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PDL 752

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 752



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ANGELA NAPOLI

Norme per garantire la fedeltà della verbalizzazione
di dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria

Presentata il 16 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - L'espletamento delle indagini da parte della autorità giudiziaria viene articolato attraverso il compimento di atti documentati; detti atti possono essere compiuti direttamente dal magistrato con la collaborazione dei propri ausiliari, oppure delegati dalla autorità giudiziaria procedente ad organi di polizia giudiziaria.
      In forza di tali deleghe, ufficiali e agenti di polizia giudiziaria possono procedere all'interrogatorio di indagati o alla raccolta e verbalizzazione delle dichiarazioni di persone informate sui fatti.
      Soprattutto in questo ultimo caso (verbalizzazione di persone ascoltate a sommarie informazioni testimoniali), non essendo richiesta l'assistenza di avvocato, è possibile che anche involontariamente, le dichiarazioni vengano trascritte in modo poco chiaro, o in forma italiana tale da dare adito a dubbi o travisamenti rispetto al significato e alla reale entità della verbalizzazione.
      Tali dichiarazioni possono poi essere utilizzate nel corso di procedimenti penali e dalla smentita delle stesse possono derivare conseguenze di carattere giuridico penale per il dichiarante.
      All'interno degli uffici di procura e, soprattutto, delle sedi di polizia giudiziaria, è divenuta prassi comune utilizzare personal computer dotati di potenti capacità di videoscrittura, ivi comprese le funzioni «taglia» e «incolla» che consentono di richiamare - con il comando «incolla» - in testo corrente altre espressioni digitate preventivamente e mandate in memoria con il comando «copia» con palese violazione del disposto dell'articolo 134, comma 2, del codice di procedura penale, in relazione al termine «altro strumento meccanico» con il quale il legislatore ha certamente inteso operare una distinzione
 

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netta rispetto agli strumenti di scrittura elettronici o informatici.
      La presenza di tali funzioni non garantisce la persona sentita sulla fedeltà di trascrizione giacché, senza comunque voler mettere in dubbio l'operato e la buona fede degli organi di polizia giudiziaria, anche involontariamente, al momento della stampa, possono essere richiamati e collocati nel testo raccolto frasi di tenore diverso da quelle pronunciate dall'indagato o dalla persona sentita a sommarie informazioni, soprattutto se, a causa di condizione personale, limitata capacità o altra causa riduttiva delle proprie capacità di esegesi, interpretazione, intelligenza e analisi del testo verbalizzato, non dà garanzia soggettiva di capire con certezza il tenore del contenuto dell'atto che va a sottoscrivere.
      Pertanto, si propone l'approvazione della seguente proposta di legge di integrazione delle norme regolanti la materia contenute nel libro II, titolo III, articoli 134 e seguenti, del codice di procedura penale e delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie contenute nel decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (capo V, articolo 50).
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Strumenti di verbalizzazione).

      1. La verbalizzazione di qualunque dichiarazione pronunciata in sede di interrogatorio di indagato o di persona a qualunque titolo informata sui fatti non può essere compiuta attraverso l'utilizzo di personal computer o altro strumento di scrittura capace di immagazzinamento di dati, con possibilità di richiamo degli stessi e di loro inserimento in altro testo in stampa.
      2. La verbalizzazione degli atti di cui al comma 1 deve avvenire, a pena di nullità dell'atto, a mano o attraverso macchina per scrivere meccanica o, anche, elettrica o elettronica, ma comunque non dotata di alcuna possibilità di memoria, di immagazzinamento di dati e di capacità di ristampare il testo precedentemente digitato.

Art. 2.
(Registrazione sonora).

      1. L'indagato o la persona sottoposta a indagini possono richiedere che dell'atto si realizzi anche registrazione sonora.

Art. 3.
(Obbligo di informazione sulla
possibilità di registrazione sonora).

      1. Il magistrato o l'ufficiale di polizia giudiziaria delegato, con invito esplicito formulato e riportato per esteso a pena di nullità dell'atto nel verbale, insieme alle altre indicazioni di cui all'articolo 136 del codice di procedura penale, deve chiedere all'indagato o alla persona a cui si chiede di rendere informazioni, prima dell'inizio della verbalizzazione, se intende avvalersi

 

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del diritto di registrazione sonora dell'atto che andrà ad essere compiuto.

