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PDL 260

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 260



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ZANELLA

Disposizioni per la detenzione responsabile dei cani e per la prevenzione di loro eventuali aggressioni

Presentata il 28 aprile 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - A seguito delle segnalazioni di aggressioni canine l'allora Ministro della salute ha elencato, ormai tre anni orsono, per la «tranquillità e la sicurezza» dei cittadini, un numero di razze di cani «potenzialmente pericolosi». È tuttavia evidente che l'ordinanza del 9 settembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2003, è dettata da una logica emergenziale e dall'intento di corrispondere, peraltro non cogliendo il reale problema, all'allarme sociale provocato dalle aggressioni e amplificato dai mass-media. L'ordinanza del Ministro della salute Sirchia ha diviso l'opinione pubblica e ha probabilmente sottovalutato la tutela degli incriminati: i cani.
      Il provvedimento è andato ad inserirsi, così, in un clima di panico: i civili possessori di cani di grossa taglia additati come potenzialmente pericolosi vengono penalizzati dalle restrizioni e soprattutto dal pensiero popolare istigato così alla cinofobia.
      Si ha l'impressione che questo problema sia stato notevolmente ingigantito e soprattutto mal gestito.
      Né va dimenticato il benessere degli almeno 100.000 cani definiti pericolosi e individuati come tali dall'opinione pubblica, che sarebbero continuamente oggetto di reazioni ingiustificate da parte di cittadini sovraeccitabili. Ben presto il Ministero della salute potrebbe trovarsi di fronte ad emergenze di ben altra natura quale quella della psicosi sociale, con conseguenze gravi sotto il profilo dell'abbandono, ma anche della sicurezza dei cittadini. L'episodio dei colpi di arma da fuoco esplosi contro due pit-bull in un giardino pubblico ci sembra indicativo di tale rischio.
      Si registra una regolamentazione frammentata del fenomeno, frutto di iniziative regionali o locali, spesso diverse o in contrasto fra di loro, dettate più da reazioni istintive a fatti di cronaca che da analisi scientifiche del problema; non è
 

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stato adeguatamente chiarito come l'ordinanza si ponga nei confronti dell'applicazione e dell'applicabilità di questi provvedimenti locali.
      L'ordinanza sembra, a parere del proponente, non avere tenuto nella degna considerazione l'importanza e il ruolo del conduttore di un animale etologicamente predisposto ad essere gestito dall'uomo come se fosse il suo capobranco. Affrontare il problema con risultati vuole necessariamente dire intervenire sulla responsabilizzazione e sulla formazione dei proprietari, degli allevatori e degli addestratori.
      Bisogna partire da un dato di fatto e cioè che i cani possono essere aggressivi, ma essi non vedono nell'uomo una possibile preda e pertanto l'uomo non è in linea di principio oggetto di attacco. Se ciò avviene o vi è alla base un addestramento specifico per l'attacco e la difesa, oppure si creano condizioni che disturbano l'animale e lo spingono verso un comportamento non usuale.
      Una discreta percentuale delle aggressioni è da attribuire ad addestramenti alla difesa e all'attacco che sono di per sé scorretti o, peggio, incompleti, da parte di addestratori o di sedicenti tali che non sono quindi in grado di educare gli animali in modo affidabile, come dovrebbero. Non sono pertanto da sottovalutare controlli, verifiche e autorizzazioni per la categoria degli allevatori-addestratori-educatori cinofili.
      Certamente le condizioni di vita in cui l'animale cresce e si sviluppa ne influenzano in modo determinante il modo di essere. Il cucciolo, a partire dai primi giorni di vita, riceve l'imprinting dalla madre (delicata ed importantissima fase che determina un corretto sviluppo psico-fisico) e, successivamente, sarà sottoposto alla formazione dal proprietario il quale, vuoi inconsapevolmente, per ignoranza o per incapacità, vuoi consapevolmente per trarne guadagno (combattimenti, addestramento alla guardia) o per farne uno status symbol, può spingerlo all'aggressività. L'aggressività, infatti, com'è noto, è una forma comportamentale appresa.
      Fatte queste considerazioni non si deve parlare di predisposizione all'aggressività specie-specifica, ovvero collegata ad una razza o ad un'altra. Certo, vi è una differenza nei danni che razze diverse possono provocare, nel senso che cani di piccola taglia non possono che produrre danni quasi irrisori a differenza di quelli dotati di apparato boccale più sviluppato e forte.
      Non esistendo una particolare predisposizione all'aggressività in alcune razze piuttosto che in altre, non è corretto parlare di razze più pericolose di altre, ma è corretto rivolgere l'attenzione ai proprietari, possessori e detentori di cani che devono essere informati della giusta relazione uomo-animale e formati ad un equilibrato rapporto e soprattutto responsabilizzati nei confronti di tale ed importante ruolo.
      Una notevole percentuale dei casi di morsicatura avviene all'interno delle mura domestiche e soprattutto nei confronti di bambini, a testimonianza del fatto che molti episodi non si possono impedire tramite le norme attualmente previste o già emanate che, infatti, vedono il citato provvedimento del Ministro Sirchia tradursi in una serie di limitazioni coercitive previste laddove il cane venga condotto all'esterno dell'abitazione in cui l'animale vive.
      Questi episodi sono da attribuire, purtroppo, alle diffuse conoscenze imprecise e scorrette del comportamento canino, che attribuiscono un feeling particolare al rapporto cane-bambino. Tale importantissimo e formativo momento di incontro tra specie diverse deve essere costantemente sorvegliato e controllato da adulti responsabili.
      Occorre trasmettere un'adeguata conoscenza del rapporto uomo-animale ai bambini di età scolare e chiamare i proprietari o detentori dei cani alle proprie responsabilità e far loro comprendere che il cucciolo di oggi sarà domani il soggetto adulto il cui sviluppo armonioso dipenderà dall'educazione ricevuta e da come «l'uomo-proprietario o detentore» sarà stato in grado di educarlo ed avrà saputo interpretare
 

