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PDL 901

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 901



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato VITALI

Istituzione di una sezione arbitrale
presso le camere penali

Presentata il 24 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - L'esigenza di rendere più fluida la definizione - o, come più frequentemente si usa dire, lo «smaltimento» - di parte del lavoro oggi affidato ai tribunali ha indotto l'Unione delle camere penali a rendersi promotrice di una iniziativa che la proposta di legge in oggetto intende recepire nei suoi tratti fondamentali e «rilanciare» all'attenzione del Parlamento (come già è stato fatto nella XIII legislatura, con l'atto Camera n. 4443, e nella XIV legislatura, con l'atto Camera n. 1559), con le modifiche resesi necessarie dalla nuova normativa introdotta con la riforma del giudice unico.
      In tale contesto si propone l'istituzione di una sezione arbitrale presso ciascuna camera penale, cui affidare il compito di valutare i reati perseguibili a querela di parte e di quei fatti che, pur non essendo configurati dalla legge come reati, afferiscono comunque alla sfera dei diritti fondamentali dell'individuo.
      La sezione arbitrale consentirebbe, con il pieno accordo delle parti, di individuare soluzioni extragiudiziali per alcuni reati minori, quali diffamazione a mezzo stampa, ingiuria, lesioni colpose, infortuni sul lavoro (con prognosi al di sotto dei quaranta giorni), minacce, lesioni volontarie (con prognosi al di sotto dei venti giorni).
      In definitiva, la proposta di istituire una sezione arbitrale presso ciascuna camera penale garantirebbe tempi ristretti ai fini della soluzione delle controversie e agevolerebbe la concreta realizzazione del principio della certezza del diritto, molte volte vanificato dalla consistente mole di lavoro gravante sugli uffici giudiziari e dalle conseguenti, inevitabili lungaggini che accompagnano la definizione dei procedimenti.
 

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PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

      1. È istituita presso ogni camera penale una sezione penale arbitrale.
      2. Alla sezione di cui al comma 1 è affidata la valutazione dei reati perseguibili a querela di parte nonché dei fatti giuridicamente rilevanti che, pur non essendo considerati reati dalla legislazione vigente, afferiscano comunque alla sfera dei diritti fondamentali dell'individuo.


Art. 2.

      1. La sezione penale arbitrale di cui all'articolo 1 è presieduta dal presidente della camera penale presso la quale la sezione stessa è istituita.
      2. La sezione penale arbitrale è composta, in numero da definire con apposito decreto del Ministro della giustizia nel quale sono altresì indicati anche i criteri attinenti alla durata dell'incarico, dagli iscritti all'Albo scelti dal direttivo dell'Unione delle camere penali tra gli avvocati dotati di maggiore esperienza, competenza ed equilibrio.


Art. 3.

      1. Entro dieci giorni dal ricevimento della denuncia, il presidente invita il soggetto o i soggetti ritenuti responsabili di fatti di cui all'articolo 1 a rendere nota, nel termine di venti giorni, la disponibilità ad accettare il giudizio arbitrale. In caso di risposta positiva, il giudizio arbitrale è avviato nei dieci giorni successivi.

 

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Art. 4.

      1. I procedimenti arbitrali promossi davanti alla sezione penale arbitrale sono definiti in un'unica udienza.
      2. Una seconda udienza può essere richiesta soltanto in casi eccezionali. La seconda udienza deve comunque svolgersi entro cinque giorni dalla prima.


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