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PDL 594

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 594



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato LUCCHESE

Istituzione della Consulta nazionale degli anziani
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri

Presentata il 10 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - L'esigenza di dare alla persona anziana una nuova immagine nel contesto sociale del Paese è sentita e diffusa, tenuto anche conto del progressivo «invecchiamento» della nostra popolazione. Bisogna assolutamente rimuovere l'immagine, ancora presente nell'«immaginario collettivo» in diversi libri, film e via dicendo, della persona anziana sola, abbandonata, scarsamente autosufficiente, bisognosa di particolari protezioni; questa immagine, infatti, oltre a non rispondere al vero al tempo d'oggi, con i giganteschi passi in avanti fatti dalla ricerca medica nel campo della prevenzione e cura di malattie un tempo fatali o capaci di provocare invecchiamenti precoci, ha effetti deleteri sulla psicologia dei soggetti in età avanzata.
      In diverse occasioni e momenti storici, l'anziano ha tentato di creare aggregazioni al fine di sollecitare lo Stato ad una maggiore attenzione alle problematiche connesse non soltanto ai temi «tradizionali» quali quello previdenziale e sanitario ma legate alla diffusione di una immagine diversa delle persone non più «giovani».
      Per venire incontro a tale necessità la presente proposta di legge prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, della Consulta nazionale degli anziani, un organismo autonomo e indipendente, rappresentativo di tutti gli anziani ed i pensionati, ed in grado di attivare iniziative culturali, politiche e sociali per il miglioramento della condizione dell'anziano.
      Viene inoltre istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro un Forum, con una maggiore caratterizzazione legislativa e di studio, rappresentativo di varie istanze provenienti dal mondo del lavoro, delle professioni, della cultura e della scienza, attenti alla condizione delle persone anziane.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Consulta nazionale degli anziani.

Art. 2.

      1. La Consulta di cui all'articolo 1 è composta da trenta membri, di cui venti nominati dalle organizzazioni rappresentative degli anziani in ciascuna regione, cinque nominati dalle organizzazioni rappresentative degli anziani a livello nazionale e cinque nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, tra professori universitari di prima fascia provenienti dalle facoltà di economia e commercio, giurisprudenza, ingegneria, psicologia e medicina. La Consulta è presieduta da un rappresentante degli anziani e si avvale, per le funzioni di segreteria, di personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, cui è corrisposta una speciale indennità per le particolari funzioni assegnate.
      2. La Consulta promuove campagne promozionali, pubblicitarie ed editoriali dirette a proporre all'opinione pubblica una immagine della persona anziana rispondente alle reali capacità ed alle aspettative di detti soggetti.
      3. La Consulta può istituire premi e pubblici riconoscimenti a favore di anziani che si siano particolarmente distinti nella propria attività professionale, culturale e scientifica. Può altresì istituire borse di studio a favore di studenti delle scuole elementari e medie e di studenti universitari che dimostrino particolare sensibilità nell'affrontare la tematica connessa alla condizione dell'anziano.

 

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      4. La Consulta raccoglie testimonianze storiche e culturali relative al ruolo svolto dalle persone anziane nell'evoluzione della società civile. A tale scopo la Consulta pubblica un bollettino scientifico in collaborazione con le università della terza età.

Art. 3.

      1. Presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) è istituito il Forum degli anziani, che è organo consultivo del Governo in materia di legislazione sulle persone anziane.

Art. 4.

      1. Il Forum di cui all'articolo 3 è costituito da trenta membri, di cui venti eletti dalle organizzazioni rappresentative degli anziani a livello regionale, cinque eletti dalle organizzazioni rappresentative degli anziani a livello nazionale e cinque nominati dal Presidente del CNEL tra professori universitari di prima fascia provenienti dalle facoltà di giurisprudenza ed economia e commercio. Il Forum è presieduto da uno dei membri nominati dal Presidente del CNEL e si avvale, per la propria segreteria, di personale del CNEL stesso, cui è corrisposta un'indennità in relazione agli incarichi assegnati.
      2. Il Forum analizza l'impatto normativo delle disposizioni che riguardano le persone anziane, predispone studi e ricerche da sottoporre alla Presidenza del CNEL che se ne avvale ai fini dell'esercizio del proprio potere di iniziativa legislativa, con particolare riferimento alla flessibilità del sistema previdenziale.

Art. 5.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 250 mila euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito

 

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dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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