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PDL

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 385



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MENIA

Disposizioni per il riconoscimento della qualifica di ex combattente agli appartenenti alla Guardia Civica di Trieste

Presentata il 3 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - È noto che, subito dopo l'8 settembre 1943, occupate le posizioni in precedenza tenute dal Regio Esercito, le forze germaniche in Italia assoggettarono alcuni territori ad amministrazione diretta del Reich attraverso alti commissari o Gauleiter. Una di tali zone era l'Adriatisches Kustenland - Litorale Adriatico - comprendente le province di Trieste, Lubiana, Gorizia, Friuli, Istria e Quarnero, con i territori incorporati di Sussak, Buccari, Concanera, Castua e Veglia, dove venne istituito il servizio di guerra obbligatorio (ordinanza 29 novembre 1943 del supremo commissario del litorale adriatico).
      Nacque poi la Repubblica sociale italiana; reparti italiani affluirono nelle zone del confine orientale fin dall'autunno del 1943 e vennero recuperati, mano a mano, i posti chiave della pubblica amministrazione e delle Forze armate.
      Nel mese di ottobre venne nominato prefetto di Trieste il dottor Bruno Coceani (che meno di trent'anni prima aveva disertato dall'esercito austriaco per arruolarsi volontario in quello italiano), mentre divenne podestà l'avvocato Cesare Pagnini (agente dello spionaggio italiano nella Grande Guerra).
      Sia il prefetto sia il podestà italiani dovettero fare i conti con i tedeschi, cui era facile mascherare le loro pretese con esigenze di sicurezza: ma le autorità italiane tennero duro e cercarono di istituire dei presìdi ai patri interessi. In questo contesto vennero fondati - pur con il consenso tedesco - corpi armati di cittadini con lo scopo esclusivo della tutela della proprietà pubblica e privata e dell'ordine pubblico. Fu così costituito nella città di Trieste il corpo della Guardia Civica alle dirette dipendenze del podestà. Per la sua opera l'avvocato Pagnini fu
 

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anche processato alla fine della guerra (1947) per «collaborazionismo» e fu assolto (analogamente a quanto accadde per il prefetto Coceani) proprio in virtù dell'azione svolta a difesa di Trieste anche con la costituzione della Guardia Civica.
      Questo tipo di formazione armata si richiamava alla legge del 4 marzo 1848 sulla «Guardia nazionale» conservata nello Statuto albertino e ancora vigente nel 1943, che enunciava tra i suoi scopi, «nei casi di necessità della Patria, (...) mantenere l'obbedienza alle leggi, conservare o ristabilire l'ordine o la tranquillità pubblica, secondare all'uopo l'esercito nella difesa delle nostre frontiere e coste marittime, assicurare l'integrità e l'indipendenza dei nostri Stati».
      Dal testo del bando di arruolamento, affisso l'11 febbraio 1944, si evince quali difficoltà dovette superare il podestà per non disattendere le attese della popolazione locale. Il Corpo fu guardato sempre con sospetto dai tedeschi: quattro suoi ufficiali ed una decina di vigili (militi) furono internati nei campi di concentramento in Germania (ne tornarono solo due ufficiali e due vigili) accusati di aver collaborato con il locale Comitato di liberazione nazionale (CLN) che dal Corpo ricevette anche aiuti materiali come armi, munizioni, divise.
      Istituzionalmente la guardia civica era nata e si era preparata per la difesa della città nel momento cruciale del passaggio dei poteri: lo fece alla fine del conflitto, «combattendo contro il tedesco, che voleva distruggere la città e contro lo slavo, che voleva occuparla».
      La Guardia Civica operò a Trieste con il CLN perché Trieste rimanesse italiana: fu essa che il 29 aprile 1945 occupò il municipio ed altri punti strategici della città assieme ad altre formazioni del Corpo volontari della libertà: insieme al podestà Pagnini - che aveva fatto cucire e distribuire i bracciali tricolori del CLN Venezia Giulia ed intimato la resa al comandante tedesco del porto asserragliato al castello di San Giusto - rimase fino al 2 maggio a presidio del municipio, unica isola italiana nella città ormai in mano ai partigiani jugoslavi di Tito.
      La Guardia Civica ebbe 80 caduti in quei tragici tre giorni: 29, 30 aprile e 1o maggio 1945, più della metà dei quali prelevati e fatti scomparire dall'esercito partigiano jugoslavo, senza poi contare i deportati ed i dispersi.
      L'apporto dato alla difesa dell'italianità di Trieste e dei suoi cittadini tra il 1944 ed il 1945 dal corpo militare della Guardia Civica di Trieste è testimoniato dai suoi caduti, dai suoi appartenenti deportati nei lager tedeschi e trucidati nelle foibe titine.
      È da sottolineare, in conclusione, che questo provvedimento andrebbe a sanare una discriminazione perpetrata dalla legge 2 aprile 1958, n. 364, con la quale venivano riconosciuti i benefìci di ex combattenti ai cittadini altoatesini ed a quelli residenti prima del 1o gennaio 1940 nelle zone cosiddette «mistilingui» di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio che abbiano prestato servizio durante la seconda guerra mondiale con l'esercito tedesco o in formazioni armate da esso organizzate. Per i beneficiari non venivano applicate le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 23 febbraio 1952, n. 93.
      A maggior ragione, dunque, questi benefìci andrebbero assicurati agli appartenenti alla Guardia Civica di Trieste (1.600, di cui ormai meno della metà attualmente viventi) come doveroso riconoscimento al ruolo da loro svolto in difesa dell'italianità della città.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. I termini per il riconoscimento della qualifica di ex combattente sono riaperti per gli arruolati nella Guardia Civica di Trieste.

Art. 2.

      1. Ai militari della Guardia Civica di Trieste che abbiano riportato ferite e lesioni o contratto infermità o menomazioni psico-fisiche o siano stati deportati in campi di concentramento jugoslavi o collocati in congedo illimitato per infermità conseguente ad eventuale licenza per convalescenza sono conferite pensioni o indennità di guerra, alle condizioni e modi stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge, compresi i benefìci previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

Art. 3.

      1. Agli effetti del riconoscimento dei benefìci di cui alla presente legge fanno fede le attestazioni rilasciate dal comando del Corpo o dall'Associazione della Guardia Civica. Per i medesimi fini sono altresì considerate valide le certificazioni rilasciate ai sensi della legge 19 febbraio 1942, n. 133.


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