Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 341

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 341



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CENTO

Disposizioni in materia di alimenti per lattanti
e di alimenti di proseguimento

Presentata il 3 maggio 2006


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - Tutti i bambini traggono benefìci dall'allattamento al seno perché il latte materno contiene tutti i nutrimenti necessari affinché il bambino goda di buona salute e cresca bene: protegge dalla diarrea e dalle infezioni acute alle vie respiratorie; stimola il sistema immunitario e la reazione immunitaria alle vaccinazioni; contiene centinaia di anticorpi e di enzimi che migliorano la sua salute; è immediatamente assimilabile, senza bisogno di mescolarlo con altre sostanze o di sterilizzarlo e non richiede l'uso di alcuno strumento esterno. Inoltre, è sempre alla temperatura ideale.
      I bambini allattati al seno mostrano un minore tasso di incidenza dei tumori, in particolare di leucemia e di linfosarcoma. Sono meno esposti a malattie come la polmonite, l'asma, le allergie, il diabete, le infezioni gastrointestinali e le otiti suscettibili di degenerare in deficienze auditive.
      L'allattamento materno agevola inoltre lo sviluppo neurologico e cognitivo.
      I sostituti del latte materno, al contrario, sono cari, di qualità inferiore e non di rado nocivi, eppure ciò non ha impedito ai produttori di latte in polvere di lanciare grandi campagne promozionali e di commercializzare i loro prodotti.
      Per regolamentare questi comportamenti, nel 1981 l'Assemblea mondiale della sanità ha adottato il «Codice internazionale di commercializzazione dei sostituti del latte materno». Esso descrive le responsabilità che gravano sulle industrie, sugli operatori sanitari, sui governi e sulle organizzazioni interessate alla diffusione di questi surrogati, del biberon o delle tettarelle.
      Il Codice proibisce qualsiasi forma di promozione dei sostituti del latte materno,
 

Pag. 2

dei biberon o delle tettarelle; stabilisce che gli istituti e gli operatori sanitari non devono svolgere alcun ruolo in favore della diffusione dei sostituti del latte materno, né distribuire campioni gratuiti di questi prodotti alle donne in gravidanza, alle neo-mamme o alle loro famiglie. Il Codice, come pure le varie risoluzioni dell'Assemblea mondiale della sanità che ne hanno in seguito precisato i dettami (tutte approvate dai rappresentanti dei vari governi italiani che si sono succeduti), sono da considerare come uno standard minimo di regolamentazione, e devono essere applicati nel quadro della legislazione dei singoli Paesi.
      La presente proposta di legge ha, pertanto, lo scopo di:

          a) adeguare la normativa italiana in materia di commercializzazione dei sostituti del latte materno ai criteri e alle finalità espressi nel Codice internazionale di commercializzazione dei sostituti del latte materno adottato dalla 34a Assemblea mondiale della sanità con risoluzione 34.22 del 1981, avuto riguardo alle successive risoluzioni adottate in materia e in particolare alla risoluzione WHA 55.25 del 18 maggio 2002;

          b) affermare il diritto di ciascun bambino ad una adeguata alimentazione come mezzo per raggiungere e conservare la salute;

          c) favorire la diffusione di adeguate pratiche nutrizionali per l'infanzia che incoraggino l'allattamento esclusivo al seno per i primi sei mesi di vita del bambino e il successivo ricorso ad un'alimentazione complementare nutrizionalmente appropriata e corretta cui si accompagni l'allattamento al seno fino ai due anni di vita del bambino;

          d) rafforzare la tutela offerta dall'ordinamento alla salute dei lattanti e, in senso ampio, della prima infanzia attraverso un efficace intervento sulle norme in materia di composizione, etichettatura e pubblicità degli alimenti per lattanti e degli alimenti di proseguimento.

 

Pag. 3


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Ambito di applicazione).

      1. La presente legge stabilisce le prescrizioni relative alla composizione, all'etichettatura e alla commercializzazione delle formule per lattanti, delle formule speciali per lattanti, delle formule di proseguimento, delle formule speciali di proseguimento, nonché di altri alimenti e bevande, quando rappresentati come totali o parziali sostituti del latte materno, destinati ad essere somministrati a soggetti nella prima infanzia in buona salute, nonché degli stessi alimenti destinati all'esportazione verso Paesi terzi, nonché le prescrizioni relative alla commercializzazione ed etichettatura degli strumenti necessari per la loro somministrazione.

