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PDL 561

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 561



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato TUCCI

Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante riordino della legislazione in materia portuale

Presentata l'8 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - L'esperienza di ormai oltre dodici anni dalla data di entrata in vigore della legge 28 gennaio 1994, n. 84, consente di ripensare l'attuale composizione dei comitati portuali - organi di supporto al presidente dell'autorità portuale nell'individuazione degli indirizzi politico-economici-gestionali finalizzati allo sviluppo dei porti - ed i compiti ad essi assegnati. In particolare, la composizione dei comitati appare alquanto pletorica e non più in sintonia con le necessità di semplificare le attività burocratiche-decisionali.
      La legge 28 gennaio 1994, n. 84, ha sicuramente dato nuovo vigore alle attività portuali concorrendo alla ripresa dei trasporti marittimi che, comunque, dovranno essere ulteriormente migliorati e incentivati per rispondere alle nuove esigenze di trasporto delle merci in un'ottica di intermodalità sempre più spinta verso l'utilizzo del mare.
      Per dare un tale impulso bisognerà garantire sempre maggiore flessibilità e speditezza alle procedure. Per quanto concerne le opere pubbliche si è pervenuti in parte al loro snellimento grazie all'emanazione della legge obiettivo.
      In previsione di definitive trasformazioni tendenti ad una maggiore privatizzazione della gestione dei porti in cui hanno sede le autorità portuali, si ritiene necessaria una modifica della composizione dei comitati portuali e delle loro attribuzioni al fine di dare impulso e sempre maggiore flessibilità e speditezza alle procedure.
 

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      A tale riguardo si propongono le seguenti modifiche alla legge n. 84 del 1994, che non comportano per lo Stato alcun onere finanziario aggiuntivo.

Articolo 9, comma 1.

      1) Abrogazione delle lettere c) e d) (che prevedono che il comitato portuale abbia tra i suoi componenti un rappresentante del Ministero delle finanze - ora, dell'economia e delle finanze - e un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici - ora, delle infrastrutture e dei trasporti): la rappresentanza dei due Ministeri in seno al comitato portuale appare non indispensabile in quanto tra i compiti del presidente dell'autorità portuale, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera f), rientra quello del «coordinamento delle attività svolte nel porto dalle pubbliche amministrazione». Inoltre, rappresentanti dei predetti Dicasteri sono già parte integrante dell'autorità portuale in quanto componenti di un altro organo dell'ente, ovvero il collegio dei revisori dei conti che, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della legge n. 84 del 1994, risulta composto da tre membri nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui uno, con funzioni di presidente, designato dal Ministro dell'economia e delle finanze.

      2) Abrogazione della rappresentanza degli industriali, degli spedizionieri e degli autotrasportatori operanti in ambito portuale [lettera i), numeri 2), 4) e 6)]: le suddette categorie, non strettamente connesse alle attività portuali, risultano già rappresentate, in seno al comitato portuale, nella persona del presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

      3) Riduzione da sei (compreso il rappresentante dei dipendenti dell'autorità portuale) a tre del numero dei rappresentanti dei lavoratori: tale riduzione è la naturale conseguenza della necessità di equilibrare il numero dei rappresentanti dei lavoratori con quello dei rappresentanti dell'utenza a causa della illustrata soppressione della rappresentanza degli industriali, degli spedizionieri e degli autotrasportatori. Inoltre, si ritiene ormai non necessaria la rappresentanza dei dipendenti dell'autorità portuale per l'avvenuta sottoscrizione in data 18 aprile 2001 del contratto collettivo nazionale di lavoro unico di riferimento dei lavoratori dei porti, che comprende anche quello dei dipendenti delle autorità portuali. Pertanto, sulla base della modifica proposta, si prevede la partecipazione dei dipendenti delle autorità portuali alle elezioni dei citati rappresentanti.

      4) Abrogazione della rappresentanza delle imprese ferroviarie: detta rappresentanza non si ritiene necessaria in quanto non si riscontra che nella maggioranza dei porti sede di autorità portuali siano operative imprese ferroviarie. Tale abrogazione risulta inoltre necessaria per rispettare l'equilibrio nel numero di rappresentanti tra le categorie dei lavoratori e degli utenti. Pertanto, sulla base della predetta proposta di modifica, il numero dei componenti del comitato portuale passerebbe da 21 a 12.

Articolo 9, comma 3.

      1) Abrogazione della lettera e) relativa alle deliberazioni del comitato portuale in ordine alle concessioni di cui all'articolo 6, comma 5.
      L'articolo 6, comma 5, dispone che «l'esercizio delle attività di cui al comma 1, lettere b) e c), è affidato in concessione dall'autorità portuale mediante gara pubblica».
      L'articolo 6, comma 1, lettere b) e c), cui fa riferimento il comma 5, riguarda la manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni in ambito portuale e l'affidamento e il controllo dei servizi di interesse generale.
      Esso recita: «Nei porti di Ancona, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Genova, La Spezia, Livorno, Manfredonia, Marina di Carrara, Messina, Napoli, Palermo,

 

