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PDL 748

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 748



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ANGELA NAPOLI

Disposizioni in materia di riduzione dell'IRPEF in favore delle famiglie monoreddito

Presentata il 16 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Con le sentenze n. 179 del 1976, n. 76 del 1983, n. 358 del 1995 e n. 12 del 1998, la Corte costituzionale ribadiva l'incongruità e l'indiscutibile disparità di trattamento fra le famiglie monoreddito e quelle in cui ciascun coniuge produce un reddito proprio, per il fatto che le prime vengono di fatto tassate in base ad un'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) superiore a quella che viene applicata alle seconde, e rinnovava al legislatore l'invito a provvedere in merito, rimuovendo l'ingiusto danno determinato dalla normativa in oggetto.
      La Consulta sosteneva ancora che: «Il legislatore non dovrà consentire ulteriormente, per il rispetto anche dei princìpi costituzionali, il protrarsi della su accennata sperequazione in danno delle famiglie monoreddito».
      Inoltre, con la sentenza n. 179 del 1976, la Corte ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità per contrasto con gli articoli 3, 29, 31 e 53 della Costituzione delle norme che prevedono il cumulo dei redditi ai fini dell'applicazione dell'aliquota IRPEF.
      La questione è più che mai viva ed attuale, ma i risultati, purtroppo, allo stato attuale, non appaiono prossimi, perché si è soliti addurre motivazioni incompatibili con uno Stato di diritto: pretestuose ed inconferenti difficoltà di bilancio, che nulla possono giustificare al cospetto dei sacrosanti diritti dei cittadini più deboli, da troppo tempo vessati da un fisco per loro doppiamente iniquo.
      Si consideri altresì che, ove lo Stato avesse tempestivamente adempiuto ai dettami della citata sentenza n. 179 del 1976, irrisoria ne sarebbe risultata la spesa rispetto
 

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a quella da stanziare per un'ottemperanza la cui tardività si è trascinata sino ai nostri giorni e che comunque appare ormai indifferibile.
      La presente proposta di legge intende porre fine ad una perdurante lacerazione nei rapporti tra Paese istituzionale e Paese reale, saldando il debito che il Parlamento - espressione suprema della volontà popolare - ha verso le classi sociali più svantaggiate in forza di precisi e conclamati motivi di diritto.
      Rimuova il potere legislativo, riappropriandosi delle responsabilità e delle prerogative troppo sovente usurpategli dall'Esecutivo, le pretese difficoltà di bilancio ostative al realizzarsi di quell'eguaglianza sostanziale tra i cittadini voluta dal secondo comma dell'articolo 3 della Carta costituzionale.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. I nuclei familiari in cui uno solo dei coniugi produce reddito destinato ad entrambi hanno titolo al rimborso del 50 per cento dell'importo lordo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, trattenuta su stipendi e pensioni dall'ente o dagli uffici erogatori.

Art. 2.

      1. Il rimborso di cui all'articolo 1 è concesso previa domanda da parte degli interessati, da inviare agli uffici o agli enti che hanno operato la trattenuta dell'imposta di cui al medesimo articolo 1, entro e non oltre due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o presentata a mano con obbligo da parte dell'ufficio o dell'ente ricevente di rilasciare apposita attestazione di avvenuta presentazione.

Art. 3.

      1. Il sistema di tassazione delle famiglie monoreddito di cui all'articolo 1 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007. La regolarizzazione della quota di cui al medesimo articolo 1 è computata a decorrere dal 1o gennaio 2007.

Art. 4.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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