Art. 2.
(Definizioni).

      1. Ai sensi della presente legge si intende per:

          a) «lattanti»: i soggetti di età inferiore a dodici mesi;

          b) «bambini»: i soggetti di età compresa fra uno e tre anni;

          c) «alimenti per lattanti» ovvero «latti per lattanti» ovvero «formule per lattanti» ovvero «preparati per lattanti»: i prodotti alimentari destinati alla particolare alimentazione dei lattanti nei primi sei mesi di vita, in grado di soddisfare da soli il fabbisogno nutritivo di tale fascia di età;

          d) «alimenti di proseguimento» ovvero «latti di proseguimento» ovvero «formule di proseguimento»: i prodotti alimentari destinati alla particolare alimentazione del lattante dopo il sesto mese di vita, costituenti il principale elemento

 

Pag. 4

liquido nell'ambito dell'alimentazione progressivamente diversificata per tale fascia di età;

          e) «prima infanzia»: fascia di età compresa tra la nascita e i tre anni;

          f) «sostituto del latte materno»: qualsiasi alimento o bevanda, incluse tisane e acqua, quando commercializzati o in altro modo rappresentati come sostituti parziali o totali del latte materno o umano;

          g) «alimento di transizione» o «alimento complementare» per lattanti e bambini: qualsiasi alimento industriale per uso diretto o utilizzato per preparazioni domestiche, usato come complemento del latte materno o di una formula infantile, introdotto nell'alimentazione dei lattanti e dei bambini con l'obiettivo di promuovere un progressivo adattamento agli alimenti comuni e di fornire un'alimentazione bilanciata e adeguata e tale da rispettare la maturità fisiologica e lo sviluppo neuropsicomotorio del bambino;

          h) «campione»: un'unità di prodotto fornita gratuitamente, un'unica volta per ricerca istituzionale;

          i) «presentazione speciale»: qualsiasi forma di presentazione di un prodotto relativa alla promozione commerciale dello stesso, che tende ad indurne la vendita e l'acquisto, quali confezioni promozionali, imballaggi di fantasia, confezioni che aggiungono altri prodotti non elencati dal presente articolo;

          l) «tettarella»: oggetto presentato o indicato per il processo di suzione nutritivo del bambino, con il fine di somministrare o veicolare alimenti o bevande;

          m) «succhiotto»: tettarella artificiale per la suzione del bambino senza finalità di somministrazione di alimenti, di farmaci o di bevande;

          n) «nota»: ciò che risalta in un'avvertenza, frase o testo. In caso di testo scritto, essa deve presentare caratteri di pari misura del testo informativo più visibile, in lettere maiuscole e in neretto. In

 

Pag. 5

caso di testo parlato, essa deve avere una forma chiara e udibile;

          o) «donazione»: fornitura gratuita di un prodotto in quantità superiore a quella caratterizzata come campione;

          p) «distributore»: persona fisica, persona giuridica o soggetto pubblico o privato, coinvolti, direttamente o indirettamente, nella commercializzazione o nell'importazione all'ingrosso o al minuto di un prodotto elencato nel presente articolo;

          q) «esposizione speciale»: qualsiasi modalità di esposizione di un prodotto al fine di farlo risaltare tra altri dentro uno stabilimento commerciale, quali, ad elencazione esemplificativa e non esaustiva, vetrine, prodotti in pila, piramidi o isole commerciali con ornamenti negli scaffali;

          r) «confezione»: il recipiente o pacco o imballaggio destinato a garantire la conservazione e a facilitare il trasporto e la manipolazione dei prodotti;

          s) «formula speciale»: quella la cui composizione è stata alterata con l'obiettivo di soddisfare le necessità dovute ad alterazioni fisiologiche o patologiche temporanee o permanenti, che non è contemplata nel regolamento tecnico specifico delle formule iniziali;

          t) «materiale educativo»: qualsiasi materiale scritto o audiovisivo destinato al pubblico in generale, quali foglietti, libri, articoli su riviste, cassette audio e video, INTERNET o altro che miri ad orientare sull'adeguato uso di prodotti destinati a lattanti e bambini;

          u) «materiale tecnico-scientifico»: qualsiasi materiale elaborato con informazioni tecnico-scientifiche comprovate su prodotti o relativo al tema delle conoscenze sulla nutrizione e della pediatria, destinato ad operatori professionisti della salute;

          v) «operatore sanitario»: persona occupata in una struttura sanitaria, a livello professionale o non professionale, inclusi i volontari e coloro che prestano lavoro non retribuito;

