Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 897

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 897



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato VITALI

Istituzione di una casa da gioco nel comune di Ostuni

Presentata il 24 maggio 2006


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - Diverse argomentazioni hanno impedito, per lungo tempo, l'apertura di nuove case da gioco sul territorio nazionale. Impedimenti pseudomoralistici hanno ignorato, deliberatamente, forme di presunto gioco d'azzardo istituzionalizzate, mentre nulla impediva l'apertura e il funzionamento di quattro case da gioco a Sanremo, Campione d'Italia, Saint Vincent e Venezia. Tali strutture producono, attualmente, utili per milioni di euro, danno lavoro a migliaia di persone e favoriscono l'incremento del reddito e l'attrazione turistica in tali località. Non a caso, essendo le uniche case da gioco ad essere autorizzate, per entrarvi occorrono tempi lunghissimi e all'interno l'ambiente è affollatissimo; inconvenienti che tolgono al momento ricreativo qualsiasi motivazione, mentre gli ospiti, senza dubbio, gradirebbero momenti di serena amenità di cui è portatrice l'attività ludica. Per non parlare dell'enorme flusso di italiani che si trasferiscono all'estero proprio per dedicarsi alla frequentazione di case da gioco, con tutto ciò che ne consegue in termini di spesa.
      Non si può continuare a nascondere la testa sotto la sabbia, adducendo motivi di opportunità a sostegno del divieto di apertura di nuove case da gioco, quasi che ciò possa essere inteso come un incoraggiamento dello Stato al gioco d'azzardo, mentre si fa finta di niente quando, ormai, oggi, il gioco è legalizzato è autorizzato in molte sue forme.
      L'apertura di nuove case da gioco non deve implicare scelte di ordine morale.
      La collocazione attuale delle case da gioco nel nord Italia non ha certamente fatto in modo che questa parte dell'Italia divenisse particolarmente immorale o subisse, comunque, conseguenze deleterie per la presenza di quei complessi. Non si può non constatare come, storicamente, il gioco ha origine in maniera naturale con la stessa nascita dell'uomo e che lo stesso nostro ordinamento consente, ovunque, il
 

Pag. 2

gioco del lotto, lotterie e svariati concorsi pronostici i cui proventi sono in gran parte incamerati dallo Stato. Si aggiunga, inoltre, il fenomeno cui già si è fatto cenno dei viaggi organizzati che, settimanalmente, portano un gran numero di persone addirittura fuori dall'Italia; né può dirsi che lo Stato abbia mai vietato questa specie di turismo esaltando una inspiegabile contraddizione per la quale in Italia non si agevola l'apertura di case da gioco, ma si consente tranquillamente di recarsi all'estero per frequentarle.
      Sulla scia delle suesposte considerazioni sembra quanto mai opportuno e coerente proporre l'apertura di nuove case da gioco e, per quel che riguarda la presente proposta, collocarne una nella splendida cornice del comune di Ostuni, in provincia di Brindisi, perla del Mediterraneo, lambita da un mare limpido e meraviglioso e nota per essere una delle più importanti mete turistiche del sud Italia. Una casa da gioco a Ostuni consentirebbe di dare all'intera provincia di Brindisi un impulso sostanziale per il richiamo turistico e rappresenterebbe il perno su cui far ruotare tutta la piccola e media impresa della zona. L'individuazione di Ostuni come sede di una casa da gioco non è assolutamente casuale, soprattutto dal punto di vista delle strutture ricettive. Infatti, essendo meta di flussi turistici provenienti da tutta Europa, Ostuni è provvista di numerosi alberghi di categoria superiore; per non parlare di tutto il territorio circostante, anch'esso a vocazione turistica e dotato di complessi ricettivi di qualità.
      Per queste ragioni, Ostuni si troverebbe nelle condizioni di accogliere nel migliore dei modi anche un turismo d'elite legato alla presenza di una casa da gioco. Tale occasione di richiamo turistico avvierebbe, senza alcuna ombra di dubbio, un flusso turistico annuale non più legato alla sola stagione estiva, con immaginabili benefici sull'intera economia dell'area, ponendosi quale occasione di crescita fortemente attesa da tutta la collettività ostunese e brindisina.
 

