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PDL 1122

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1122



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

GIORDANO, MIGLIORE, ACERBO, BURGIO, CACCIARI, CANNAVÒ, CARDANO, CARUSO, COGODI, DE CRISTOFARO, DE SIMONE, DEIANA, DIOGUARDI, DURANTI, FALOMI, DANIELE FARINA, FERRARA, FOLENA, FORGIONE, FRIAS, GUADAGNO detto VLADIMIR LUXURIA, IACOMINO, KHALIL, LOCATELLI, LOMBARDI, MANTOVANI, MASCIA, MUNGO, OLIVIERI, PEGOLO, PERUGIA, PROVERA, ANDREA RICCI, MARIO RICCI, ROCCHI, FRANCO RUSSO, SINISCALCHI, SMERIGLIO, SPERANDIO, ZIPPONI

Concessione di amnistia condizionata e di indulto revocabile

Presentata il 14 giugno 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Da diversi anni, da parte di esponenti del mondo politico, della magistratura e dell'avvocatura, si susseguono prese di posizione sull'opportunità o meno di adottare provvedimenti di amnistia o di indulto.
      Tali prese di posizione, e l'acceso confronto che ne è conseguito negli ultimi mesi della scorsa legislatura, hanno determinato aspettative all'interno del mondo carcerario e più in generale un clima di incertezza fra gli operatori della giustizia che non può che essere dannoso.
      Ad avviso dei proponenti, sussistono le condizioni perché possa essere adottato un provvedimento di amnistia (condizionata) e di indulto (revocabile), soprattutto se finalizzato a garantire il funzionamento della giustizia e ad evitare che falliscano le numerose riforme approvate nella XIII legislatura - giudice unico di primo grado, depenalizzazione dei reati minori, nuovo rito monocratico con rafforzamento dei riti alternativi, modifica all'articolo 111 della Costituzione, incentivi ai magistrati per le sedi disagiate - già duramente
 

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colpite dalla disastrosa politica sulla giustizia perseguita dal centrodestra negli ultimi anni, contribuendo a ridurre l'eccessivo arretrato accumulato negli anni per procedimenti relativi a reati di non grave allarme sociale che, oltre tutto, prima della sentenza definitiva, finiscono in gran parte con una sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione.
      La giustizia penale italiana versa, infatti, in condizioni critiche, aggravate dai provvedimenti voluti dal Governo nella XIV legislatura, e riforme di notevole rilievo, finalizzate a coniugare maggiore celerità dei tempi processuali e maggiori garanzie per i cittadini, rischiano di non produrre gli effetti positivi auspicati se non addirittura di fallire, a causa dell'enorme mole di procedimenti arretrati.
      Se si considerano le centinaia di migliaia di processi già prescritti o per i quali elevata è la probabilità di prescrizione, si verrebbe comunque a determinare un'amnistia di fatto, i cui beneficiari sarebbero peraltro individuati in modo casuale e prevalentemente tra coloro che dispongono di mezzi economici tali da affrontare i costi dei diversi gradi di giudizio. Ci troveremmo dunque di fronte a un'amnistia di fatto, basata sul censo.
      Non si può non considerare, del resto, che, dall'entrata in vigore della Costituzione fino al 1992, vi sono stati 34 provvedimenti di amnistia e di indulto, mentre negli ultimi quattordici anni non è stato adottato alcun provvedimento di clemenza.
      La presente proposta di legge prevede la concessione di un'amnistia condizionata e di un indulto revocabile per le pene detentive. Si propone l'applicazione dell'amnistia per i reati puniti con una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni - ovvero a cinque anni se è stato risarcito il danno o se ricorre la circostanza attenuante dell'aver agito per motivi di alto valore morale o sociale - e per una serie di reati specificamente indicati. Il provvedimento di clemenza è soggetto alla condizione che l'imputato non commetta, nei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della legge, un delitto non colposo (e, nei casi più gravi, sempre nell'ambito di reati la cui pena edittale massima è di cinque anni di reclusione, abbia provveduto spontaneamente - tenuto conto delle sue condizioni economiche e sociali - al risarcimento del danno e all'eliminazione delle conseguenze del reato). Si prevede a tal fine la sospensione dei procedimenti penali in corso e dei relativi termini di prescrizione, nonché dell'esecuzione delle pene: decorso un periodo di cinque anni, se risulteranno soddisfatte le condizioni previste dalla legge, il reato o la pena saranno estinti; in caso contrario, i procedimenti penali e l'esecuzione delle pene riprenderanno il loro corso. In questo periodo di tempo, oltre tutto - ed è questo uno degli scopi principali della presente proposta di legge - si potrebbero celebrare con maggiore celerità i processi per i reati più gravi, evitando il danno e la "beffa" della prescrizione e limitando i numerosissimi casi di scarcerazione per decorrenza dei termini, anche in presenza di condanne gravissime in primo e secondo grado.
      Per quanto riguarda l'indulto, da concedere per pene o residui di pena non superiori a tre anni, si prevede la revoca qualora l'interessato commetta un reato doloso nei cinque anni dalla concessione del condono.
      Queste condizioni - sospensione del processo, buona condotta, possibilità di revoca del condono - avrebbero, a nostro parere, una notevole efficacia deterrente, in quanto ben difficilmente tornerebbe a commettere un reato chi è perfettamente consapevole che, in tal caso, gli verrebbe revocato il condono o non gli sarebbe applicata l'amnistia, e sconterebbe così la pena sia per il nuovo reato sia per quello precedente: una vera e propria "spada di Damocle" dalla non trascurabile efficacia dissuasiva.
      Tali provvedimenti, e in particolare l'indulto, determinerebbero anche una diminuzione significativa della popolazione carceraria, rendendo così più vivibili gli istituti penitenziari, sia per i detenuti sia per gli operatori. La diminuzione della popolazione carceraria, inoltre, recherebbe un
 