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le sue richieste e rispettare le sue esigenze socio-etologiche.
      Queste considerazioni sono fondamentali e pregiudiziali quando si voglia regolamentare una realtà complessa nella quale possono verificarsi incidenti significativi in grado di causare lesioni gravi. Il giudizio sull'aggressività deve sempre scaturire da episodi che provochino danni valutabili oggettivamente, poiché l'aggressività di un cane è determinata da un concorso di cause quali l'addestramento, la cattiva gestione dell'animale e, in ultimo, una selezione genetica mirata a stimolarne l'eccitabilità. Gli studi compiuti negli Stati Uniti dal Center of Disease Control indicano come le razze considerate più «pericolose» varino a seconda della moda e della loro popolarità e reputazione.
      Pertanto, le disposizioni della presente proposta di legge sono finalizzate alla corretta gestione e cura dei cani e alla prevenzione di loro eventuali comportamenti di aggressione che possano procurare danno all'incolumità pubblica.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate alla corretta gestione e cura dei cani e alla prevenzione di loro eventuali comportamenti di aggressione che possano procurare danno all'incolumità pubblica.

Art. 2.
(Commissione tecnico-scientifica permanente).

      1. Al fine di monitorare costantemente il fenomeno delle aggressioni da parte di cani, di stabilire il protocollo analitico dei criteri per l'accertamento della potenziale pericolosità del cane, i parametri per l'autorizzazione degli allevamenti al commercio di cani, nonché le modalità di attuazione degli interventi di verifica e di controllo sugli stessi, è istituita la Commissione tecnico-scientifica permanente, di seguito denominata «Commissione».
      2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i dipartimenti competenti del Ministero della salute e dell'Istituto superiore di sanità, di intesa tra loro, provvedono ad indicare i componenti della Commissione.
      3. I membri della Commissione, in numero di cinque, sono scelti tra soggetti provenienti dai settori etologico, veterinario-comportamentalista, psico-comportamentalista, veterinario-zooantropologico, animalista, di comprovata esperienza in ambito cinologico, e si riuniscono con cadenza periodica.

 

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Art. 3.
(Modalità di detenzione).

