PDL 640
XV LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 640
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PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato RAISI
Modifica all'articolo 4 della legge 9 gennaio 1951, n. 204, in materia di restituzione ai congiunti delle salme dei caduti in guerra
Presentata il 10 maggio 2006
Onorevoli Colleghi! - La legge n. 365 del 1999, che ha modificato l'articolo 4 della legge 9 gennaio 1951, n. 204, ha riconosciuto ai familiari dei caduti italiani nel corso della seconda guerra mondiale la possibilità di ottenere la restituzione delle salme, prevedendo però che tutte le spese sono poste a carico del richiedente. Molto spesso i familiari, grazie all'intervento dell'Alitalia sono riusciti ad avere dei prezzi di favore per il trasporto aereo della salma. Tale situazione risulta non solo gravosa economicamente per i familiari, ma umiliante moralmente dal momento che i caduti hanno reso la propria vita alla Patria.
La presente proposta di legge, tenuto conto dell'esiguità della spesa prevista, stabilisce l'ammissione a spese dello Stato dei benefìci previsti dalla legge n. 204 del 1951, come modificata dalla legge n. 365 del 1999, ai congiunti che chiedono la restituzione della salma dei caduti in guerra.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il secondo comma dell'articolo 4 della legge 9 gennaio 1951, n. 204, come sostituito dall'articolo 1 della legge 14 ottobre 1999, n. 365, è sostituito dal seguente:
«Le salme dei caduti in guerra ancorché definitivamente sistemate a cura del Commissario generale, possono essere concesse ai congiunti su richiesta degli interessati. Le spese riguardanti l'esumazione, la sistemazione dei resti mortali in cassetta-ossario e il rimpatrio della salma sono totalmente a carico dello Stato che provvede, tramite il Commissario generale coadiuvato dai consolati generali d'Italia all'estero, a fare rimpatriare le salme dei caduti sepolti nei cimiteri o nei sacrari monumentali».