 

Pag. 6

          z) «strutture sanitarie»: istituzioni ovvero organizzazioni governative, non governative o private impegnate, direttamente o indirettamente, nella tutela della salute delle madri, dei lattanti e delle gestanti; asili nido e altre istituzioni che si occupano di bambini; operatori sanitari che esercitano la pratica privata;

          aa) «commercializzazione» o «marketing»: il mettere sul mercato un articolo e promuoverne la vendita da parte di compagnie implicate nella produzione, fornitura, importazione e vendita;

          bb) «personale di marketing»: ogni persona pagata, direttamente o indirettamente, da venditori, fornitori, produttori e importatori di qualsiasi prodotto che rientra nell'ambito di applicazione della presente legge;

          cc) «promozione commerciale»: l'insieme di attività informative e di persuasione, derivanti da imprese responsabili della produzione, manipolazione, distribuzione e commercializzazione, con l'obiettivo di indurre alla vendita o all'acquisto di un determinato prodotto; la divulgazione, con mezzi audiovisivi e visivi, ed il contatto diretto o indiretto con professionisti della salute. È escluso il contatto diretto o indiretto con il professionista della salute per la fornitura di informazione scientifica e di materiale tecnico- scientifico sui prodotti;

          dd) «etichetta»: qualsiasi iscrizione, legenda, immagine o altro materiale descrittivo o grafico che è scritto, stampato, impresso, impresso in rilievo o litografato, incollato o fuso sul recipiente o sull'imballaggio del prodotto.

Art. 3.
(Commercializzazione).

      1. Nessun prodotto, ad eccezione degli alimenti per lattanti, può essere commercializzato o comunque presentato come prodotto idoneo a soddisfare da solo il

 

Pag. 7

fabbisogno nutritivo dei lattanti in buona salute nei primi sei mesi di vita.
      2. Tutti i prodotti rientranti nell'ambito di applicazione della presente legge possono essere commercializzati solo se conformi alle prescrizioni indicate nella medesima legge ed in particolare agli articoli 6, 7 e 8.

Art. 4.
(Produzione).

      1. Gli alimenti per lattanti devono essere prodotti con le fonti proteiche definite negli allegati della direttiva 91/321/CEE della Commissione, del 14 maggio 1991, e successive modificazioni, di seguito denominata «direttiva», secondo le prescrizioni in essi indicate, nonché con altri ingredienti alimentari la cui idoneità alla particolare alimentazione dei lattanti, sin dalla nascita, deve essere confermata da dati scientifici universalmente accettati. È escluso, in ogni caso, l'uso di materiale derivato da organismi geneticamente modificati, salva la tolleranza prevista dal regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003.
      2. Gli alimenti di proseguimento devono essere prodotti con le fonti proteiche definite negli allegati della direttiva e secondo le prescrizioni in essi indicate, nonché con altri ingredienti alimentari la cui idoneità alla particolare alimentazione del lattante, dopo il compimento del sesto mese di vita, è confermata da dati scientifici universalmente accettati.
      3. L'impiego degli ingredienti alimentari nella produzione degli alimenti per lattanti e degli alimenti di proseguimento è subordinato al rispetto delle prescrizioni riportate negli allegati I e II della direttiva.
      4. Nella produzione di alimenti per lattanti e di alimenti di proseguimento si possono utilizzare unicamente le sostanze riportate nell'allegato III della direttiva al fine di soddisfare i requisiti relativi a sostanze minerali, vitamine, aminoacidi e

 

