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PDL 507

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 507



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato GIORGIO CONTE

Modifiche all'articolo 2 della legge 13 maggio 1985, n. 190, e altre disposizioni in materia di riconoscimento giuridico e di rappresentanza sindacale dei quadri intermedi

Presentata il 4 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge intende introdurre alcuni correttivi e integrazioni alla normativa relativa ai quadri, contenuta nella legge 13 maggio 1985, n. 190, allo scopo di conferire a tale categoria i medesimi riconoscimenti che essa ha conseguito in Europa.
      L'attuazione ventennale delle disposizioni contenute nella legge n. 190 del 1985 ha infatti dimostrato ampiamente tutti i limiti di tale normativa e la sua intrinseca debolezza sul piano della tutela effettiva degli interessi della categoria.
      La legge n. 190 del 1985, infatti, ha demandato alla contrattazione collettiva la definizione dei requisiti di appartenenza alla qualifica di quadro.
      Nonostante la legge individuasse nelle imprese i soggetti deputati ad attribuire, attraverso la contrattazione collettiva, la qualifica di quadro, in realtà non è stata la contrattazione aziendale a espletare tale compito bensì quella a livello nazionale. Ciò ha comportato l'imputazione dei poteri di rappresentanza della nuova categoria a quei soggetti che erano già tradizionalmente titolari dei diritti di contrattazione collettiva, ovvero le centrali sindacali.
      Paradossalmente invece tali diritti sono stati negati alle organizzazioni sindacali di categoria, ovvero quei soggetti che avevano fortemente sostenuto e promosso l'approvazione della legge.
      Il referendum del giugno 1995, abrogando una parte dell'articolo 19 dello Statuto dei lavoratori (legge n. 300 del 1970), comportò che venissero identificati quali «rappresentativi» solo i sindacati già firmatari di contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL), rafforzando ulteriormente il ruolo dei sindacati confederali.
      Dal 1995 in poi il legislatore non è stato in grado di individuare altri criteri di rappresentatività
 

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alternativi a quello della firma dei CCNL. Nelle scorse legislature è stato avviato l'iter di progetti di legge che prefiguravano nuove forme dirette a misurare il grado di rappresentatività dei sindacati, ma nessuna di queste iniziative di legge è stata approvata definitivamente. Solo nel pubblico impiego è stata approvata una normativa che prevede un sistema misto per la misurazione della rappresentanza, ovvero la media tra i voti ricevuti nelle apposite elezioni e il numero delle adesioni. Dal 1985 in poi la categoria dei quadri non è stata adeguatamente tutelata né sul piano negoziale-contrattuale, né sotto il profilo della rappresentatività.
      Ci soffermeremo innanzitutto sul primo aspetto, in particolare quello dell'inserimento della categoria nei sistemi di classificazione e di inquadramento dei diversi CCNL.
      Questo passaggio, infatti, era di primaria importanza in quanto avrebbe comportato effetti immediati nelle politiche contrattuali delle imprese e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori. Ebbene: l'unico settore che ha previsto un contratto separato per i quadri è quello del credito. Un CCNL ha invece previsto una declaratoria specifica della categoria di quadro (quello del commercio) mentre molti altri hanno disciplinato i quadri insieme con la categoria degli impiegati (industria metalmeccanica, settore edile, industria chimica eccetera).
      Eppure a livello europeo la figura del quadro o è coincidente con quella del dirigente o è comunque vicina a questa figura sul piano normativo-sindacale.
      Il 25 giugno 1993 la Commissione per gli affari sociali del Parlamento europeo approvò una delibera sulla situazione dei quadri e dei dirigenti in Europa.
      Tale delibera intendeva porre le basi per migliorare la mobilità dei quadri e dei dirigenti all'interno dell'Unione europea. In essa è stato sottolineato come «tale gruppo di lavoratori dipendenti si trova esposto a difficoltà, problemi ed esigenze specifiche» e che «essi rappresentano una quota rilevante dei lavoratori dipendenti migranti all'interno della Comunità e che sono per forza di cose destinati a svolgere un ruolo essenziale nel completamento del mercato interno».
      Ebbene tra le condizioni che la delibera ravvisa come indispensabili per l'armonizzazione delle diverse normative nazionali ai fini della libera circolazione, si indica il riconoscimento della «libertà e del ruolo della contrattazione collettiva, in particolare con la partecipazione delle organizzazioni rappresentative dei quadri e dei dirigenti d'impresa, per definire regimi di pensione integrativa e organizzare la loro gestione».
      In un altro punto della medesima delibera si ribadisce l'importanza della partecipazione delle organizzazioni sindacali rappresentative dei quadri e dei dirigenti al dialogo sociale europeo e la necessità che queste ultime vengano ascoltate dalle istituzioni europee in merito a progetti sociali che interessano le due categorie menzionate.
      E in effetti la categoria dei quadri gode oggi di maggiore attenzione e considerazione a livello europeo che non a livello nazionale.
      La rappresentanza sindacale dei quadri e dei dirigenti a livello europeo si è infatti molto sviluppata a seguito della delibera citata. Grazie alla pressione esercitata dalla Commissione europea i partner sociali già esistenti hanno dovuto riconoscere il ruolo fondamentale che potevano esercitare le organizzazioni rappresentative dei dirigenti e dei quadri nell'ambito del dialogo sociale. Alla fine degli anni '90 essi sono entrati a fare parte del Comitato permanente per l'impiego e successivamente del Comitato per il dialogo sociale.
      Le relazioni sindacali nel nostro Paese devono essere più improntate al modello europeo, che legittima pienamente le organizzazioni rappresentative dei quadri.
      Parallelamente alla modifica della normativa sui quadri, ritengo che un passaggio essenziale sia quello dell'evolversi delle relazioni sindacali in senso europeista.
      Negli altri Paesi non esiste alcuna differenza sul piano normativo e lessicale tra quadri, dirigenti e professional. È noto che
 