Pag. 3


torna su
PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

      1. In deroga al disposto degli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale, è autorizzata l'apertura di una casa da gioco nel comune di Ostuni.
      2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa con decreto del presidente della giunta regionale della Puglia, su richiesta del sindaco di Ostuni, previa delibera del consiglio comunale.
      3. Il decreto di cui al comma 2 deve essere emanato entro un mese dalla presentazione della richiesta di cui all'articolo 2 da parte del sindaco di Ustuni. L'autorizzazione è concessa per non più di trenta anni ed è rinnovabile.


Art. 2.

      1. Nella richiesta di autorizzazione all'apertura della casa da gioco, il sindaco di Ostuni deve indicare quale struttura deve essere adibita allo scopo.
      2. La titolarità dell'esercizio della casa da gioco spetta al comune di Ostuni.
      3. L'esercizio della casa da gioco può essere gestito direttamente dal comune di Ostuni attraverso un'azienda municipalizzata o per mezzo di una società mista a prevalente capitale pubblico, ovvero attraverso una società che operi in regime di concessione.


Art. 3.

      1. La regione Puglia, sentito il comune di Ostuni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva il regolamento per la disciplina e l'esercizio della casa da gioco.

 

Pag. 4

      2. Il regolamento di cui al comma 1 prevede:

          a) le disposizioni intese a garantire la tutela dell'ordine pubblico e della moralità pubblica con particolare riferimento alla disciplina dell'accesso alla casa da gioco, prevedendo l'assoluto divieto per i minori di anni diciotto, nonché per tutti gli impiegati degli enti pubblici e di diritto pubblico della regione;

          b) la specie e i tipi di giochi che possono essere autorizzati; nella casa da gioco è comunque ammesso il gioco con slot machine:

          c) i giorni in cui, per speciali ricorrenze e festività, è fatto divieto di esercitare il gioco;

          d) le particolari, opportune cautele per assicurare la correttezza della gestione amministrativa e il controllo delle risultanze della gestione medesima da parte degli organi competenti;

          e) le modalità per la concessione a terzi della gestione della casa da gioco; le garanzie per l'eventuale appalto e le debite cauzioni; le qualità morali e le condizioni economiche che il concessionario e il personale addetto devono offrire; le disposizioni per il regolare versamento al comune degli importi stabiliti per la concessione e i relativi controlli; la possibilità di revoca della concessione da parte dell'amministrazione comunale senza obbligo alcuno di risarcimento del danno o indennizzo, quando risulti la mancata ottemperanza da parte del concessionario alle condizioni previste nella concessione;

          f) ogni altra prescrizione e cautela idonea alla regolarità dell'esercizio della casa da gioco e delle attività che vi si svolgono.


Art. 4.

      1. I proventi della gestione della casa da gioco sono ripartiti come segue:

          a) il 50 per cento al comune di Ostuni con l'obbligo, per l'amministrazione comunale,

 

Pag. 5

di destinare la metà di tali introiti ad attività promozionali turistiche o di tipo turistico altamente qualificate ovvero a iniziative, opere e servizi d'interesse pubblico, di miglioramento, di valorizzazione e di incremento del settore turistico;

          b) il 25 per cento alla provincia di Brindisi per iniziative, opere e servizi di interesse pubblico, di miglioramento, di valorizzazione e di incremento del settore turistico;

          c) il 25 per cento alla regione Puglia che ne destina l'importo alla promozione turistica sul proprio territorio.


Art. 5.

      1. Il presidente della giunta regionale della Puglia, in caso di violazione delle disposizioni della presente legge o del regolamento di cui all'articolo 3, nonché in caso di turbativa dell'ordine pubblico o della morale pubblica, dispone la revoca dell'autorizzazione o l'immediata sospensione dell'esercizio della casa da gioco.
      2. Ai fini della vigilanza da parte degli agenti o funzionari preposti, i locali della casa da gioco sono considerati pubblici.


Art. 6.

      1. Alla casa da gioco si applica la disposizione di cui all'articolo 6 della tariffa annessa al decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, in materia di tasse di concessione governativa.


Art. 7.

      1. Al servizio cassa della casa da gioco si applicano le disposizioni vigenti per le banche al fine di prevenire operazioni di riciclaggio di valori di provenienza illecita, e, in particolare, il decreto-legge 3 maggio

 

Pag. 6

1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, ed il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.


Art. 8.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
    


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su