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PDL 838

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 838



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CIRO ALFANO

Divieto della pratica del salto con l'elastico e di attività similari

Presentata il 22 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si lega ad un drammatico evento che è costato la vita a due giovani.
      Alberto Galletti, di 25 anni, e la sua fidanzata Tiziana Accorrà, di 26 anni, hanno perso la vita praticando il bungee jumping, ovvero, per utilizzare la terminologia italiana, il cosiddetto «salto con l'elastico».
      Secondo quanto emerso, l'esito tragico del salto compiuto dai due ragazzi dal ponte di Arrone, al confine tra il Lazio e l'Umbria, il 1o maggio 2002, è stato causato dall'inadeguatezza delle misure di sicurezza che avrebbero dovuto garantirne l'incolumità.
      Ciò che rende tuttavia ancora più dolorosa la vicenda è la constatazione del fatto che quella inadeguatezza non trovava - e non trova tuttora - nessun rimedio di diritto positivo.
      Il presente provvedimento nasce proprio da questa constatazione: il salto con l'elastico, sport estremo che sta trovando sempre maggiore diffusione nei Paesi stranieri e sta allargando il novero dei suoi praticanti anche in Italia, è privo nel nostro Paese della benché minima regolamentazione normativa, che disciplini, nel dettaglio, i requisiti professionali dei gestori degli impianti e prescriva le norme di sicurezza per l'esercizio di quella attività.
      Nessuna abilitazione o certificazione tecnico-professionale è oggi richiesta per esercire un impianto di bungee jumping. Le misure di sicurezza che si possono adottare al riguardo discendono esclusivamente da codici di autoregolamentazione sagomati sulle disposizioni vigenti nei Paesi stranieri, che si sono invece dotati, in taluni casi, di apposite discipline (come ad esempio la Francia).
      Queste regole convenzionali - che costituiscono allo stato le regole dell'arte sulla cui base può faticosamente essere ricostruita in giudizio la responsabilità
 

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penale degli eventuali contravventori - possono essere però adottate o meno dai gestori degli impianti, a seconda del grado di sensibilità e di consapevolezza di ciascuno di essi. In sintesi, per l'attivazione di un impianto di bungee jumping è sufficiente ottenere dall'autorità comunale l'autorizzazione prevista in termini generali dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, prevista per gli spettacoli ed i trattenimenti pubblici.
      Il rischio che ne discende per l'incolumità dei praticanti è di palese e drammatica evidenza.
      Non è dato inoltre rinvenire norme standard e pratiche raccomandate che possano dirsi consolidate a livello internazionale. Ciò rende dunque particolarmente complesso individuare - nella fase presente - procedure e metodi operativi cui ispirare una eventuale disciplina nazionale che possa fornire le necessarie garanzie sotto il profilo della sicurezza.
      Il paradosso della situazione è ben evidenziato dagli esiti che potrebbe assumere la stessa dolorosa vicenda di Alberto Galletti e di Tiziana Accorrà: i gestori dell'impianto dal quale essi hanno effettuato il tragico salto, pure se eventualmente riconosciuti penalmente responsabili, potrebbero infatti, in astratto, riprendere a svolgere la medesima attività nel medesimo luogo (a meno che l'amministrazione comunale sul cui territorio insiste l'impianto non si determini, nella sua discrezionalità, a revocare l'autorizzazione a suo tempo rilasciata).
      In assenza dunque di una regolamentazione condivisa dalla comunità internazionale ed alla luce dell'estrema pericolosità per l'incolumità delle persone che caratterizza questo tipo di pratica sportiva, non resta che vietarne, per legge, la pratica, ricollegando ai comportamenti in violazione di tale divieto sanzioni di carattere penale. È in proposito necessario sanzionare penalmente, sia pure con diversa intensità, anche il comportamento di coloro che si limitano ad assistere ai lanci di bungee jumping, poiché per un'attività di questa natura il desiderio di emulazione costituisce il principale fattore moltiplicativo della diffusione della pratica.
      A queste finalità mirano gli articoli 1 e 2 della presente proposta di legge, volti - rispettivamente - a vietare l'esercizio del bungee jumping e a sanzionare penalmente la condotta di coloro che lo praticano e di coloro che ne favoriscono la pratica o assistono al suo esercizio.
 

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PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.
(Divieti).

      1. È fatto divieto di praticare il salto con l'elastico e ogni altra attività similare ovvero di promuoverne o agevolarne lo svolgimento a qualsiasi titolo, sia in luoghi privati sia in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
      2. È altresì fatto divieto di assistere all'esercizio della attività di cui al comma 1, in veste di spettatore.


Art. 2.
(Sanzioni).

      1. La violazione del divieto di cui all'articolo 1, comma 1, è punita con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a 20.000 euro.
      2. La violazione del divieto di cui all'articolo 1, comma 2, è punita con la multa fino a 5.000 euro.


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