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PDL 450

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 450



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato RUGGHIA

Disciplina delle attività di erogazione di servizi professionali amministrativi

Presentata il 4 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge intende assicurare un quadro di riferimento legislativo alle attività terziarie che erogano servizi professionali volti a semplificare e ad abbreviare l'iter amministrativo delle pratiche burocratiche, con lo scopo di agevolare le imprese e i cittadini nel rapporto con le pubbliche amministrazioni.
      Tali attività professionali si svolgono prevalentemente nella forma della piccola e media impresa, nella quale l'apporto umano risulta prevalente e si trovano oggi a una svolta decisiva, in conseguenza delle innovazioni che la «legge Bassanini» (legge n. 59 del 1997, e successive modificazioni) ha introdotto nel rapporto tra pubblica amministrazione e utenti. Da ciò consegue l'esigenza di un riconoscimento da parte dello Stato, il quale è il primo beneficiario dell'opera di tali attività che contribuiscono ampiamente alla riduzione delle odiose, quanto inutili, «code» agli sportelli.
      È in ogni caso evidente che lo sviluppo delle attività di servizio nei Paesi industrializzati è una delle principali modificazioni strutturali degli ultimi decenni. Non solo il fenomeno è in grande crescita, ma presenta una complessità e una variabilità che ne rendono difficile la conoscenza e l'analisi.
      Si può tuttavia affermare che le imprese ufficiali che gestiscono le attività oggetto della presente proposta di legge sono attualmente in Italia circa 3.000, con un numero di addetti (tra titolari, collaboratori e dipendenti) che supera le 15.000 unità. Ma ciò che più conta è che queste attività espletano in un anno milioni di pratiche burocratico-amministrative per le piccole e grandi imprese e per i cittadini,
 

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alleggerendo, con la propria prestazione d'opera, anche in modo sensibile, gli oneri economici della pubblica amministrazione.
      Per motivi di efficienza economica le imprese industriali, soprattutto quelle piccole e medie, preferiscono esternalizzare sempre di più i servizi che fanno capo al rapporto con la pubblica amministrazione, piuttosto che organizzarli al proprio interno. Questa tendenza ha fatto sì che siano sorte negli ultimi decenni numerose attività nel settore dei servizi professionali amministrativi. Tali servizi da un lato si riducono per effetto delle innovazioni legislative nel campo della semplificazione e della trasparenza, ma d'altro canto divengono più complessi.
      Attualmente è in atto una migrazione di molti servizi sul web: di qui la necessità e l'urgenza di favorire la crescita dimensionale delle attività di cui ci si occupa, per consentire l'erogazione di tali servizi in forme sempre più organizzate d'impresa, combattendo la diffusione dell'abusivismo a tutela dell'utente e della pubblica amministrazione.
      I servizi professionali amministrativi concorrono già oggi al processo di innovazione della pubblica amministrazione che si fonda sulla veridicità e sulla trasparenza delle informazioni erogate, sulla efficienza degli iter burocratici richiesti, sulla diffusione delle conoscenze relative a finanziamenti, a concorsi, a bandi e a quantaltro può ricoprire una grande rilevanza nella vita degli utenti, siano essi cittadini o imprese.
      Queste attività professionali migliorano, con la propria presenza, il rapporto tra società civile e pubblica amministrazione, producendo un grado di efficienza maggiore e un alleggerimento delle attività burocratiche sia dal lato degli utenti che da quello della pubblica amministrazione.
      Le pubbliche amministrazioni tuttavia stentano a recepire l'importanza di queste attività anche al fine di ridurre i tempi burocratici di ogni singola pratica e gli stessi tempi di lavoro dei dipendenti, grazie all'esperienza che il prestatore d'opera professionale ha accumulato, fungendo da centro di informazioni e di consulenza per gli utenti. Così queste imprese risparmiano a moltissimi cittadini e imprenditori le «code» agli sportelli, prima per informarsi, poi per presentare la pratica e successivamente, e ciò accade spesso, per correggere qualche errore od omissione.
      Si tratta dunque di riconoscere l'importanza di queste attività e di creare le condizioni affinché esse assumano un ruolo sempre maggiore nel processo di semplificazione e di trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Si pensi, ad esempio, alla possibilità per i comuni di affidare a questi professionisti la gestione delle singole pratiche burocratiche o degli sportelli unici che in tal modo sarebbero diffusi sul territorio, in modo che la pubblica amministrazione si avvicini sempre più all'utenza e possa erogare servizi qualificati nonostante la riduzione di risorse da destinare all'assunzione e alla formazione di nuovi dipendenti.
      L'attuazione del mercato unico europeo, peraltro, ha creato tutte le condizioni che consentono alle società di servizi di altri Paesi dell'Unione di agire anche sul mercato italiano, forti di un'esperienza condotta da anni e di ingenti volumi di risorse e di uomini. Va infine ricordato che le attività del settore attualmente sono obbligate soltanto a richiedere una licenza di pubblica sicurezza per espletare il proprio servizio.
      La presente proposta di legge intende evitare un processo di marginalizzazione del settore favorendo la crescita dimensionale e un adeguato livello di dinamismo delle attività interessate. Al comparto deve essere assicurata una legislazione quadro che ne ampli l'ambito professionale, oggi eroso sia dall'abusivismo che dai privilegi accordati dall'amministrazione finanziaria ad altri settori professionali tradizionalmente più forti, che in tale modo erodono progressivamente il terreno tipico delle attività di cui la legge intende occuparsi. È in primo luogo indispensabile definire l'ambito di svolgimento delle predette attività, individuando i soggetti legittimati a svolgerle. Non si intende riproporre l'ormai superata concezione degli albi, ma una disciplina
 