Art. 4.
(Idoneità degli uffici
alla registrazione sonora).

      1. A garanzia del contenuto e del corretto svolgimento della assunzione del mezzo di prova, il magistrato o l'ufficiale di polizia giudiziaria delegato deve essere in grado di effettuare nella sede del proprio ufficio, la registrazione sonora dell'atto, avendo cura di mantenere in perfetta efficienza un impianto o un apparecchio di registrazione sonora.

Art. 5.
(Oneri di registrazione).

      1. Le spese di acquisto della cassetta di registrazione sono a carico dell'indagato o della persona da ascoltare a sommarie informazioni testimoniali. Esse sono annualmente determinate dal Ministro dell'interno con apposita circolare e sono pagate anticipatamente attraverso l'acquisto di marche da bollo, a garanzia della riservatezza della persona sottoposta ad indagine o alla quale viene richiesto di rendere sommarie informazioni. Le marche acquistate nella misura determinata sono incollate sul verbale dattiloscritto al termine della assunzione dell'atto istruttorio ed annullate con apposito timbro di cui ogni ufficio di polizia giudiziaria deve essere munito e contenente la dicitura «Diritti di registrazione», nonché il timbro dell'ufficio e la firma dell'ufficiale di polizia giudiziaria operante. Nei casi di urgenza, qualora non sia possibile procedere all'acquisto delle marche da bollo da parte della persona sottoposta ad interrogatorio, l'ufficiale di polizia giudiziaria procede comunque alla registrazione elevando un verbale di addebito di importo eguale all'ammontare della tassa dovuta, utilizzando a tal fine una apposita modulistica e concedendo un termine per l'effettuazione

 

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del versamento della somma su conto corrente postale apponendo apposita annotazione in tale senso in calce al verbale di interrogatorio.

Art. 6
(Conservazione della cassetta sonora).

      1. La cassetta registrata, numerata e vidimata con le firme degli operanti, dell'indagato o della persona ad altro titolo ascoltata, subito dopo la firma del verbale deve, previo accertamento della avvenuta registrazione, essere chiusa in custodia rigida di cartone o plastica rigida in condizione da garantire la stessa da qualunque forma di deterioramento, e dopo essere stata accuratamente avvolta con carta idonea al confezionamento di pacchi, dovrà essere chiusa con doppia legatura in spago e suggellata attraverso l'apposizione di sigillo con piombino e sigillo con ceralacca timbrata e apposizione delle firme, estese e leggibili, degli operanti e dell'indagato o della persona informata.

Art. 7.
(Custodia della cassetta sonora).

      1. La cassetta sonora registrata, imballata con le modalità di cui all'articolo 6, deve essere nuovamente avvolta in carta idonea all'imballaggio unitamente ad una busta sigillata con timbro dell'ufficio e firme dei verbalizzanti e della persona sottoposta ad interrogatorio contenente una copia del verbale. Il pacco in tal modo ottenuto deve essere fornito di un numero progressivo del quale deve essere rilasciata ricevuta all'indagato o alla persona ad altro titolo ascoltata, e deve quindi, senza indugio, entro le ventiquattro ore successive, essere recapitato senza altra indicazione esterna diversa dal numero di riferimento e dalla indicazione dell'autorità depositante presso la procura della Repubblica competente per territorio in relazione al luogo di assunzione dell'interrogatorio o della sommaria raccolta di

 

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informazioni, per essere ivi custodita fino al compimento del giudizio o alla sua estinzione.

Art. 8.
(Sanzioni).

      1. L'ufficiale o agente di polizia giudiziaria che, all'atto della raccolta di informazioni o all'atto dell'effettuazione dell'interrogatorio, trascuri o ometta la scrupolosa osservanza di alcuna delle norme della presente legge è punito con la pena dell'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 2.500.
      2. L'ufficiale o agente di polizia giudiziaria che manometta, alteri, apra, distrugga, renda inutilizzabile, inudibile, incomprensibile la registrazione di atto istruttorio al quale ha preso parte è punito con la pena della reclusione fino a tre anni e non inferiore nel minimo ad un anno e con la multa fino a euro 5.000.
      3. L'ufficiale o agente di polizia giudiziaria che trascuri o ometta di trasmettere, senza comunque disperderlo, il plico all'autorità indicata per la custodia è punito con la pena dell'ammenda da euro 500 a euro 2.500.


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