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PDL 347

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 347



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CENTO

Modifiche alla legge 25 novembre 2003, n. 339, in materia di iscrizione all'albo degli avvocati

Presentata il 3 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Questa proposta di legge che si sottopone all'esame della Camera dei deputati appare doverosa in considerazione delle numerose problematiche che la legge 25 novembre 2003, n. 339, pone per coloro che già risultavano iscritti all'albo degli avvocati alla data di entrata in vigore della medesima legge.
      Con la legge n. 339 del 2003, infatti, una norma susseguente ha disposto la cancellazione d'ufficio dell'iscrizione all'albo degli avvocati ottenuta in virtù di un'altra norma.
      In questo modo sono stati soppressi i diritti quesiti dei professionisti iscritti all'albo sulla base dell'articolo 1, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. È indubbio infatti che il soggetto iscritto ad un albo professionale, in possesso dei requisiti previsti per detta iscrizione, è titolare di un vero e proprio diritto soggettivo che tale ancor più si configura essendo l'iscrizione avvenuta in virtù di una legge dello Stato.
      É principio generale, in tema di successione di leggi nel tempo, che una legge nuova non può pregiudicare determinate situazioni dei soggetti i cui procedimenti di formazione si siano già esauriti prima dell'entrata in vigore di essa e, quindi, sotto la vigenza di una legge diversa.
      Pertanto, la soppressione di diritti che si sono già perfezionati è assolutamente in contrasto con i princìpi che presiedono l'ordinamento giuridico diritto e la formazione e successione nel tempo delle leggi in una civiltà giuridica evoluta. Né può assolvere questo compito la previsione di 36 mesi per esercitare un'opzione professionale obbligata, sacrificando quanto si è già acquisito sulla base di una legittima scelta.
 

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      Oltre alla soppressione di diritti quesiti, la nuova normativa ha prodotto danni pesanti per i professionisti dipendenti pubblici con contratto di lavoro part-time che hanno ottenuto l'iscrizione all'albo degli avvocati in forza delle disposizioni della citata legge 23 dicembre 1996, n. 662, che hanno operato scelte professionali e di vita, poi vanificate dalla nuova legge.
      In particolare, va evidenziato che i danni in questione si profilano sia con riferimento alla carriera nella pubblica amministrazione sia con riferimento all'esercizio della professione forense. Infatti, il dipendente pubblico a tempo parziale non ha potuto accedere a posizioni di responsabilità all'interno dell'amministrazione di appartenenza e ha frequentemente rinunciato, in virtù dell'orario di lavoro ridotto, a frequentare corsi di formazione e di aggiornamento con ripercussioni notevoli sulle prospettive di carriera.
      Ed ancora ha dovuto affrontare i costi di allestimento, mantenimento e sviluppo dello studio professionale. A questo deve aggiungersi l'ipotesi del professionista che, iscritto all'albo degli avvocati prima del 1996, è stato successivamente assunto dalla pubblica amministrazione e ha richiesto la cancellazione dall'albo degli avvocati per esservi poi reiscritto in base alla legge n. 662 del 1996.
      Il periodo di cancellazione non può non aver determinato un calo di clientela con conseguenze economiche ancora persistenti.
      Sono evidenti le ragioni di opportunità che sostengono l'approvazione della presente proposta di legge: mantenere i diritti quesiti di professionisti che hanno operato legittime scelte professionali ed evitare ingiusti effetti dannosi.
      A tutto questo va aggiunto l'aggravio, per l'erario dello Stato, derivante da un possibile ritorno nei ranghi delle pubbliche amministrazioni dei predetti professionisti, evento che comporterebbe una spesa finanziaria ulteriore non prevista dalla legge n. 339 del 2003 in contrasto con l'articolo 81 della Costituzione.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 25 novembre 2003, n. 339, sono premesse le seguenti parole: «Salvo quanto disposto dall'articolo 2,».

Art. 2.

      1. L'articolo 2 della legge 25 novembre 2003, n. 339, è sostituito dal seguente:

      «Art. 2. - 1. I pubblici dipendenti che hanno ottenuto l'iscrizione all'albo degli avvocati in virtù delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 56, 56-bis e 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e che risultano iscritti all'albo degli avvocati alla data del 1o dicembre 2003, mantengono l'iscrizione allo stesso albo.
      2. Ai pubblici dipendenti di cui al comma 1 del presente articolo continuano ad applicarsi l'articolo 1, commi 56, 56-bis e 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e i decreti ministeriali che, ai sensi del medesimo articolo 1, comma 58-bis, della legge n. 662 del 1996, indicano le attività non consentite in ragioni dell'interferenza con i compiti istituzionali».


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