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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 548 |
1. La presente legge disciplina l'attività dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia regolandone l'attività nel campo degli edifici pubblici e privati, delle costruzioni civili, stradali, sportive, artigianali, industriali, commerciali, rurali e agricole, igienico-sanitarie e funerarie, comprese le opere metalliche, in conglomerato cementizio semplice e armato e in legno, nonché l'attività in materia urbanistica e di arredo urbano.
1. Alle lettere d) e f) dell'articolo 16 del regolamento di cui al regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, la parola: «modeste» è soppressa.
2. Alla lettera l) dell'articolo 16 del regolamento di cui al regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, le parole: «di costruzioni rurali e di edifici per uso d'industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che non richiedono particolari operazioni di calcolo e per la loro destinazione non possono comunque implicare pericolo per l'incolumità delle persone; nonché» sono soppresse.
3. La lettera m) dell'articolo 16 del regolamento di cui al regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, è sostituita dalla seguente:
«m) progetto architettonico e strutturale, calcoli statici, direzione e collaudo statico e tecnico-amministrativo degli edifici di nuova costruzione, ampliamento, sopraelevazione, ristrutturazione, restauro e recupero edilizio nonché posizionamento interno ed esterno, con esclusione del
4. All'articolo 16 del regolamento di cui al regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, dopo la lettera m), come sostituita dal comma 3 del presente articolo, sono inserite le seguenti:
«m-bis) progettazione, direzione dei lavori e collaudo tecnico-amministrativo delle opere anche oltre i limiti di cui ai numeri 1) e 2) della lettera m), se i calcoli statici sono eseguiti da un tecnico abilitato;
m-ter) interventi di manutenzione ordinaria, interventi igienico-sanitari e funzionali, interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, consentiti su qualsiasi edificio anche eccedente i limiti previsti dalla lettera m), purché non comportino interventi statico-strutturali sulle travi o sui pilastri di strutture intelaiate in cemento armato;
m-quater) direzione dei cantieri, anche di prefabbricazione, di strutture in cemento armato e metalliche per ogni tipo di opera, anche se progettate da tecnici laureati, estimo e amministrazione di condomini, di fabbricati e di mobili ed immobili in genere, anche ai fini espropriativi o catastali;
m-quinquies) formazione dei piani di lottizzazione, attuativi di strumenti urbanistici generali approvati, entro il limite di superficie di un ettaro di territorio e comunque non oltre la superficie del comparto minimo di intervento definito dagli strumenti urbanistici, se superiore a un ettaro».
5. Alla lettera n) dell'articolo 16 del regolamento di cui al regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, le parole: «civili indicate nella lettera m);» sono sostituite dalle seguenti: «indicate alle lettere m), m-bis), m-ter), m-quater) e m-quinquies);».
6. Alla lettera b) del secondo comma dell'articolo 16 del regolamento di cui al regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275, le parole: «la progettazione e direzione di modeste costruzioni civili,» sono sostituite dalle seguenti: «le prestazioni previste dalle lettere da m) a m-quinquies) del regolamento di cui al regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, e successive modificazioni».
1. Restano salve le competenze prescritte per il collaudo statico dall'articolo 67 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e quelle relative agli edifici vincolati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.
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