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che consenta il riconoscimento delle attività di servizi professionali amministrativi. Lo scopo è quello di garantire sia gli utenti che la pubblica amministrazione attraverso una normativa che introduca un «certificato di qualità» che attesti la effettiva professionalità degli operatori che erogano i predetti servizi.
      La presente proposta di legge intende sanare un vuoto legislativo particolarmente rilevante, in quanto il settore dei servizi professionali amministrativi è chiamato a contribuire in misura sempre più elevata ai problemi dell'ammodernamento, dell'efficienza e della crescita della pubblica amministrazione.
      L'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione della legge.
      L'articolo 2 delinea i settori di attività rientranti nella definizione di servizi professionali amministrativi.
      L'articolo 3 istituisce il certificato professionale di qualità per le attività disciplinate dalla legge.
      L'articolo 4 detta i requisiti per il rilascio del certificato professionale di qualità.
      L'articolo 5 disciplina gli interventi per la riqualificazione e lo sviluppo del settore. Sono previsti, tra l'altro, due interventi di sostegno al settore. Il primo prevede la concessione di un credito d'imposta pari al 20 per cento e fino a 50.000 euro per favorire gli accorpamenti tra attività esistenti nelle forme di catene volontarie e di franchising. Il secondo prevede la concessione di un credito d'imposta pari al 40 per cento e fino a 100.000 euro per i consorzi formati tra imprese del settore, finalizzati alla prestazione di servizi qualificati alle imprese, ai cittadini e alle pubbliche amministrazioni.
      L'articolo 6, infine, detta le norme transitorie e finali.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Ambito di applicazione).

      1. La presente legge si applica alle attività dei soggetti che erogano servizi professionali amministrativi alle imprese e ai cittadini, come definiti dall'articolo 2.

Art. 2.
(Definizioni).

      1. Ai fini della presente legge, per servizi professionali amministrativi si intendono le attività economiche caratterizzate da specifiche professionalità volte a fornire a terzi, alle imprese, ai cittadini e alle pubbliche amministrazioni servizi amministrativi integrati, espletati anche con il supporto di tecnologie informatiche e telematiche.
      2. Il settore dei servizi professionali amministrativi comprende i seguenti campi di attività:

          a) erogazione di servizi di informazione e di consulenza in merito alle pratiche burocratiche e amministrative, anche di carattere fiscale e tributario;

          b) espletamento di pratiche burocratiche e amministrative, anche di carattere fiscale e tributario, in Italia, nei Paesi membri dell'Unione europea e nei Paesi extracomunitari;

          c) erogazione di servizi integrati di consulenza e di assistenza alle pubbliche amministrazioni per l'organizzazione di sportelli unici e di altre attività inerenti la semplificazione burocratica;

          d) servizi di ricerca di documenti, dati e informazioni utili all'attività di impresa.

      3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro

 

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delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni del settore maggiormente rappresentative a livello nazionale, adotta un decreto recante l'elenco dettagliato dei servizi di cui al comma 1.
      4. Con il decreto di cui al comma 3 si provvede altresì:

          a) a stabilire le norme di comportamento delle pubbliche amministrazioni nei confronti delle attività disciplinate dalla presente legge e, in particolare, l'obbligo di facilitare e di rendere più agevole il rapporto con le medesime;

          b) a individuare i servizi che la pubblica amministrazione può affidare mediante convenzioni, bandi di gara o appalti ai soggetti che prestano i servizi di cui al comma 1;

          c) a stabilire l'obbligo da parte delle pubbliche amministrazioni di informare in tempo utile i soggetti che prestano i servizi di cui al comma 1 riguardo a eventuali modifiche delle procedure amministrative.

