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PDL 936

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 936



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FOTI

Abrogazione dell'articolo 21 delle norme di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, in materia di riscossione dei contributi di bonifica

Presentata il 30 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - L'esazione dei contributi di bonifica, dovuti dai proprietari di beni immobili, sia urbani sia rurali, ai consorzi di bonifica, è tuttora disciplinata dall'articolo 21 delle norme per la bonifica integrale di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215. Secondo tale disposizione «I contributi dei proprietari nella spesa di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica costituiscono oneri reali sui fondi dei contribuenti e sono esigibili con le norme ed i privilegi per l'imposta fondiaria, prendendo grado immediatamente dopo tale imposta e le relative sovrimposte provinciali e comunali. Alla riscossione dei contributi si provvede con le norme che regolano l'esazione delle imposte dirette».
      Non si ravvedono ragioni oggettive che giustifichino il permanere di un simile «privilegio» - tale definito dal legislatore stesso, come testé visto - in capo ai consorzi di bonifica. Va infatti rilevato che l'assimilazione dei contributi di bonifica ai tributi, in giurisprudenza come in dottrina, è sempre stata ritenuta parziale e in buona sostanza ricondotta esclusivamente al citato articolo. Si tratta di una disposizione che colloca in posizione anomala i consorzi di bonifica rispetto a qualsiasi altro simile ente o organismo e costituisce un infondato vantaggio nell'esazione dei crediti attraverso ruoli, quasi si trattasse di imposte dirette a favore dello Stato e non, invece, di contributi a favore di organismi la cui stessa natura è stata variamente definita e inquadrata.
      Si propone pertanto, per evidenti ragioni di eguaglianza in materia di crediti e debiti, la soppressione del citato articolo 21, che consente di esigere il pagamento dei contributi di bonifica mediante norme non corrispondenti alla loro natura giuridica. Trattandosi di disposizione ininfluente per il bilancio dello Stato, non necessita di alcuna copertura finanziaria.
 

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PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

      1. L'articolo 21 delle norme per la bonifica integrale di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, è abrogato.


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