Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 515

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 515



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MISURACA

Disposizioni in materia di tutela del coniuge
e dei figli di soggetti portatori di handicap grave

Presentata il 5 maggio 2006


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - Nel corso degli ultimi anni l'attenzione che il legislatore ha posto nei confronti dei soggetti portatori di handicap testimonia non solo un crescente interesse per la tutela e la garanzia dei diritti della persona e della famiglia, diritti sanciti dalla Costituzione e garantiti dalle leggi dello Stato, ma la volontà di contribuire a un sistema di vita e di lavoro più a dimensione del soggetto portatore di handicap per poter vivere al meglio la vita sociale e familiare.
      Il testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ha armonizzato e coordinato la relativa disciplina, confermando tra l'altro, all'articolo 42, comma 5, le provvidenze a favore dei familiari dei soggetti portatori di handicap, già previste dall'articolo 4, comma 4-bis, della legge n. 53 del 2000, introdotto dall'articolo 80, comma 2, della legge n. 388 del 2000.
      In particolare l'articolo 42 del citato testo unico stabilisce che la lavoratrice madre, o il lavoratore padre in alternativa, oppure, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o sorelle conviventi di un soggetto con handicap in situazioni di gravità, hanno diritto di usufruire del congedo straordinario. Poter accedere a questo beneficio è un atto dovuto non solo per i genitori, ma anche un dovere di assistenza nei confronti dei soggetti con handicap. Il legislatore ha tutelato questo diritto-dovere limitando il congedo e il prepensionamento a favore dei genitori di figli con handicap. Molti sono, invece, i casi di famiglie ove uno dei coniugi è portatore di handicap e manca una tutela previdenziale a favore del coniuge che deve prestare assistenza. La presente proposta di legge, quindi, vuole seguire i soggetti portatori di handicap e tutelarli estendendo anche ai loro coniugi, o eventualmente ai loro figli, la possibilità di fruire dei benefìci di cui
 

Pag. 2

all'articolo 42 precedentemente citato, nonché di quelli di cui all'articolo 42-bis del medesimo testo unico, relativo al possibile trasferimento di sede temporaneo per i dipendenti pubblici genitori di portatori di handicap.
      Altro aspetto affrontato dalla proposta di legge è quello della possibilità di concedere il prepensionamento al coniuge del soggetto portatore di handicap al fine di dare la possibilità a questi di essere seguito e curato al meglio. È questo un diritto che spetta ai soggetti interessati in virtù dei più alti princìpi di umanità, solidarietà e assistenza che ognuno di noi non può disattendere.
 

Pag. 3


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. I benefìci previsti dagli articoli 42 e 42-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, sono estesi anche al coniuge e, in mancanza, ai figli di un soggetto portatore di handicap in condizioni di gravità.
      2. Ai fini di cui al comma 1, costituiscono condizioni di gravità:

          a) le patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;

          b) le patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;

          c) le patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva di un familiare nel trattamento sanitario;

          d) le patologie di cui alle lettere a), b) e c), per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento del coniuge.

      3. Il lavoratore o la lavoratrice che fruiscono dei benefìci ai sensi del comma 1 devono presentare idonea documentazione del medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, ovvero del medico di medicina generale o dello specialista di libera scelta o della struttura sanitaria nel caso di ricovero

 

Pag. 4

o di intervento chirurgico. La certificazione relativa alla grave infermità deve essere presentata al datore di lavoro entro cinque giorni dalla data di ripresa dell'attività lavorativa del lavoratore o della lavoratrice. La certificazione delle patologie di cui al citato comma 2 deve essere presentata contestualmente alla domanda di congedo.

Art. 2.

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante norme intese a concedere il diritto al prepensionamento ai coniugi di soggetti portatori di handicap, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) concessione del diritto al prepensionamento, indipendentemente dall'età del soggetto interessato, in presenza di un requisito di anzianità contributiva non inferiore a venti anni;

          b) sussistenza, in capo al soggetto portatore di handicap, delle condizioni di gravità di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, idoneamente certificate;

          c) copertura degli oneri derivanti dalla concessione del diritto al prepensionamento a valere sulle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328.

Art. 3.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 140 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede a valere sulle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328.
      2. Per le finalità della presente legge il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui al comma 1 è incrementato di 140 milioni di euro annui a decorrere dall'anno

 

Pag. 5

2006. A tale onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su