      5. L'elenco di cui al comma 3 può essere aggiornato con le modalità ivi previste su richiesta delle associazioni del settore maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Art. 3.
(Istituzione del certificato professionale
di qualità).

      1. È istituito il certificato professionale di qualità, di seguito denominato «certificato», con il quale sono attestati l'esercizio abituale delle attività professionali di cui all'articolo 1, il costante aggiornamento del soggetto interessato e un comportamento conforme alle norme di corretto svolgimento delle medesime attività professionali.
      2. Il certificato non costituisce requisito vincolante per l'esercizio delle attività professionali disciplinate dalla presente legge ed è rilasciato a tutti i prestatori iscritti alle associazioni nazionali maggiormente

 

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rappresentative del settore che ne fanno richiesta e che dimostrano di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4.
      3. Il certificato dà diritto al soggetto cui è rilasciato di esporre il marchio «professionista certificato» sulla propria insegna e sulla propria carta intestata.
      4. Il certificato è rilasciato da un'apposita commissione regionale, di seguito denominata «commissione», istituita con delibera del presidente della giunta regionale, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      5. La commissione è composta da un rappresentante per ciascuna delle associazioni professionali del settore maggiormente rappresentative a livello regionale, da un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nella quale il richiedente svolge la propria attività e da un rappresentante della regione.
      6. Per ottenere il certificato il richiedente inoltra alla propria associazione professionale e alla commissione la richiesta di certificazione allegando i documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4.
      7. La commissione risponde alla richiesta di certificazione entro due mesi dalla data di ricevimento della medesima richiesta. Decorsi tre mesi senza che la commissione si sia riunita e abbia deliberato in merito, la richiesta si intende accolta.
      8. I provvedimenti che negano il rilascio del certificato devono essere motivati e notificati ai soggetti richiedenti. Avverso tali provvedimenti il richiedente può ricorrere davanti alla magistratura amministrativa.

Art. 4.
(Requisiti per il rilascio del certificato).

      1. Ai fini del rilascio del certificato, il richiedente deve possedere i seguenti requisiti:

          a) il titolare dell'attività o, nel caso di società, il legale rappresentante deve essere iscritto al registro delle imprese;

 

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          b) il titolare dell'attività o, nel caso di società, il legale rappresentante o almeno uno dei dirigenti, devono rispondere a criteri di qualificazione professionale comprovando di avere svolto per almeno due anni attività professionali nel campo indicato, in qualità di titolare o di socio effettivamente impegnato nell'attività, ovvero di dipendente o di collaboratore familiare;

          c) in alternativa al requisito di cui alla lettera b), il richiedente deve dimostrare di avere conseguito un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione media di secondo grado e di aver partecipato ad almeno un corso di formazione specifico organizzato dall'associazione di appartenenza e a un corso per l'utilizzo delle tecnologie informatiche e telematiche riconosciuto dall'Unione europea.

      2. In caso di società, il legale rappresentante può, mediante apposita procura, delegare una o più persone ai fini del rilascio del certificato. Il certificato può essere rilasciato anche a società costituite all'estero operanti in Italia, con il possesso dei medesimi requisiti di cui al presente articolo.

Art. 5.
(Interventi per la riqualificazione
e lo sviluppo del settore).

      1. Al fine di promuovere la riqualificazione dei servizi di cui all'articolo 1, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006, è concesso, per il triennio successivo, un credito di imposta pari al 20 per cento e fino a un massimo di 50.000 euro, ai soggetti che svolgono le attività di cui all'articolo 1, per favorire gli accorpamenti tra attività esistenti nelle forme di catene volontarie e di franchising.
      2. Al fine di promuovere l'innovazione dei servizi di cui all'articolo 1, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006, è concesso, per il triennio successivo, un credito di imposta pari al

 

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40 per cento e fino a un massimo di 100.000 euro, ai consorzi formati tra i soggetti che svolgono le attività di cui all'articolo 1, finalizzati alla realizzazione di servizi qualificati alle imprese, ai cittadini e alle pubbliche amministrazioni.
      3. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.
(Norme transitorie e finali).

      1. I soggetti esercenti i servizi di cui all'articolo 1 che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono la propria attività da oltre due anni possono ottenere il certificato tramite una semplice dichiarazione inviata alla commissione e ad una delle associazioni professionali del settore maggiormente rappresentative a livello regionale.


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