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in Europa queste categorie sono accomunate da una accezione e da una normativa comuni e sono rappresentate da un'unica organizzazione sindacale.
      L'Italia, invece, sul piano sindacale, a causa della dicotomia esistente, tra il concetto di quadro e quello di dirigente, presente anche nel codice civile, appare come uno dei Paesi più avanzati nella difesa degli interessi della categoria dirigenziale, ma molto meno nella tutela dei diritti dei quadri.
      Con la presente proposta di legge si intendono riconoscere alle organizzazioni sindacali dei quadri i diritti negoziali e di rappresentatività che finora non hanno potuto esercitare.
      Per attuare ciò è assolutamente indispensabile distinguere, sul piano contrattuale e della rappresentatività, la categoria dei quadri da tutte le altre. È ovvio che finora nell'ambito di una tutela contrattuale indifferenziata del personale dipendente abbiano prevalso gli interessi della categoria più consistente dal punto di vista numerico.
      In tutti quegli organismi di rappresentanza nei quali i quadri erano nominalmente presenti, essi si sono trovati a essere rappresentati da soggetti sindacali che quadri non erano e che quindi non sempre erano in grado di interpretare correttamente le esigenze di quest'ultima categoria.
      Ritengo quindi prioritaria la realizzazione di una contrattazione separata per i quadri, che sono convinto debba avvenire a livello territoriale.
      Passando al dettaglio dell'articolato, l'articolo 1 prevede un ampliamento della definizione di quadro contenuta all'articolo 2 della legge n. 190 del 1985, annoverando nell'ambito della categoria quei lavoratori che con il loro apporto partecipano in maniera significativa alla programmazione e alla gestione dell'impresa.
      L'articolo 2 prevede la possibilità di integrare la normativa contrattuale a livello nazionale attraverso la contrattazione collettiva territoriale.
      Al fine di rafforzare il ruolo delle organizzazioni di categoria a livello aziendale si è previsto, all'articolo 3, che queste ultime possano costituire proprie rappresentanze sindacali separate da quelle di altre categorie di lavoratori, che possono promuovere la stipulazione di contratti aziendali.
      L'articolo 4 garantisce la partecipazione di rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei quadri negli organismi, comitati e commissioni di gestione di enti pubblici nazionali.
      Infine, l'articolo 5 consente la definizione di forme di welfare integrativo sul piano previdenziale, sanitario e della formazione, attraverso fondi bilaterali, quindi congiuntamente con le rispettive controparti negoziali.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Definizione).

      1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge 13 maggio 1985, n. 190, è sostituito dal seguente:

      «1. La categoria dei quadri è costituita dai prestatori di lavoro subordinato che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, svolgono con carattere continuativo funzioni di elevata responsabilità e di rilevante importanza ai fini della programmazione, della gestione, dello sviluppo o del raggiungimento dei risultati dell'impresa».

Art. 2.
(Attribuzione della qualifica).

      1. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della legge 13 maggio 1985, n. 190, è inserito il seguente:

      «2-bis. La contrattazione collettiva nazionale per la categoria dei quadri può essere integrata dalla contrattazione collettiva territoriale stipulata tra le organizzazioni datoriali e le organizzazioni sindacali della categoria maggiormente rappresentative a livello territoriale. La contrattazione territoriale può trattare istituti e materie diversi rispetto a quelli stabiliti dal livello nazionale».

Art. 3.
(Costituzione di rappresentanze
aziendali autonome).

      1. Le organizzazioni sindacali della categoria dei quadri maggiormente rappresentative a livello nazionale o settoriale

 

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possono costituire autonome rappresentanze sindacali aziendali che possono promuovere la stipulazione di contratti collettivi aziendali.

Art. 4.
(Rappresentanza negli enti pubblici).

      1. Agli organismi, ai comitati e alle commissioni di gestione di enti pubblici nazionali, nei quali sono previste rappresentanze dei lavoratori, partecipano anche rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale o settoriale della categoria dei quadri.

Art. 5.
(Fondi bilaterali).

      1. La contrattazione collettiva può prevedere, per la categoria dei quadri, la costituzione di appositi fondi bilaterali di pensione integrativa, di assistenza sanitaria integrativa e per la formazione continua.        


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