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PDL 201

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 201



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

ZELLER, BRUGGER, WIDMANN, BEZZI, NICCO

Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992

Presentata il 28 aprile 2006


      

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Onorevoli Colleghe e Colleghi! - La Carta europea delle lingue regionali o minoritarie è stata redatta in seno al Consiglio d'Europa e aperta alla firma a Strasburgo il 5 novembre 1992. Fino ad oggi risulta firmata da 32 Stati membri del Consiglio d'Europa, con lo scopo di tutelare le lingue storiche regionali o minoritarie d'Europa che rischiano purtroppo di scomparire.
      Il trattato, in vigore dal 1o marzo 1998 dopo il raggiungimento delle cinque ratifiche previste, risulta ratificato solo da 20 Stati, mentre i restanti 12 non hanno ancora avviato o esaurito le procedure allo scopo previste.
      Il diritto ad usare una lingua regionale e minoritaria nella vita, sia pubblica che privata, rappresenta un diritto inalienabile dell'uomo, previsto nel Patto internazionale sui diritti civili e politici adottato e aperto alla firma a New York il 19 dicembre 1966, e reso esecutivo ai sensi della legge 25 ottobre 1977, n. 881, e in conformità anche alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848.
      L'Italia ha firmato il trattato sei anni fa, esattamente il 27 giugno 2000, ma non ha ancora approvato lo strumento di ratifica. Durante la scorsa legislatura, il Senato della Repubblica purtroppo non è riuscito a concludere l'iter legislativo.
 

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      La presente proposta di legge ripropone il testo già approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati (atto Camera 1723, atto Senato 2545 - XIV legislatura),
      La Carta chiarisce quali debbano essere gli obiettivi e i princìpi ai quali gli Stati firmatari sono tenuti ad adeguare la propria politica legislativa. Prima di tutto, riconoscere le lingue regionali come espressione di ricchezza culturale; rispettare l'area geografica di ciascuna lingua regionale o minoritaria; agevolare e incoraggiare l'uso, orale e scritto, delle lingue in questione, sia nella vita privata che in quella pubblica; prevedere forme e mezzi per l'insegnamento e lo studio di queste lingue, nonché promuovere studi e ricerche nelle università o presso istituti equivalenti.
      Il recepimento della Carta è una delle condizioni richieste dalle istituzioni europee, segnatamente dal Consiglio d'Europa, per l'adesione di nuovi Paesi al contesto comunitario, ed è quindi opportuno che un Paese fondatore del Consiglio d'Europa quale è l'Italia, provveda sollecitamente all'esecuzione di questo importante strumento internazionale; va dato atto peraltro che l'Italia, ancora prima di sottoscrivere la Carta nel 2000, ne aveva già dato di fatto un'attivazione sostanziale, approvando la legge n. 482 del 1999.
      Vista l'importanza delle proposta di legge, ormai non più procrastinabile, auspichiamo un rapido svolgimento e la conclusione dell'iter parlamentare della presente iniziativa legislativa di ratifica.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992, di seguito denominata «Carta».

Art. 2.

      1. Piena ed intera esecuzione è data alla Carta, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 19 della Carta stessa.

Art. 3.

      1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 2, paragrafo 2, e dall'articolo 3, paragrafo 1, della Carta, e a decorrere dalla data di cui all'articolo 2 della presente legge, le disposizioni della Carta stessa si applicano su tutto il territorio nazionale alle lingue regionali o minoritarie di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, nei termini indicati nell'allegato A alla presente legge.

Art. 4.

      1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 4 della Carta, sono comunque fatte salve eventuali disposizioni nazionali vigenti più favorevoli.

Art. 5.

      1. In attuazione dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), della Carta, in occasione del prossimo rinnovo del contratto di servizio tra il Ministero delle

 

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comunicazioni e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo sono introdotte misure dirette ad assicurare, anche attraverso l'utilizzo di frequenze dedicate, la diffusione delle lingue friulana e sarda, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 6.

      1. È istituita, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, la Consulta Stato-minoranze linguistiche, composta dal presidente o dall'assessore delegato di ciascuna regione o provincia in cui risiede una minoranza linguistica riconosciuta ai sensi della legge 15 dicembre 1999, n. 482, da due rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e da due rappresentanti dell'Unione delle province d'Italia, scelti fra i rappresentanti degli enti che abbiano nel proprio territorio una minoranza linguistica, nonché da sei rappresentanti delle amministrazioni statali designati dal Presidente del Consiglio dei ministri, fra gli appartenenti alle amministrazioni maggiormente interessate, e da un rappresentante per ogni associazione comparativamente più rappresentativa di almeno due minoranze linguistiche riconosciute.
      2. La Consulta Stato-minoranze linguistiche di cui al comma 1 è periodicamente convocata, almeno due volte l'anno, dal presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che la presiede.
      3. La Consulta Stato-minoranze linguistiche di cui al comma 1 esercita la vigilanza in ambito nazionale sul rispetto dei princìpi della Carta e della legislazione nazionale in materia. La Consulta propone al Governo il rapporto di cui all'articolo 15 della Carta e trasmette al Governo apposite relazioni annuali da inviare al Parlamento e ai consigli regionali delle zone di appartenenza delle singole minoranze interessate. La Consulta

