Frontespizio Relazione Progetto di Legge Allegato

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 263

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 263



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

ZELLER, BRUGGER, WIDMANN, BEZZI, NICCO

Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali, fatto a Strasburgo il 9 novembre 1995

Presentata il 28 aprile 2006


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - In data 21 maggio 1980 è stata firmata la Convenzione-quadro europea di Madrid sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali, resa esecutiva dall'Italia con la legge 19 novembre 1984, n. 948.
      La Convenzione-quadro mira a facilitare la conclusione di accordi transfrontalieri tra autorità regionali e locali per realizzare una più stretta unione tra i suoi membri e promuovere la cooperazione tra gli stessi.
      Alla data di presentazione della presente proposta di legge, sono parti della Convenzione-quadro 33 Stati membri del Consiglio d'Europa. L'entrata in vigore, con il deposito delle prime quattro ratifiche, risale al 22 dicembre 1981.
      Per rendere più incisiva l'attività di cooperazione transfrontaliera nell'ambito del Consiglio d'Europa, si è ben presto sollevata la questione di individuare la natura giuridica degli enti di cooperazione, di cui all'articolo 2 della Convenzione-quadro, e del valore degli atti da questi posti in essere, anche procedendo ad una parziale revisione della stessa Convenzione-quadro.
      Pertanto si è deciso di elaborare un Protocollo aggiuntivo alla Convenzione-quadro con questo duplice scopo: riconoscere
 

Pag. 2

giuridicamente gli organismi di cooperazione e attribuire un valore giuridico ai loro atti.
      Il Protocollo aggiuntivo alla Convenzione-quadro è stato approvato dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 20 ottobre 1995 e aperto ufficialmente alla sottoscrizione degli Stati membri il 9 novembre 1995 a Strasburgo. Attualmente risulta firmato da 24 Stati e ratificato da 17. L'Italia in data 5 dicembre 2000 ha firmato il presente Protocollo, entrato in vigore, dopo il deposito delle prime quattro ratifiche, il 1o dicembre 1998.
      La presente proposta di legge si compone di quattro articoli. Mentre i primi due articoli recano l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione del Protocollo, l'articolo 3 effettua l'opzione prevista dall'articolo 8 del Protocollo. In sostanza, l'organismo di cooperazione può avere natura privata o pubblica. L'opzione di applicare sia l'articolo 4 che l'articolo 5 del Protocollo aggiuntivo è però successivamente modificabile.

      Da anni si parla della ratifica di questo Protocollo aggiuntivo; nel corso delle ultime legislature con atti di sindacato ispettivo abbiamo ripetutamente chiesto e sollecitato i Governi in carica a procedere alla presentazione di uno strumento di ratifica del Protocollo. Allo stato, dobbiamo purtroppo rilevare che solo verso la fine della scorsa legislatura la III Commissione permanente (Affari esteri) della Camera dei deputati è riuscita ad approvare, come testo base, il disegno di legge governativo (atto Camera n. 6168). Pertanto, vista l'importanza della materia e la lunga attesa, riteniamo il provvedimento non più procrastinabile.
 

Pag. 3


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo aggiuntivo alla Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali fatto a Strasburgo il 9 novembre 1995.

Art. 2.

      1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo aggiuntivo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 del Protocollo stesso.

Art. 3.

      1. Ai sensi dell'articolo 8 del Protocollo aggiuntivo di cui all'articolo 1, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del medesimo Protocollo.

      2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere successivamente modificata.

Art. 4.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

torna su
 

Pag. 4

 

Pag. 5

 

Pag. 6

 

Pag. 7

 

Pag. 8

 

Pag. 9

 

Pag. 10

 

Pag. 11


Frontespizio Relazione Progetto di Legge Allegato
torna su