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PDL 204

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 204



 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei deputati

ZELLER, BRUGGER, WIDMANN, BEZZI

Disposizioni per l'indizione di un referendum di indirizzo concernente l'autorizzazione alla ratifica dei Trattati che comportino un'ulteriore estensione dell'Unione europea

Presentata il 28 aprile 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La nostra Costituzione prevede, all'articolo 80, che le Camere autorizzino con legge la ratifica dei trattati internazionali, escludendo per essa il ricorso al referendum; infatti l'articolo 75 esclude espressamente tale strumento di democrazia diretta per i trattati internazionali.
      La realtà quotidiana di tutti noi insegna che l'Unione europea ormai scandisce la nostra vita, regola il nostro operare. Ormai con il Trattato fatto a Roma il 29 ottobre 2004 è stata adottata una Costituzione per l'Europa. Di fronte ad atti così importanti e fondamentali per la vita di ogni cittadino italiano ed europeo, riteniamo sia inevitabile sottoporre i Trattati che aprano l'Unione all'adesione di altri Stati al giudizio di ogni persona che si troverà a confrontarsi quotidianamente con la cittadinanza europea.
      Un sondaggio commissionato da Il Sole 24 Ore rivela che il 60 per cento degli italiani intervistati avrebbe preferito essere chiamato, ad esempio, a pronunciarsi sulla Costituzione per l'Europa, piuttosto che delegare la decisione al Parlamento. Inoltre, dall'indagine risulta che il «sì» all'approvazione della Costituzione europea sarebbe anche risultato vincitore con una maggioranza pari al 68 per cento.
      Riteniamo, inoltre, che anche di fronte a decisioni come quella presa dal Consiglio europeo in data 17 dicembre 2004 di
 

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avviare i negoziati con la Turchia, sia necessario interpellare la volontà degli italiani. Le nostre perplessità riguardanti l'ingresso di questo Paese nell'Unione europea sono molte: prima di tutto lo scarso rispetto dei diritti umani e in particolare delle minoranze linguistiche, che resta ancora oggi un gravissimo problema di questo Paese; poi l'allargamento eccessivo dell'Unione che arriverebbe a inglobare uno Stato con 70 milioni di abitanti e che porterebbe l'Europa a confinare con Iran, Iraq, Azerbaigian, Siria, aggiungendo non pochi problemi geostrategici a quelli già esistenti. Non dimentichiamo che con l'adesione della Turchia si rinuncerebbe definitivamente all'identità culturale cristiana dell'Europa. Tutti elementi di grande riflessione che ci fanno giungere alla consapevolezza della necessità, in questo caso, di fare ricorso a un referendum.
      È chiaro che prima di procedere a referendum sarebbe necessario iniziare un processo interno di «alfabetizzazione» su alcuni temi europei sui quali purtroppo l'informazione è sempre troppo carente. Riteniamo che gli italiani, accanto al diritto di esprimersi su queste importanti tematiche, debbano avere anche il diritto di essere informati, di capirne esattamente il significato.
      Basiamo la nostra proposta di legge costituzionale su un precedente costituito dalla legge costituzionale 3 aprile 1989, n. 2, con la quale fu indetto un referendum di indirizzo, non previsto dalla Costituzione, sul conferimento di un mandato costituente al Parlamento europeo eletto nel 1989. Il Presidente della Repubblica, su richiesta di un quinto dei membri di una Camera o di cinquecentomila elettori o di cinque consigli regionali, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, indice un referendum avente per oggetto l'autorizzazione alla ratifica dei Trattati che comportino un'ulteriore estensione dell'Unione europea.
      Vista l'importanza della questione sottoposta con la presente proposta di legge costituzionale, ne auspichiamo una rapida approvazione.
 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

      1. Il Presidente della Repubblica, su richiesta di un quinto dei membri di una Camera o di cinquecentomila elettori o di cinque consigli regionali, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, indice un referendum di indirizzo concernente l'autorizzazione alla ratifica dei Trattati che comportino un'ulteriore estensione dell'Unione europea.
      2. La legge di ratifica è promulgata se il quesito sottoposto a referendum è stato approvato con la maggioranza dei voti validi.
      3. Hanno diritto di voto tutti i cittadini che, alla data di svolgimento del referendum, hanno compiuto il diciottesimo anno di età e che sono iscritti nelle liste elettorali del comune, ai sensi delle disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, e i cittadini italiani residenti all'estero, ai sensi della legge 27 dicembre 2001, n. 459.

Art. 2.

      1. La propaganda relativa allo svolgimento del referendum previsto dalla presente legge costituzionale è disciplinata dalle disposizioni contenute nella legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni, nell'articolo 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352, nella legge 24 aprile 1975, n. 130, e successive modificazioni, nella legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modificazioni, nonché nell'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104.
      2. Le facoltà riconosciute dalle disposizioni vigenti ai partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e ai comitati

 

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promotori di referendum sono estese anche agli enti e alle associazioni aventi rilevanza nazionale o che comunque operano in almeno due regioni e che hanno interesse positivo o negativo verso la formazione dell'unità europea e il sostegno e la promozione dell'Europa comunitaria. Tali enti e associazioni sono individuati, a richiesta dei medesimi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
      3. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi formula gli indirizzi atti a garantire ai partiti o gruppi politici, agli enti e alle associazioni di cui al comma 2 la partecipazione alle trasmissioni radiotelevisive dedicate alla illustrazione del quesito referendario.

Art. 3.

      1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale successiva alla sua promulgazione.


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