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PDL 548

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 548



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FOTI

Modifiche all'articolo 16 del regolamento di cui al regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, e all'articolo 16 del regolamento di cui al regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275, relativi alle competenze professionali dei geometri e dei periti industriali

Presentata l'8 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Il progetto di legge proposto risponde alla necessità di fornire una definizione concreta del criterio di «modestia», contenuto nell'articolo 16 dei regolamenti delle professioni di geometra e di perito industriale con specializzazione in edilizia (regi decreti 11 febbraio 1929, n. 274 e n. 275), che caratterizza le prestazioni delle medesime categorie nei settori dell'edilizia e dell'urbanistica.
      L'ordinamento professionale dei geometri, risalente al regolamento di cui al regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, è stato modificato dalla legge 7 marzo 1985, n. 75, che ha introdotto il biennio di pratica professionale ed istituito l'esame di abilitazione all'esercizio della professione.
      La professione di perito industriale è regolata dal regolamento di cui al regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275, modificato dalla legge 2 febbraio 1990, n. 17, che ha previsto un periodo di pratica professionale ed ha introdotto l'esame di abilitazione all'esercizio della professione.
      Ulteriormente, i programmi scolastici sono stati, nel tempo, adeguati all'evoluzione del progresso scientifico, aggiornando la formazione scolastica dei medesimi professionisti.
      Alcuni anni or sono, il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 (articolo 55), ha istituito il corso di laurea triennale per il geometra laureato e per il perito industriale laureato (sezione edilizia), individuato nelle classi di laurea 4, 7 e 8.
 

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      Tuttavia, tali disposizioni, pur comprovando un adeguamento del percorso formativo e professionale, non sono risultate idonee a sopperire alla indeterminatezza del criterio di «modestia» di cui al citato articolo 16 del regolamento di cui al regio decreto n. 274 del 1929, resa evidente dal notevole contenzioso instaurato con altre professioni tecniche (dovuto proprio alla difforme interpretazione anche da parte della giurisprudenza). Perfino l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha indicato, quale soluzione, un intervento del Parlamento che fornisca un chiarimento a livello normativo.
      La formulazione proposta non amplia le competenze professionali dei geometri e dei periti industriali nei settori su indicati, è perfettamente coerente con la loro preparazione scolastica e professionale e non pregiudica minimamente le competenze di altri professionisti tecnici.
      D'altro canto, fin dalla III legislatura (1958) risultano presentati progetti di legge tendenti a garantire l'univoca applicazione del diritto, soprattutto in ambiti di attività che investono l'intera collettività; infatti, le ripercussioni delle segnalate carenze normative si riflettono sì sulle categorie professionali, ma con pregiudizio immaginabile nei confronti dei cittadini, degli operatori economici e delle stesse pubbliche amministrazioni.
 

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PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

      1. La presente legge disciplina l'attività dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia regolandone l'attività nel campo degli edifici pubblici e privati, delle costruzioni civili, stradali, sportive, artigianali, industriali, commerciali, rurali e agricole, igienico-sanitarie e funerarie, comprese le opere metalliche, in conglomerato cementizio semplice e armato e in legno, nonché l'attività in materia urbanistica e di arredo urbano.


Art. 2.

      1. Alle lettere d) e f) dell'articolo 16 del regolamento di cui al regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, la parola: «modeste» è soppressa.
      2. Alla lettera l) dell'articolo 16 del regolamento di cui al regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, le parole: «di costruzioni rurali e di edifici per uso d'industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che non richiedono particolari operazioni di calcolo e per la loro destinazione non possono comunque implicare pericolo per l'incolumità delle persone; nonché» sono soppresse.
      3. La lettera m) dell'articolo 16 del regolamento di cui al regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, è sostituita dalla seguente:

          «m) progetto architettonico e strutturale, calcoli statici, direzione e collaudo statico e tecnico-amministrativo degli edifici di nuova costruzione, ampliamento, sopraelevazione, ristrutturazione, restauro e recupero edilizio nonché posizionamento interno ed esterno, con esclusione del

 

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dimensionamento, degli impianti tecnologici di dotazione ed erogazione, con i seguenti limiti: 1) in zona non sismica: non più di tre piani fuori terra, oltre un piano seminterrato o interrato; 2) in zona sismica: non più di due piani fuori terra, oltre un piano seminterrato o interrato. Sono esclusi dal computo del numero dei piani di cui ai numeri 1) e 2) i sottotetti se adibiti a volumi tecnici, le soffitte e gli altri locali non abilitati».

      4. All'articolo 16 del regolamento di cui al regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, dopo la lettera m), come sostituita dal comma 3 del presente articolo, sono inserite le seguenti:

          «m-bis) progettazione, direzione dei lavori e collaudo tecnico-amministrativo delle opere anche oltre i limiti di cui ai numeri 1) e 2) della lettera m), se i calcoli statici sono eseguiti da un tecnico abilitato;

          m-ter) interventi di manutenzione ordinaria, interventi igienico-sanitari e funzionali, interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, consentiti su qualsiasi edificio anche eccedente i limiti previsti dalla lettera m), purché non comportino interventi statico-strutturali sulle travi o sui pilastri di strutture intelaiate in cemento armato;

          m-quater) direzione dei cantieri, anche di prefabbricazione, di strutture in cemento armato e metalliche per ogni tipo di opera, anche se progettate da tecnici laureati, estimo e amministrazione di condomini, di fabbricati e di mobili ed immobili in genere, anche ai fini espropriativi o catastali;

          m-quinquies) formazione dei piani di lottizzazione, attuativi di strumenti urbanistici generali approvati, entro il limite di superficie di un ettaro di territorio e comunque non oltre la superficie del comparto minimo di intervento definito dagli strumenti urbanistici, se superiore a un ettaro».

 

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      5. Alla lettera n) dell'articolo 16 del regolamento di cui al regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, le parole: «civili indicate nella lettera m);» sono sostituite dalle seguenti: «indicate alle lettere m), m-bis), m-ter), m-quater) e m-quinquies);».
      6. Alla lettera b) del secondo comma dell'articolo 16 del regolamento di cui al regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275, le parole: «la progettazione e direzione di modeste costruzioni civili,» sono sostituite dalle seguenti: «le prestazioni previste dalle lettere da m) a m-quinquies) del regolamento di cui al regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, e successive modificazioni».


Art. 3.

      1. Restano salve le competenze prescritte per il collaudo statico dall'articolo 67 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e quelle relative agli edifici vincolati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.    
    


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