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PDL 749

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 749



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ANGELA NAPOLI

Incentivi per l'assunzione di lavoratrici

Presentata il 16 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - L'Italia vanta un triste primato tra i Paesi più industrializzati del mondo per tasso di disoccupazione femminile.

      La situazione del mercato del lavoro è penalizzata in Italia dal fatto che la normativa nazionale è stata sempre caratterizzata, fin dall'emanazione della legge in materia di maternità, da una visione eccessivamente protettiva della donna, giudicata come portatrice di una bassa professionalità, in quanto maggiormente impegnata all'interno della famiglia.
      La legislazione in materia di lavoro femminile (recentemente coordinata nel testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151), prevedendo per la donna lavoratrice che va in gravidanza una serie di misure di tutela, disincentiva gli imprenditori ad assumere donne nelle loro aziende, dovendo gli stessi sopportare dei costi conseguenti a quell'evento. Infatti, nel caso di gravidanza e di puerperio della lavoratrice, essa può, come è noto, beneficiare di un periodo da due a cinque mesi di assenza dal lavoro, con l'80 per cento della retribuzione a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ed il 20 per cento a carico del datore di lavoro; di un periodo di assenza facoltativa post parto da tre a quattro mesi, durante il quale matura solo il trattamento di fine rapporto (TFR), (il cui onere per il 30 per cento è a carico dell'INPS, per il 70 per cento a carico del datore di lavoro); di permessi giornalieri per allattamento di due ore fino al compimento di un anno del bambino (a carico dell'INPS) e di permessi non retribuiti per
 

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malattie del bambino fino a tre anni, per giustificato motivo. Da ciò si desume, molto facilmente, che il datore di lavoro la cui lavoratrice benefìci di tutte le misure a suo favore, perde la disponibilità di un elemento per un periodo di tre anni, oltre a dovere sopportare dei notevoli costi sotto forma di corresponsione di quota parte dell'indennità di maternità e di contributi figurativi per la maturazione del TFR e per l'eventuale sostituzione della lavoratrice. Quantificare precisamente in termini economici tali costi è impossibile, variando questi a seconda dei vari settori di attività.
      Si propone, pertanto, una misura forfettaria consistente in un credito di imposta, che copra i costi diretti ed indiretti della gravidanza e del puerperio della lavoratrice, effettivamente sostenuti dal datore di lavoro nel triennio.
      Il credito di imposta consisterà precisamente in un bonus fiscale sugli oneri contributivi, sulle imposte dirette e sull'imposta sul valore aggiunto, che scatterà per ogni giorno di assenza della lavoratrice dal posto di lavoro, da determinare nella misura della retribuzione giornaliera maggiorata del 10 per cento.
      L'articolo 1 della presente proposta di legge disciplina la misura e la decorrenza del credito di imposta.
      L'articolo 2 specifica in che cosa consiste il credito di imposta.
      L'articolo 3 specifica i presupposti per la fruizione del credito di imposta.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Ai datori di lavoro è concesso un credito di imposta, pari alla retribuzione giornaliera maggiorata del 10 per cento, per ogni giorno di assenza a causa di maternità o puerperio, a favore di ogni nuova lavoratrice assunta, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2008.

Art. 2.

      1. Il credito di imposta di cui all'articolo 1 può essere imputato agli oneri contributivi, alle imposte dirette ed all'imposta sul valore aggiunto gravanti sul datore di lavoro per i periodi di assenza della lavoratrice per maternità e puerperio.

Art. 3.

      1. Il credito di imposta di cui all'articolo 1 è riconosciuto ai datori di lavoro che documentino le effettive assenze della lavoratrice a causa di maternità o puerperio.


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