      1. In nessun caso i cani, di qualunque razza o meticci e di qualunque età e dimensione, possono essere tenuti legati a catena fissa o legati permanentemente a catena mobile con anello agganciato a una fune di scorrimento che sia inferiore a cinque metri di lunghezza.
      2. In nessun caso i cani, di qualunque razza o meticci e di qualunque età e dimensione, possono essere tenuti in spazi delimitati, inferiori a dieci metri quadrati per animale, senza la possibilità di raggiungere il contenitore dell'acqua e del cibo e senza la possibilità di porsi al riparo dalle condizioni atmosferiche o all'ombra.
      3. In nessun caso i cani, di qualunque razza o meticci, devono essere sottoposti a gravi deprivazioni affettive e sociali; è pertanto necessario che questi possano condividere tempi e spazi adeguati con gli esseri umani e che possano essere regolarmente condotti in luoghi pubblici o aperti al pubblico in cui vi sia la possibilità di relazione intraspecifica e interspecifica.

Art. 4.
(Divieti).

      1. È vietata qualsiasi forma di addestramento teso a indurre comportamenti aggressivi del cane e, in ogni caso, l'addestramento all'attacco, alla difesa, alla presa, alla combattività intraspecifica e interspecifica, alla sopportazione di stimoli dolorosi, incluso l'addestramento a fini sportivi, agonistici e zootecnico-selettivi che prevede comportamenti aggressivi dei cani. È altresì vietato l'addestramento che, mediante costrizioni e coercizioni, non rispetta le naturali esigenze etologiche e fisiologiche del cane, nonché la tutela del benessere dell'animale stesso.
      2. È altresì vietato:

          a) sottoporre i cani a doping, come definito ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 1

 

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e del comma 1 dell'articolo 9 della legge 14 dicembre 2000, n. 376;

          b) sottoporre i cani al taglio delle orecchie o della coda, tranne che per motivi terapeutici certificati in forma scritta dal medico veterinario e a condizione che l'intervento sia comunque eseguito da un medico veterinario;

          c) detenere, vendere o usare collari elettrici a punta o similari, bastoni con punte elettriche e altri congegni atti a procurare scosse elettriche ai cani.

Art. 5.
(Accertamenti per la individuazione di eventuale aggressività e pericolosità dei cani).

      1. I cani che sono stati fatti oggetto di denuncia alle autorità competenti a seguito di episodi di comprovata mordacità nei confronti di persone, quando da tali episodi siano scaturite lesioni di rilevante entità, devono frequentare un corso di rieducazione comportamentale per stabilire, tramite etogrammi e appositi test comportamentali, il livello di dominanza o di aggressività. Per tutta la durata del corso è fatto obbligo al proprietario o al detentore di accompagnare l'animale e di essere presente alle lezioni di responsabilizzazione. Il protocollo di rieducazione comportamentale mediante etogrammi e test è stabilito dalla Commissione.
      2. Sono esclusi dalla frequenza del corso di cui al comma 1 i cani che hanno commesso aggressioni per esservi stati costretti dalla necessità di difendere la proprietà privata, ovvero dalla necessità di difendere il proprietario o il detentore contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, nonché i cani costretti in quanto vittime di una delle fattispecie previste dagli articoli 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 727 del codice penale. Sono esclusi altresì dall'obbligo di frequenza del corso i cani in dotazione alle Forze dell'ordine.
      3. Ai fini di cui al presente articolo i servizi veterinari delle aziende sanitarie

 

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locali istituiscono, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un albo di veterinari comportamentalisti di comprovata esperienza. Tali veterinari devono seguire le indicazioni e i criteri previsti dal Protocollo di cui al comma 1.
      4. Per i cani dichiarati dall'azienda sanitaria locale di comprovata mordacità, è obbligatorio l'uso contestuale di guinzaglio e di museruola. Tale obbligo decade dopo la frequentazione del corso di cui al comma 1 e la valutazione finale positiva.

Art. 6.
(Criteri per la valutazione della mordacità dei cani).

      1. La valutazione della comprovata mordacità dei cani è effettuata secondo i criteri stabiliti nel protocollo di cui all'articolo 5 che deve permettere di distinguere e accertare i seguenti casi:

          a) casi ad alto rischio, comprovati dalla tipologia della situazione in cui si è svolta l'aggressione e dalla gravità delle lesioni provocate;

          b) casi ad alto rischio, nei quali le modalità di custodia del cane non garantiscono una sicurezza sufficiente per tutelare l'incolumità fisica delle persone;

          c) altri casi nei quali, per le caratteristiche del cane e della situazione, nonché per l'assenza di precedenti episodi, non si riscontrano le condizioni di rischio immediato.