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non trascurabile vantaggio economico. Le risorse così risparmiate potrebbero essere utilizzate per interventi in favore dei tossicodipendenti, ad esempio potenziando le strutture pubbliche di assistenza e le comunità terapeutiche, nonché per rafforzare i servizi sociali di supporto - con assunzione di educatori, assistenti sociali, psicologi - la cui carenza determina oggi molto spesso l'inefficacia delle misure alternative alla detenzione, come l'affidamento in prova al servizio sociale e/o la semilibertà.
      Molti dei detenuti che beneficierebbero del provvedimento di indulto sarebbero soggetti condannati per reati di minore gravità, in gran parte dei casi connessi all'uso di sostanze stupefacenti, rispetto ai quali la pena detentiva ha dimostrato tutta la sua inefficacia, sia sotto il profilo della rieducazione del condannato e di un trattamento che favorisca la disintossicazione, sia sotto quello della tutela della collettività. I condannati per tali tipi di reati, infatti, una volta scontata la pena, e non avendo avuto la possibilità in carcere di usufruire di un trattamento e di un aiuto anche di carattere psicologico per uscire dallo stato di tossicodipendenza, tornano spesso a commettere reati connessi all'abuso di sostanze stupefacenti, in quanto non riescono a sottrarsi a quel circolo vizioso - necessità di procurarsi la dose per uso personale e reati per poter acquistare la droga - che comporta altissimi costi economici e sociali non solo per loro, ma per l'intera collettività.
      Si tratta dunque di una proposta di legge che guarda al mondo complessivo della giustizia, che accelererebbe i tempi dello svolgimento dei processi per i reati di più grave allarme sociale, eviterebbe un gran numero di prescrizioni e di scarcerazioni per decorrenza dei termini, incentiverebbe il risarcimento dei danni in favore delle vittime, aumenterebbe le possibilità di reinserimento per chi ha commesso reati di minore gravità, senza sacrificare le esigenze di sicurezza della collettività, e anzi creando - attraverso le condizioni alle quali sarebbe subordinata l'applicazione dell'amnistia e la possibilità di revoca dell'indulto - le premesse per limitare, per quanto possibile, i casi di recidiva. Quello che si propone non è dunque un provvedimento "tampone", determinato esclusivamente dalla situazione esplosiva delle nostre carceri, ma un provvedimento che vuole dare una risposta più complessiva, nel tentativo di raggiungere un obiettivo da tutti, almeno a parole, auspicato: quello di una giustizia nello stesso tempo più efficiente e più umana.
      La presente proposta di legge vuole essere anche un punto di partenza per avviare - su un tema particolarmente delicato - una riflessione, il più possibile pacata e costruttiva, che coinvolga le forze politiche, gli operatori del diritto e i cittadini tutti, nel tentativo di trovare, in un confronto costruttivo, soluzioni il più possibile condivise.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Amnistia).