Pag. 8

altri composti azotati e altre sostanze con un particolare scopo nutritivo.
      5. Nella produzione di alimenti per lattanti e di alimenti di proseguimento possono essere impiegati gli additivi previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 14 febbraio 1994, n. 225.
      6. Gli alimenti per lattanti devono essere conformi ai criteri fissati nell'allegato I della direttiva.
      7. Gli alimenti di proseguimento devono essere conformi ai criteri fissati nell'allegato II della direttiva.
      8. Gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento devono richiedere per essere pronti per il consumo, ove necessario, unicamente l'aggiunta di acqua.
      9. Gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento non devono contenere residui di singoli antiparassitari in quantità superiori a 0,01 mg/kg rispetto al prodotto pronto per il consumo o ricostituito secondo le istruzioni del produttore. I metodi analitici per determinare i livelli di residui di antiparassitari sono i metodi uniformi generalmente accettati.
      10. In attuazione di specifiche disposizioni comunitarie, con decreto del Ministro della salute sono definiti:

          a) gli antiparassitari il cui impiego è vietato nei prodotti agricoli destinati alla produzione dei prodotti di cui alla presente legge;

          b) il livello massimo complessivo della quantità di antiparassitari consentito.

Art. 5.
(Sostanze estranee).

      1. Gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento non devono contenere alcuna sostanza in quantità tale da poter nuocere alla salute dei lattanti o dei bambini.

 

Pag. 9

Art. 6.
(Etichettatura).

      1. Le denominazioni di vendita dei prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), sono, rispettivamente, «alimento per lattanti» e «alimenti di proseguimento». Nel caso di alimenti prodotti interamente con proteine di latte vaccino le denominazioni sono, rispettivamente, «latte per lattanti» e «latte di proseguimento».
      2. Oltre alle indicazioni previste dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, e successive modificazioni, l'etichettatura degli alimenti per lattanti e degli alimenti di proseguimento deve recare le seguenti indicazioni:

          a) per gli alimenti per lattanti in generale, una precisazione indicante che il prodotto è idoneo alla particolare alimentazione dei lattanti sin dalla nascita quando essi non sono allattati al seno;

          b) per gli alimenti per lattanti non arricchiti con ferro, una dicitura indicante che, qualora il prodotto sia somministrato ai soggetti di oltre sei mesi di età, il loro fabbisogno globale di ferro va soddisfatto con ulteriori fonti;

          c) per gli alimenti di proseguimento, una dicitura indicante che il prodotto è idoneo soltanto alla particolare alimentazione dei soggetti di età superiore ai sei mesi e che non deve essere utilizzato in sostituzione del latte materno nei primi sei mesi di vita;

          d) per gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento, l'indicazione del valore energetico disponibile espresso in kJ e kcal, nonché del tenore di proteine, carboidrati e grassi espresso in forma numerica per 100 ml di prodotto pronto per il consumo;

          e) per gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento, l'indicazione del contenuto medio di ciascuno dei minerali

 

Pag. 10

e delle vitamine elencati rispettivamente negli allegati I e II della direttiva e, se del caso, del contenuto medio di colina, inositolo, carnitina e taurina, espresso in forma numerica per 100 ml di prodotto pronto per il consumo;

          f) per gli alimenti per lattanti e per gli alimenti di proseguimento, le istruzioni riguardanti la corretta preparazione del prodotto e un'avvertenza sui rischi per la salute derivanti da una eventuale preparazione inadeguata.

      3. Nell'etichettatura dei prodotti di cui all'articolo 1, può essere indicata:

          a) la quantità media di nutrienti elencati all'allegato III della direttiva qualora tale dichiarazione non sia già effettuata ai sensi delle disposizioni di cui alla lettera e) del comma 2 del presente articolo, espressa in forma numerica per 100 ml di prodotto pronto per il consumo;

          b) per gli alimenti di proseguimento, oltre alle informazioni numeriche, le informazioni concernenti le vitamine e i minerali, di cui all'allegato VIII della direttiva, espresse in percentuale dei valori di riferimento ivi elencati, per 100 ml di prodotto pronto per il consumo, a condizione che le quantità presenti siano almeno uguali al 15 per cento dei valori di riferimento medesimi.

      4. L'etichettatura degli alimenti per lattanti deve prevedere, inoltre, le seguenti indicazioni:

          a) una dicitura relativa alla superiorità dell'allattamento al seno;

          b) una dicitura che raccomanda di utilizzare il prodotto esclusivamente previo parere di persone indipendenti qualificate nel settore della medicina, dell'alimentazione o della farmacia oppure di altri professionisti competenti per la maternità e l'infanzia in ordine alla necessità e alle corrette modalità di uso del prodotto stesso.

