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PDL 817

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 817



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CONSOLO

Modifiche alla disciplina della competenza territoriale per i procedimenti riguardanti i magistrati

Presentata il 19 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - L'articolo 11 del codice di procedura penale stabilisce la competenza per territorio per i procedimenti riguardanti i magistrati.
      Nell'attuale formulazione, la norma prevede che i procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di imputato, ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, sono di competenza del giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di corte d'appello determinato dalla legge.
      L'articolo 1 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, stabilisce che, agli effetti di quanto stabilito dall'articolo 11 del codice, il distretto di corte d'appello nel cui capoluogo ha sede il giudice competente è determinato sulla base della tabella A allegata alle norme citate. Analogamente accade per i procedimenti civili promossi da o contro i magistrati. Infatti, l'articolo 30-bis del codice di procedura civile, introdotto dall'articolo 9 della legge 2 dicembre 1998, n. 420, stabilisce che le cause in cui sono parti magistrati, che sarebbero attribuite alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto di corte d'appello in cui il magistrato esercita le proprie funzioni, sono di competenza del giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di corte d'appello determinato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale.
      Il meccanismo contemplato dall'articolo 11 del codice di procedura penale, tuttavia, ha mostrato, nel corso degli anni, molti limiti legati all'effetto della reciprocità della competenza.
      In base all'impostazione attuale della norma, potrebbe accadere, e in taluni casi è accaduto, che si determini o un
 

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eccesso di prudenza dei magistrati degli uffici giudiziari competenti a iniziare ed esercitare l'azione penale nei confronti di magistrati che potrebbero, in ipotesi, iniziare o esercitare l'azione penale nei loro confronti oppure essere loro giudici, o casi in cui gli uffici giudiziari legati da un vincolo di reciprocità esercitino l'azione penale in risposta ad analoghe iniziative dei colleghi del distretto più vicino.
      La presente proposta di legge propone l'introduzione di una nuova disciplina della competenza territoriale con la previsione di un foro derogatorio per i procedimenti in cui siano parti magistrati esercenti nel medesimo distretto in cui si trova l'ufficio giudiziario altrimenti competente per il procedimento, mediante l'adozione di un metodo di sorteggio che, nel rispetto del principio sancito dall'articolo 25 della Costituzione, in base al quale nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge, assicuri la più imparziale e serena amministrazione della giustizia.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'articolo 11 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

      «Art. 11. - (Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati) - 1. I procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di persona sottoposta a indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, che secondo le norme del presente capo sarebbero attribuiti alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto di corte d'appello in cui il magistrato esercita le sue funzioni o le esercitava al momento del fatto, sono di competenza del giudice, ugualmente competente per materia, appartenente al circondario individuato mediante sorteggio, con esclusione di quelli appartenenti al medesimo distretto.
      2. Procede al sorteggio una sezione penale della Corte di cassazione, designata a rotazione ogni due anni.
      3. La sezione penale procede al sorteggio in camera di consiglio, ai sensi dell'articolo 127, con ordinanza da emanare entro trenta giorni dalla ricezione degli atti.
      4. Il giudice che constata la propria incompetenza ai sensi di quanto stabilito dal comma 1 ne dà tempestiva comunicazione alla Corte di cassazione con ordinanza e trasmette gli atti alla Corte medesima che provvede alla loro trasmissione al giudice competente, individuato con le modalità di cui ai commi 2 e 3».

      2. L'articolo 1 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271,

 

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nonché la tabella A prevista dal medesimo articolo 1 sono abrogati.

Art. 2.

      1. Alla legge 13 aprile 1988, n. 117, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 4, comma 1, le parole: «e dell'articolo 1 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271» sono soppresse;

          b) all'articolo 8, comma 2, le parole: «e dell'articolo 1 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271» sono soppresse.

Art. 3.

      1. Le disposizioni dell'articolo 11 del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, si applicano ai procedimenti relativi ai reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.


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