      1. È concessa amnistia:

          a) per ogni reato per il quale è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta a detta pena;

          b) per ogni reato per il quale è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, qualora ricorra la circostanza attenuante prevista dall'articolo 62, numero 1), del codice penale, ovvero la circostanza attenuante prevista dal medesimo articolo 62, numero 6), ovvero l'imputato si sia adoperato, tenuto conto delle sue condizioni economiche e sociali, per risarcire anche parzialmente il danno ovvero si sia adoperato per elidere o attenuare, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato;

          c) per i reati previsti dall'articolo 57 del codice penale commessi dal direttore o dal vicedirettore responsabile, quando è noto l'autore della pubblicazione;

          d) per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale:

              1) 336, primo comma (violenza o minaccia a un pubblico ufficiale), e 337 (resistenza a un pubblico ufficiale), sempre che non ricorra taluna delle ipotesi previste dall'articolo 339 o il fatto non abbia cagionato lesioni personali gravi o gravissime ovvero la morte;

              2) 588 (rissa), sempre che dal fatto non siano derivate lesioni personali gravi o gravissime ovvero la morte;

              3) 614, quarto comma (violazione di domicilio), limitatamente all'ipotesi in

 

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cui il fatto è stato commesso con violenza sulle cose;

              4) 624 (furto), aggravato dalle circostanze di cui all'articolo 625, qualora ricorra almeno una delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 62, numeri 4) e 6);

          e) per ogni reato commesso da minore degli anni diciotto, quando il giudice ritiene che possa essere concesso il perdono giudiziale ai sensi dell'articolo 19 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, e successive modificazioni; non si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 169 del codice penale.

      2. Ai fini di cui al presente articolo non si applica il quinto comma dell'articolo 151 del codice penale.
      3. L'amnistia è concessa a condizione che il condannato non commetta, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un delitto non colposo.
      4. In ogni stato e grado del processo il giudice, qualora il reato per il quale si procede rientri tra quelli previsti dal comma 1, sospende, anche d'ufficio, il procedimento per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale periodo, il giudice, qualora sussistono le condizioni di cui al comma 3 del presente articolo, provvede ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale; nel caso contrario, revoca il provvedimento di sospensione. Durante la sospensione del procedimento disposta ai sensi del presente comma è sospeso il decorso dei termini di prescrizione.

Art. 2.
(Computo della pena per l'applicazione dell'amnistia).

      1. Ai fini del computo della pena per l'applicazione dell'amnistia ai sensi dell'articolo 1:

          a) si ha riguardo alla pena stabilita per ciascun reato consumato o tentato;

 

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          b) non si tiene conto dell'aumento di pena derivante dalla continuazione;

          c) si tiene conto dell'aumento di pena derivante dalle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o dalle circostanze ad effetto speciale. Si tiene conto della circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, numero 7), del codice penale;

          d) si tiene conto della circostanza attenuante di cui all'articolo 98 del codice penale nonché, nei reati contro il patrimonio, delle circostanze attenuanti di cui ai numeri 4) e 6) dell'articolo 62 del medesimo codice. Ai fini dell'applicazione dell'amnistia la sussistenza delle citate circostanze è accertata, dopo l'esercizio dell'azione penale, anche dal giudice per le indagini preliminari, nonché dal giudice in camera di consiglio nella fase degli atti preliminari al dibattimento ai sensi dell'articolo 468 del codice di procedura penale.

Art. 3.
(Rinunciabilità dell'amnistia).

      1. L'amnistia non si applica qualora l'imputato, prima che sia pronunciata l'ordinanza che dispone la sospensione del procedimento ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, faccia espressa dichiarazione di non volerne usufruire.

Art. 4.
(Indulto).

      1. È concesso indulto nella misura non superiore a tre anni per le pene detentive.
      2. Ai fini di cui al presente articolo non si applicano le esclusioni di cui al quinto comma dell'articolo 151 del codice penale.
      3. Il beneficio dell'indulto è revocato se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, un delitto non colposo per il quale riporti una condanna a pena detentiva superiore a sei mesi.
    


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