      2. La valutazione condotta dal veterinario dell'azienda sanitaria locale, deve sempre tenere conto dei seguenti dati:

          a) gravità della lesione provocata;

          b) descrizione del contesto in cui è avvenuta l'aggressione;

          c) descrizione dell'ambiente in cui è avvenuta l'aggressione;

          d) condizione di detenzione ordinaria e di cura del cane;

 

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          e) livello di educazione e di addestramento del cane;

          f) episodi di mordacità del cane già registrati o segnalati.

Art. 7.
(Compiti di educazione).

      1. I servizi veterinari dell'azienda sanitaria locale, in conformità al protocollo di cui all'articolo 5, attivano sportelli pubblici di informazione e di educazione cinofila gestiti da etologi e da veterinari specializzati in comportamento del cane, finalizzati alla diffusione dei fondamenti teorici e pratici dei princìpi e delle tecniche di educazione familiare, urbana e comportamentale dei cani, nonché delle loro esigenze etologiche e di tutela del loro benessere.
      2. Le aziende sanitarie locali e i comuni, con la collaborazione delle associazioni animaliste e in conformità al protocollo di cui all'articolo 5, predispongono ed attuano programmi annuali di educazione e di informazione rivolti alle scuole, alla popolazione e ad ogni altro soggetto che ne fa richiesta, per favorire il rispetto degli animali e la tutela del loro benessere psico-fisico. In tali programmi, particolare attenzione deve essere dedicata alla corretta qualità del rapporto tra uomo e cane, all'adeguata gestione dei cani e alle cause che generano l'aggressività canina.

Art. 8.
(Disposizioni per gli allevatori e i commercianti).

      1. Sono autorizzati il commercio e l'affidamento delle razze canine o di tipi canini esclusivamente negli allevamenti abilitati in base ai criteri di un apposito protocollo redatto dalla Commissione.
      2. Sono sempre vietate la vendita diretta e la detenzione di cani in negozi di animali. Gli allevamenti abilitati al commercio possono comunque promuovere la vendita dei cani attraverso i negozi di animali.

 

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      3. È fatto obbligo agli allevatori di tenere il registro di carico e scarico degli animali, su conforme modello predisposto dal Ministero dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel quale devono risultare, tra l'altro, per ogni soggetto: la data di nascita, la razza di appartenenza, il codice di DNA, il numero di iscrizione all'anagrafe canina, di identificazione su base elettronica. Nel registro devono altresì essere riportate le generalità dell'acquirente e del proprietario in qualità di tutore responsabile del soggetto canino.
      4. Il registro di carico e scarico è soggetto a verifica periodica da parte del servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale e da parte di tutti i soggetti addetti alla vigilanza ai sensi della legislazione vigente in materia.
      5. I cani possono essere venduti o ceduti a titolo gratuito soltanto previa certificazione di buona salute rilasciata da un veterinario dell'azienda sanitaria locale o da un veterinario libero professionista scelto dall'acquirente, che attesta l'assenza di sintomi clinici riferibili a malattie genetiche o infettive trasmissibili.
      6. Sono vietate la vendita e la cessione a qualsiasi titolo di cuccioli prima della undicesima settimana di vita, anche se il cucciolo proviene dall'estero.
      7. La cessione a titolo gratuito di cuccioli che non hanno raggiunto l'undicesima settimana di vita, come stabilito al comma 6, è permessa solo nel caso in cui i medesimi siano orfani ed ospitati presso strutture di volontariato zoofilo od animalista, nel rispetto di quanto previsto al comma 5.

Art. 9.
(Sanzioni).

      1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 è punita con l'arresto da tre a dodici mesi o con l'ammenda da 50.000 euro a 150.000 euro.

 

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      2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, è punita con l'ammenda da 1.000 euro a 3.000 euro e con l'obbligo, disposto dal sindaco nei confronti del proprietario del cane, di frequentare il corso di rieducazione di cui al medesimo articolo 5.
      3. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 4, è punita con l'ammenda da 200 euro a 600 euro.
      4. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 8 è punita con l'ammenda da 50.000 euro a 150.000 euro.

      5. All'articolo 672, primo comma, del codice penale, le parole: «con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire cinquecentomila» sono sostituite dalle seguenti: «con l'ammenda da 500 euro a 1.000 euro».
      6. All'articolo 727, primo comma, del codice penale, le parole: «con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda da 3.000 euro a 10.000 euro».
    


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