 

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esprime pareri e formula proposte al Governo e alle regioni in materia di tutela delle minoranze linguistiche.

Art. 7.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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Allegato A
(articolo 3)

DISPOSIZIONI DELLA CARTA EUROPEA DELLE LINGUE
REGIONALI O MINORITARIE

        Articolo 8, paragrafo 1:

            a(i): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

            b(i): lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige e slovene;

            b(ii): lingua delle popolazioni parlanti il francese;

            b(iii): lingua delle popolazioni parlanti il ladino;

            b(iv): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche (con esclusione di quelle dell'Alto Adige), greche, croate e di quelle parlanti il franco-provenzale, il friulano, l'occitano e il sardo;

            c(i): lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige e slovene;

            c(ii): lingua delle popolazioni parlanti il francese;

            c(iii): lingua delle popolazioni parlanti il ladino;

            c(iv): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche (con esclusione di quelle dell'Alto Adige), greche, croate e di quelle parlanti il franco-provenzale, il friulano, l'occitano e il sardo;

            d(i): lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige e slovene;

            d(ii): lingua delle popolazioni parlanti il francese;

            d(iii): lingua delle popolazioni parlanti il ladino;

            f(ii): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

            f(iii): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

            g: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

            h: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

            i: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

 

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        Articolo 9, paragrafo 1:

            a(i): lingua delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige;

            a(ii): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

            a(iii): lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige e slovene;

            a(iv): lingua delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige;

            b(i): lingue delle popolazioni germaniche e ladine dell'Alto Adige;

            b(ii): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

            b(iii): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

            c(i): lingue delle popolazioni germaniche e ladine dell'Alto Adige;

            c(ii): lingua delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige;

            c(iii): lingue delle popolazioni germaniche e ladine dell'Alto Adige;

            d: lingue delle popolazioni germaniche e ladine dell'Alto Adige.

        Articolo 9, paragrafo 2:

            c: lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige, slovene e di quelle parlanti il francese e il ladino.

        Articolo 10, paragrafo 1:

            a(i): lingua delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige;

            a(ii): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

            a(iii): lingue delle popolazioni slovene e di quelle parlanti il ladino;

            a(iv): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche (con esclusione di quelle dell'Alto Adige), greche, croate e di quelle parlanti il franco-provenzale, il friulano, l'occitano e il sardo;

            b: lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige, slovene e di quelle parlanti il francese e il ladino;

 

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            c: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

        Articolo 10, paragrafo 2:

            a: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

            b: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

            c: lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige e di quelle parlanti il francese;

            d: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

            e: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

            f: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

            g: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

        Articolo 10, paragrafo 3:

            a: lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige e di quelle parlanti il francese;

            b: lingue delle popolazioni slovene e di quelle parlanti il ladino.

        Articolo 10, paragrafo 4:

            a: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

            b: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

 

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            c: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

        Articolo 10, paragrafo 5:

            lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

        Articolo 11, paragrafo 1:

            a(i): lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige, slovene e di quelle parlanti il francese e il ladino;

            a(iii): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, (con esclusione di quelle dell'Alto Adige), greche e di quelle parlanti il friulano e il sardo;

            b(ii): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

            c(ii): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

            d: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

            e(i): lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige e slovene e di quelle parlanti il francese e il ladino;

            e(ii): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche (con esclusione di quelle dell'Alto Adige), greche, croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

        Articolo 11, paragrafo 2:

            lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

        Articolo 11, paragrafo 3:

            lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

 

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        Articolo 12, paragrafo 1:

            a: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

            b: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

            c: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

            d: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

            e: lingua delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige;

            f: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

            g: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

            h: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

        Articolo 12, paragrafo 3:

            lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

        Articolo 13, paragrafo 1:

            c: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

        Articolo 13, paragrafo 2:

            a: lingua delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige;

            b: lingua delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige;

            c: lingua delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige;

 

Pag. 11

            d: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

            e: lingua delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige.

        Articolo 14:

            a: lingue delle popolazioni slovene e croate;

            b: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

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