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PDL 388

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 388



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MENIA

Norme in materia di erogazione delle prestazioni previdenziali spettanti ai soggetti già residenti nei territori italiani ceduti alla Jugoslavia

Presentata il 3 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Da oltre un decennio prosegue quel vero e proprio scandalo che è rappresentato dalle «pensioni d'oro» regalate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) a decine di migliaia di cittadini (ex) jugoslavi - la quasi totalità croati e sloveni - che non ne avrebbero in realtà alcun titolo. In sostanza, si può stimare in circa 1,5 miliardi di euro il costo dell'«operazione» già sostenuto dalle casse dell'INPS; la spesa annua corrente può invece essere quantificata in circa 125 milioni di euro.
      È da precisare che la quasi totalità delle pensioni erogate riguarda soggetti che possono vantare un periodo di servizio militare sotto lo Stato italiano in quanto al momento dell'inizio della seconda guerra mondiale erano residenti nei territori ceduti dall'Italia alla Jugoslavia in seguito al Trattato di pace (95 comuni delle province di Pola, Fiume, Zara e la parte strappata alle province di Trieste e Gorizia): il fatto abnorme è che tutti questi pensionati siano cittadini jugoslavi, ora anzi cittadini croati e sloveni, e che la normativa bilaterale (che impegna oggi Croazia e Slovenia per la loro «successione» alla Jugoslavia negli accordi internazionali) precluda esplicitamente l'applicazione della legislazione italiana ai cittadini jugoslavi.
      Infatti l'articolo 2 dello Scambio di note del 5 febbraio 1959 (parte integrante, dell'Accordo italo-jugoslavo del 18 dicembre 1954, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1955,
 

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n. 210, e richiamato anche dalla Convenzione italo-jugoslava sulle assicurazioni sociali del 14 novembre 1957, resa esecutiva con legge 11 giugno 1960, n. 885) stabilisce che i periodi di assicurazione compiuti anteriormente al 1o maggio 1945 sotto la legislazione italiana in materia di assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti, dalle persone che hanno abitato nei territori ceduti dall'Italia alla Jugoslavia, sono presi, in considerazione, ai fini della liquidazione del pagamento delle prestazioni, dall'INPS se trattasi di persone italiane e dagli assicuratori jugoslavi se trattati di persone jugoslave.
      L'INPS con circolare n. 1501 prs del 31 agosto 1970, Servizio prestazioni dell'assicurazione generale obbligatoria, recependo lo Scambio di note, specifica che per «persone italiane» si intendono i lavoratori e loro superstiti i quali, fino alla data di entrata in vigore del Trattato di pace (16 settembre 1947), erano in possesso della cittadinanza italiana e dopo la predetta data non hanno acquisito la cittadinanza jugoslava».
      In piena contraddizione con quanto affermato in precedenza - oltre che con la lettera e lo spirito degli Accordi bilaterali - l'INPS con la stessa circolare, al punto 27, stabilisce che «beneficiari dell'accordo in esame sono i lavoratori che hanno prestato attività lavorativa nei territori predetti», introducendo così il principio della «territorialità» al posto di quello della «soggettività».
      Come in precedenza si diceva, la quasi totalità delle pensioni erogate ai cittadini ex jugoslavi ha come presupposto l'aver prestato un periodo minimo di servizio militare (è bastato a taluni un solo giorno, e molti tra questi sono gli «infoibatori» di italiani appartenuti alle bande di Tito) nell'esercito italiano.
      L'indebita erogazione delle stesse nasce da un'interpretazione palesemente errata delle norme. In base all'articolo 49 della legge 30 aprile 1969, n. 153, il periodo di servizio militare è considerato utile ai fini del diritto e della determinazione della misura della pensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, anche se non è preceduto da periodi di iscrizione all'anzidetta assicurazione. Poiché l'articolo 13, paragrafo 2, lettera D, del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, equipara i periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di ogni altro Stato membro a quelli dello Stato in cui il servizio militare è stato prestato, l'INPS, Direzione generale, con circolare n. 1045 Ce.N.P.I. n. 431 C. e V. del 17 maggio 1977, Servizio convenzioni internazionali di Roma, ha stabilito che i periodi di contribuzione prestati presso Paesi membri della CEE e Paesi legati all'Italia da convenzioni bilaterali valgono ai fini del requisito di contribuzione minimo (una settimana) per l'accreditamento figurativo del servizio militare.
      Poiché la Convenzione italo-jugoslava subordina il diritto alla pensione al raggiungimento dei requisiti minimi di contribuzione con la totalizzazione dei periodi assicurativi italiani e jugoslavi (articolo 18 citato), si è accertato il diritto alla pensione cumulando i contributi figurativi italiani (minimo una settimana di servizio militare) con i contributi risultanti dall'estratto contributivo fornito dal competente organismo jugoslavo.
      In pratica è accaduto che ad una settimana di servizio militare italiano ne venivano aggiunte ulteriori 779, «graziosamente» dichiarate dagli organismi jugoslavi, raggiungendo il tetto delle 780, pari ai 15 anni previsti per il regime minimo di pensione.
      Tutto questo non sarebbe comunque avvenuto se contro ed oltre la legge, l'INPS non avesse adottato un'interpretazione analogica ed estensiva delle norme comunitarie.
      La legge n. 153 del 1969 riguarda i cittadini italiani, e la sua estensione ai cittadini degli Stati membri della CEE è operata in forza delle Convenzioni multilaterali tra l'Italia ed i Paesi membri della CEE tradotte in regolamenti e rese operanti in Italia a seguito di ratifica. L'estensione di tale normativa, per via analogica, anche a Paesi con cui l'Italia ha stipulato accordi bilaterali non può essere fatta in
 