 

Pag. 11

      5. L'etichettatura degli alimenti per lattanti e degli alimenti di proseguimento non deve fornire informazioni che scoraggiano l'allattamento al seno e fare esplicito riferimento alle diciture «umanizzato», «maternizzato» o ad espressioni analoghe; il termine «adattato» può essere usato soltanto in conformità a quanto previsto dal comma 8 del presente articolo, e dall'allegato IV, punto 1, della direttiva.
      6. Le indicazioni di cui al comma 4 devono essere precedute dalla dicitura «avvertenza importante» o da diciture equivalenti.
      7. L'etichettatura di tutti i sostituti del latte materno e degli strumenti necessari alla loro somministrazione quali biberon e tettarelle non deve riportare immagini di lattanti né altre diciture che inducono a idealizzare l'uso del prodotto, ad eccezione delle illustrazioni che facilitano l'identificazione del prodotto e ne spiegano i metodi di preparazione prima del consumo o dell'utilizzo.
      8. L'etichettatura degli alimenti per lattanti può riportare indicazioni relative alla particolare composizione dell'alimento solo quando ricorrono le condizioni previste nell'allegato IV della direttiva.
      9. Le disposizioni di cui ai commi 2, 4, 5, 6 e 7 si applicano anche alla presentazione dei prodotti, in particolare per quanto concerne la forma, l'aspetto e l'imballaggio, il materiale d'imballaggio utilizzato, la disposizione nonché l'ambiente nel quale sono esposti per la vendita o per la pubblicità.

Art. 7.
(Pubblicità).

      1. È vietata la promozione commerciale dei prodotti di cui all'articolo 1 su qualsiasi mezzo di comunicazione, inclusi vendita, divulgazione per via elettronica, scritti e audiovisivi.
      2. Non è consentita la pubblicità in ogni sua forma nei punti di vendita, nonché la distribuzione di campioni o di altri omaggi ovvero il ricorso ad altri

 

Pag. 12

sistemi diretti a promuovere la vendita dei prodotti di cui all'articolo 1 direttamente presso il consumatore nella fase del commercio al dettaglio. È altresì proibita la pubblicità dei prodotti di cui al medesimo articolo 1 rivolta ai medici o ad altri operatori sanitari, sia attraverso la pubblicazione su riviste specializzate sia attraverso altri mezzi.
      3. Sono comprese nella fase del commercio al dettaglio, ai sensi del presente articolo, la vendita a domicilio o per corrispondenza, le esposizioni speciali, la concessione di buoni sconto o le vendite sottocosto, le vendite speciali, le vendite promozionali, le vendite abbinate ad altri prodotti diversi da quelli disciplinati dalla presente legge, nonché presentazioni e offerte speciali.

Art. 8.
(Materiale informativo e didattico).

      1. Il materiale informativo riguardante i prodotti disciplinati dalla presente legge deve fornire precise informazioni su:

          a) i benefìci e la superiorità dell'allattamento al seno esclusivo fino a sei mesi di età, e continuato con integrazione di alimenti sicuri e appropriati fino a due anni di età od oltre;

          b) gli orientamenti per un'adeguata alimentazione della gestante e della nutrice, con enfasi sulla preparazione per l'inizio e per il mantenimento dell'allattamento fino a due anni di età od oltre;

          c) gli eventuali effetti negativi per l'allattamento al seno derivanti dall'introduzione di sostituti del latte materno e dall'uso di biberon, tettarelle e succhiotti;

          d) la difficile reversibilità della decisione di non allattare al seno;

          e) la corretta utilizzazione degli alimenti per lattanti.

      2. Le informazioni fornite al personale medico professionale da parte dei produttori devono essere costituite da materiale

 

Pag. 13

tecnico-scientifico concreto, tale da non fare intendere o avvalorare la tesi che la nutrizione artificiale sia uguale o equivalente all'allattamento al seno e devono in ogni caso conformarsi alle prescrizioni di cui all'articolo 6, commi 4, 5, 6, 7 e 8.
      3. Il materiale informativo di cui ai commi 1 e 2, qualora contenga informazioni sull'impiego di sostituti del latte materno, biberon o tettarelle, non deve riportare alcuna immagine che possa idealizzare l'impiego di tali alimenti e utensili e deve, altresì, fornire informazioni su:

          a) le conseguenze sociali e finanziarie della utilizzazione dei sostituti del latte materno e dei mezzi necessari alla loro somministrazione individuati nei biberon e nelle tettarelle;

          b) i rischi derivanti alla salute dei soggetti interessati dall'utilizzazione non appropriata dei sostituti del latte materno.

