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PDL 805

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 805



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato COTA

Istituzione della corte d'appello di Novara

Presentata il 18 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La regione Piemonte è caratterizzata dalla presenza di una sola corte d'appello, quella di Torino, che è competente, tra l'altro, per la Valle d'Aosta.
      La quantità e la qualità del carico di lavoro annuo di questo organo consigliano l'istituzione di una nuova corte d'appello in Novara. La città, seconda per numero di abitanti in Piemonte, è ubicata in modo da servire sia i tribunali di Vercelli e di Biella sia quello di Alessandria, nonché quello di Verbania, assai distanti da Torino.
      Certamente la diffusione della criminalità e gli incalzanti problemi della giustizia penale e civile evidenziano l'esigenza improcrastinabile del Piemonte orientale di avere una corte d'appello autonoma.
      In particolare, se si esaminano le circoscrizioni giudiziarie delle diverse corti d'appello appare evidente la sproporzione che riguarda alcune realtà, come quella del Piemonte e della Valle d'Aosta. Una popolazione di oltre 4.000.000 di abitanti, la presenza di ben diciassette tribunali, una conformazione del territorio caratterizzata da grandi distanze e da notevoli tempi di percorrenza dalla periferia a Torino, richiedono una divisione almeno in due parti dell'attuale circoscrizione giudiziaria.
      Lo stesso Consiglio regionale del Piemonte, con ordine del giorno approvato all'unanimità nell'ormai lontana seduta del 27 febbraio 2001, aveva invitato il presidente della giunta e il presidente del consiglio regionale ad attivarsi in tutte le sedi affinché fosse istituita una seconda corte d'appello per il Piemonte.
      Tale esigenza è stata più volte rappresentata in Parlamento attraverso la presentazione di progetti di legge e l'approvazione di atti di indirizzo durante la XIV legislatura.
      I motivi indicati paiono sufficienti per la presentazione e l'approvazione della presente proposta di legge nei tempi il più celeri possibile.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È istituita la corte d'appello di Novara, con giurisdizione sul territorio compreso nel circondario dei tribunali di Novara, Vercelli, Biella, Verbania ed Alessandria.
      2. Il Ministro della giustizia, con proprio decreto, è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni alle tabelle A e B annesse all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, conseguenti all'istituzione della corte d'appello ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Art. 2.

      1. Il Ministro della giustizia è autorizzato a determinare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'organico del personale necessario al funzionamento della corte d'appello di cui all'articolo 1, rivedendo le piante organiche degli uffici nell'ambito delle attuali dotazioni dei ruoli del Ministero della giustizia.

Art. 3.

      1. Il Ministro della giustizia è autorizzato a stabilire, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la data di inizio del funzionamento della corte d'appello di cui all'articolo 1.

Art. 4.

      1. Alla data di inizio del funzionamento della corte d'appello di Novara, stabilita ai sensi dell'articolo 3, gli affari pendenti davanti alla corte d'appello di Torino e

 

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appartenenti, ai sensi della presente legge, alla competenza della corte d'appello di Novara, sono devoluti d'ufficio alla cognizione di tale corte.
      2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle cause civili rimesse al collegio ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile, ai procedimenti penali per i quali è stato emesso il decreto che dispone il giudizio e agli affari di volontaria giurisdizione in corso alla data di inizio del funzionamento della corte d'appello di Novara stabilita ai sensi dell'articolo 3 della presente legge.


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