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PDL 555

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 555



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MUSI, BARATELLA, BUEMI, D'ANTONA, DATO, GOZI, GRASSI, LUMIA, OTTONE, PEDRINI, ROCCO PIGNATARO, RUGGHIA, SQUEGLIA, VICO

Modifiche all'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, in materia di autonomia e indipendenza delle Autorità di regolazione di servizi di pubblica utilità

Presentata l'8 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge intende modificare l'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità, introducendo alcuni meccanismi di garanzia volti ad assicurare la piena autonomia e indipendenza delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità dall'eventuale ingerenza dei poteri politici ed economici rispetto alle attività di controllo e di regolazione cui sono chiamati i membri delle Autorità medesime, nel solo e unico interesse generale della collettività del Paese.
      Infatti, una Autorità di regolazione e controllo, i cui membri non possano essere influenzati nelle loro determinazioni da fattori esterni eventualmente collegati o riconducibili agli incarichi politici o di Governo o alle attività professionali svolte nel triennio precedente alla data di nomina, garantirebbe l'assunzione di determinazioni in seno all'Autorità stessa chiare e trasparenti, difficilmente contestabili perché emesse da componenti dell'Autorità, non influenzabili, nell'interesse generale del Paese.
      Per contro, la presente proposta di legge vuole anche prevenire il rischio di
 

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nomine in enti e società di diritto pubblico e privato, a partecipazione statale, di soggetti che, per le posizioni ricoperte precedentemente al loro nuovo incarico, possano essere dichiarati incompatibili, con conseguente applicazione delle sanzioni previste che, nel caso di enti e società di diritto pubblico o privato, a partecipazione statale, rappresenterebbero non solo un danno per l'erario, ma soprattutto per i cittadini ai quali non può essere imputata nessuna colpa per la nomina effettuata in contrasto con le disposizioni di legge.
      La norma consta di un solo articolo, composto da due commi, che prevedono:

          al comma 1, con la modifica introdotta al comma 8 dell'articolo 2 della legge n. 481 del 1995, che i membri delle Autorità non possono, nei tre anni precedenti alla nomina, aver esercitato alcuna attività connessa a quelle proprie del settore di competenza della medesima Autorità e che non devono avere ricoperto incarichi, anche elettivi, in seno alle Assemblee parlamentari o amministrative regionali né devono avere ricoperto incarichi di Governo;

          al comma 2, con la sostituzione del comma 9 dell'articolo 2 della legge n. 481 del 1995, che nei tre anni precedenti e nei quattro successivi al mandato i membri delle Autorità non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore di competenza della medesima Autorità; sono inoltre incrementati i limiti delle sanzioni previste.

 

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PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

      1. Al fine di consentire la realizzazione delle migliori condizioni affinché sia assicurata la piena indipendenza dal potere politico e dal Governo delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità, nell'interesse del Paese, il comma 8 dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, è sostituito dal seguente:

      «8. I componenti di ciascuna Autorità sono scelti fra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore; durano in carica sette anni e non possono essere confermati. A pena di decadenza essi non possono esercitare, nel periodo di vigenza del mandato, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura nè avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore di competenza della medesima Autorità. I componenti di ciascuna Autorità, a pena di decadenza, non devono, nei tre anni immediatamente precedenti alla data di nomina da parte degli organi preposti, avere ricoperto incarichi, anche elettivi, nelle Assemblee parlamentari e amministrative regionali, o essere membri del Governo, o avere avuto incarichi di rappresentanza nei partiti politici. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico».

      2. Al fine di consentire la realizzazione delle migliori condizioni affinché sia assicurata la piena indipendenza operativa delle Autorità per i servizi di pubblica utilità, il comma 9 dell'articolo 2 della

 

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legge 14 novembre 1995, n. 481, è sostituito dal seguente:

      «9. Nei tre anni precedenti e per almeno quattro anni dalla cessazione dell'incarico i componenti delle Autorità non possono avere intrattenuto e intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore di competenza. La violazione di tale divieto è punita, salvo che il fatto costituisca reato, con una sanzione pecuniaria pari, nel minimo, alla maggiore somma tra 30 mila euro e l'importo del corrispettivo percepito e, nel massimo, alla maggiore somma tra 300 mila euro e l'importo del corrispettivo percepito. All'imprenditore che abbia violato tale divieto, salvo responsabilità personali riconducibili ai membri degli organi di controllo societari, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari allo 0,5 per cento del fatturato e, comunque, non inferiore a 200 mila euro e non superiore a 100 milioni di euro, e, nei casi più gravi o quando il comportamento illecito sia stato reiterato, la revoca dell'atto concessivo o autorizzativo. I valori di tali sanzioni sono rivalutati secondo il tasso di variazione annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT».


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