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Ravenna, Savona, Taranto, Trieste e Venezia è istituita l'autorità portuale con i seguenti compiti, in conformità agli obiettivi di cui all'articolo 1:

          a) indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali di cui all'articolo 16, comma 1, e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti, con poteri di regolamentazione e di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi a tali attività ed alle condizioni di igiene del lavoro in attuazione dell'articolo 24;

          b) manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali, previa convenzione con il Ministero dei lavori pubblici che preveda l'utilizzazione dei fondi all'uopo disponibili sullo stato di previsione della medesima amministrazione;

          c) affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale, non coincidenti né strettamente connessi alle operazioni portuali di cui all'articolo 16, comma 1, individuati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

      Passando all'esame delle norme citate, si rileva che:

      per quanto concerne la lettera b), la manutenzione ordinaria e straordinaria riguarda solo le parti comuni dell'ambito portuale (quindi di entità relativa) e le relative spese vengono previste dall'ente nel bilancio di previsione approvato non solo dal comitato portuale, ma anche dal collegio dei revisori dei conti e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Inoltre, le spese realmente sostenute vengono registrate nel conto consuntivo approvato sempre dal comitato portuale, dal collegio dei revisori dei conti e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Infine, sia il bilancio di previsione che il conto consuntivo subiscono l'ulteriore controllo della Corte dei conti. Come appare evidente, anche in considerazione dei tempi necessari per lo svolgimento della gara pubblica nel rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici, l'attuale iter burocratico che prevede una deliberazione specifica da parte del comitato portuale (come quella che si propone di abrogare) per l'attività di semplice manutenzione appare effettivamente ridondante, superfluo e di assoluto pregiudizio anche all'effettuazione di urgenti interventi manutentori per la sicurezza sul lavoro, sulla strada eccetera;

      per quanto concerne la lettera c), l'affidamento e il controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale non comportano spese per le autorità portuali. Infatti, l'affidamento mediante gara pubblica dei predetti servizi viene realizzato nei confronti delle società aggiudicatarie dietro la corresponsione di un corrispettivo che costituisce entrata dell'ente. Il comitato portuale, anche se viene accolta la proposta di abrogazione della specifica deliberazione nel merito, ha comunque la possibilità di conoscere e controllare l'attività sia in sede di approvazione del conto consuntivo (riscontrandola fra le entrate) che in sede di approvazione della relazione annuale che l'autorità portuale è tenuta a presentare al comitato medesimo entro il 30 aprile di ogni anno. È di tutta evidenza come anche in questo caso ci si trovi davanti ad un iter burocratico ripetitivo e ridondante.

      2) Abrogazione della lettera g) relativa alle autorizzazioni e alle concessioni di cui agli articoli 16 e 18 di durata superiore ai quattro anni, determinando l'ammontare dei relativi canoni, nel rispetto delle disposizioni

 

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contenute nei decreti di cui, rispettivamente, all'articolo 16, comma 4, e all'articolo 18, commi 1 e 3: l'argomento oggetto di deliberazione riguarda le concessioni di banchine ed aree a terminalisti per lo svolgimento di attività di sbarco ed imbarco delle merci.
      L'attuale specifica deliberazione nel merito da parte del comitato portuale appare non indispensabile in quanto il comitato medesimo delibera in ordine all'adozione e all'approvazione:

          a) del piano regolatore portuale (che è un piano particolareggiato) il quale prevede, tra l'altro, la destinazione sia delle aree che delle banchine;

          b) del piano operativo triennale, documento con il quale l'autorità portuale individua gli obiettivi e le strategie di sviluppo del porto;

          c) della relazione annuale su tutta l'attività svolta dall'ente.

      Si ritiene, dunque, che, anche in questo caso, l'iter burocratico sia ridondante e suscettibile di snellimento.

Articolo 10, comma 3.

      La figura del segretario generale dell'autorità portuale è particolarmente importante per la vita di un'autorità portuale in quanto sovrintende a tutta l'attività tecnica ed amministrativa, cura l'attuazione delle direttive del presidente e del comitato portuale, elabora il piano regolatore portuale, eccetera.
      Trattandosi, quindi, di persona avente un rapporto di fiducia con il presidente, la modifica proposta consente al presidente medesimo di poter scegliere se rinnovare più di una volta il contratto quadriennale del segretario generale (mantenendo continuità delle conoscenze delle problematiche e delle procedure), ferma restando la facoltà, prevista dalla legge, di procedere in ogni momento alla revoca dell'incarico.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 9 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) le lettere c) e d) del comma 1 sono abrogate;

          b) alla lettera i) del comma 1, alinea, la parola: «sei» è sostituita dalla seguente: «tre», i numeri 2), 4) e 6) della medesima lettera i) sono abrogati; all'ultimo periodo, le parole: «, fatta eccezione del rappresentante di cui al numero 6) che è designato dal comitato centrale dell'albo degli autotrasportatori» sono soppresse;

          c) la lettera l) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

          «l) da tre rappresentanti dei lavoratori eletti dai lavoratori delle imprese che operano nel porto, ivi compresi i dipendenti dell'autorità portuale, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»;

          d) la lettera l-bis) del comma 1 è abrogata;

          e) al comma 2, le parole: «di cui alle lettere i), l) e l-bis) del comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere i) e l) del comma 1»;

          f) le lettere e) e g) del comma 3 sono abrogate.

Art. 2.

      1. Al comma 3 dell'articolo 10 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, le parole: «per una sola volta» sono soppresse.
        


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