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via generale, ma esaminando singolarmente ciascun accordo e seguendo la ratio dei regolamenti che parlano di lavoratori degli Stati membri, intendendo con ciò rivolgersi al fenomeno dell'emigrazione e della mobilità del lavoro.
      Ma qui non si tratta di emigranti italiani, bensì di cittadini jugoslavi, optanti per la Jugoslavia, che nulla hanno dato all'Italia, ma anzi hanno solo indebitamente ricevuto.
      Ecco perché con questa proposta di legge si vuole dare una interpretazione definitiva a quelle norme che, malamente intese, consentono che continui lo scandalo delle «pensioni d'oro» agli ex jugoslavi.
      In tal modo, pur non essendo possibile recuperare quanto fino ad oggi indebitamente erogato - oltre 1 miliardo di euro - verrà quanto meno a cessare quel flusso di denaro italiano (circa 125 milioni di euro all'anno) che va indebitamente, paradossalmente ed immoralmente ad arricchire cittadini jugoslavi, molti dei quali sono proprio coloro che massacrarono e cacciarono la nostra gente da Pola, Fiume e Zara.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Ai fini dell'erogazione delle prestazioni previdenziali spettanti agli ex abitanti dei territori ceduti dall'Italia alla Jugoslavia in forza del Trattato di pace entrato in vigore il 16 settembre 1947, ed ai fini di cui all'articolo 18 della Convenzione fra l'Italia e la Jugoslavia in materia di assicurazioni sociali, conclusa a Roma il 14 novembre 1957 e resa esecutiva con legge 11 giugno 1960, n. 885, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), ai sensi del punto 2, lettera A, dello Scambio di note del 5 febbraio 1959 aggiuntive all'Accordo italo-jugoslavo del 18 dicembre 1954, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1955, n. 210, tiene conto di tutti i periodi di assicurazione, sia effettivi che figurativi, versati o accreditati in favore dei soggetti in possesso della cittadinanza italiana alla data del 16 settembre 1947 e che dopo tale data non hanno acquisito la cittadinanza jugoslava, indipendentemente dal luogo in cui è stata esercitata l'attività lavorativa, ovvero si è svolto l'evento che ha dato diritto all'accreditamento della contribuzione figurativa.

Art. 2.

      1. Ai fini dell'accreditamento figurativo del periodo di servizio militare prestato in Italia ai sensi dell'articolo 49 della legge 30 aprile 1969, n. 153, in favore dei soggetti di cui all'articolo 1, l'INPS, allo scopo di verificare il possesso della qualità di «persona italiana» di cui al punto 2, lettera A, del citato Scambio di note del 5 febbraio 1959, accerta il possesso della cittadinanza italiana alla data del 16 settembre 1947 e la non acquisizione della cittadinanza jugoslava dopo tale data.


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