      4. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sono regolamentate le modalità della diffusione di materiale informativo e didattico e del controllo delle informazioni corrette e adeguate sull'alimentazione dei lattanti e dei bambini, destinate alle famiglie e a tutti gli operatori interessati nello specifico settore.
      5. Le forniture gratuite di attrezzature, di materiale didattico o di materiale informativo, destinate a istituzioni o ad altre organizzazioni preposte alla nascita e alla cura del lattante, sono ammesse soltanto su specifica richiesta scritta da parte della direzione sanitaria e approvate dal competente organo dell'azienda sanitaria locale. Tali attrezzature o materiali possono essere contrassegnati con il nome o con la ragione sociale o il marchio dell'impresa donatrice, e non possono contenere, in nessun caso, riferimenti a determinate marche di alimenti per lattanti.
      6. Non sono ammesse le forniture gratuite o a prezzo ridotto di sostituti del latte materno, biberon e tettarelle a strutture sanitarie. Le quantità di sostituti del latte materno strettamente necessarie, da commisurare sulla media dei neonati che

 

Pag. 14

non possono essere allattati al seno, devono essere acquisite in condizioni di correttezza e trasparenza, al pari delle altre forniture di beni necessari. Sono altresì proibite le donazioni di sostituti del latte materno, biberon e tettarelle a famiglie indigenti. L'aiuto in tali situazioni deve consistere in interventi adeguati di sostegno all'allattamento materno.

Art. 9.
(Personale di marketing).

      1. Non è consentita all'interno delle strutture sanitarie alcuna attività da parte del personale di marketing, eccetto che per contatti con pediatri e con nutrizionisti, unicamente per fini tecnico-scientifici e, comunque, conformemente a quanto disposto dall'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 6 aprile 1994, n. 500.
      2. È permessa la distribuzione di campioni di sostituti del latte materno, biberon e tettarelle a pediatri e a nutrizionisti esclusivamente per motivi di valutazione professionale o di ricerca a livello istituzionale. Tale materiale non deve essere consegnato a donne in gravidanza, a madri di lattanti o di bambini o a membri delle loro famiglie.
      3. I produttori, i distributori e gli importatori dei prodotti di cui all'articolo 1 devono fornire adeguata informazione a tutto il loro personale di marketing, incluse le agenzie di pubblicità contrattate, sulle disposizioni di cui alla presente legge.

Art. 10.
(Promozione e tutela dell'allattamento
al seno).

      1. Le amministrazioni sanitarie delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a vigilare affinché non si verifichino situazioni che in qualche modo possano interferire negativamente con la pratica dell'allattamento

 

Pag. 15

al seno, in particolare adoperandosi affinché:

          a) i reparti di maternità favoriscano l'adozione e la prosecuzione dell'allattamento al seno, attuando i più efficaci modelli organizzativi proposti al riguardo;

          b) al momento della dimissione non vengano forniti in omaggio prodotti o materiali in grado di interferire in qualunque modo con l'allattamento al seno. Le lettere di dimissioni per i neonati non devono prevedere uno spazio predefinito per la prescrizione del sostituto del latte materno.

      2. Al fine di verificare il rispetto delle condizioni previste dal comma 1 le amministrazioni sanitarie si impegnano a svolgere attività di monitoraggio nei reparti maternità e a trasmettere i dati raccolti al Ministero della salute.

Art. 11.
(Conflitto di interesse).

      1. Le amministrazioni sanitarie delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a vigilare affinché l'eventuale sostegno finanziario fornito da parte dei produttori e dei distributori dei sostituti del latte materno e dei mezzi per la loro somministrazione al personale medico o agli altri operatori sanitari che operano con la prima infanzia non determini conflitti di interesse nella promozione dell'allattamento esclusivo fino al sesto mese di età e della prosecuzione dell'allattamento fino a due anni di età e oltre.

Art. 12.
(Aggiornamento della legge).

      1. Il Governo assume le opportune iniziative per l'aggiornamento costante delle disposizioni della presente legge al fine di adeguarle alle risoluzioni emanate in materia dell'Organizzazione mondiale della sanità.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su