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PDL 547

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 547



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MIGLIORI

Applicazione dell'articolo 155 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in favore dei direttori aggiunti di divisione e qualifiche equiparate, collocati a riposo entro il 30 giugno 1973

Presentata l'8 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Il problema che si sottopone alla vostra attenzione riguarda una ristretta categoria di ex impiegati dello Stato, che lottano da anni per ottenere giustizia. Si tratta più precisamente dei direttori aggiunti di divisione o equiparati, collocati a riposo entro il 30 giugno 1973, ai sensi dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.
      Ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972 i direttori di sezione o equiparati, in sede di promozione, sono stati discriminati perché è stata attribuita ad alcuni di essi la qualifica di pertinenza di direttore di divisione dei ruoli ad esaurimento e ad altri, invece, quella anomala di direttore aggiunto di divisione o equiparato.
      Con l'entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, sembrava che la situazione si fosse riequilibrata, in quanto all'articolo 155, quinto comma, era previsto il conferimento, anche in soprannumero, della promozione a direttore di divisione dei ruoli ad esaurimento ai direttori aggiunti di divisione o equiparati che avessero conseguito tale qualifica anteriormente alla data di entrata in vigore della legge e che, alla data del 31 dicembre 1972, rivestissero la qualifica di direttore di sezione o equiparata.
      L'applicazione di tale norma è stata disattesa sia dagli organi amministrativi che da quelli giurisdizionali (tribunale amministrativo regionale e Consiglio di Stato), eccependo la mancanza in essa di un esplicito riferimento ai pensionati. Sta di
 

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fatto, però, che il Consiglio di Stato, sezione VI, con decisione n. 732 del 6 giugno 1989, ha accolto il ricorso di un impiegato del Ministero della pubblica istruzione con qualifica di direttore aggiunto di divisione, collocato a riposo anteriormente alla data di entrata in vigore della legge con trattamento pensionistico di dirigente superiore.
      La mancata applicazione, nei confronti dei direttori aggiunti in questione, dell'articolo 155 della legge 11 luglio 1980, n. 312, ha perpetuato una situazione umiliante e insostenibile, in particolare per i direttori aggiunti ex combattenti i quali, avvalendosi dell'opzione loro offerta dal citato articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972, chiesero in luogo della qualifica di direttore di divisione del ruolo ad esaurimento, che comportava un trattamento pensionistico di primo dirigente, il parametro 530+a.p., al tempo più favorevole!
      La stessa opportunità dell'opzione veniva offerta anche ai direttori di sezione ex combattenti con facoltà di scegliere o il parametro 426 o la qualifica di direttore di divisione del ruolo ad esaurimento che comportava, come sopra detto, il trattamento pensionistico di primo dirigente.
      La legge 17 aprile 1985, n. 141, recante norme in materia di perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei pubblici dipendenti, ha fissato gli aumenti per categorie, attribuendo ai dirigenti, compresi quindi anche i direttori di sezione che hanno optato per il trattamento di primo dirigente, un aumento del 20,30 per cento e ai non dirigenti, ivi compresi i direttori aggiunti che hanno optato per il parametro 530 considerati non dirigenti, un aumento dell'11,60 per cento.
      Da qui discende l'assurda e paradossale situazione che si è verificata non certamente per l'imprevidenza degli interessati, ma per una carenza della legislazione che, come dimostrato, non ha tutelato adeguatamente le posizioni ed i diritti acquisiti, e la cui applicazione, attraverso un perverso meccanismo, ha attribuito ad una qualifica inferiore un trattamento pensionistico di gran lunga più consistente di quello della qualifica superiore, in palese dispregio degli articoli 3 e 36 della Costituzione.
      Da quanto sopra esposto corre l'obbligo morale di sanare la posizione dei direttori aggiunti in questione, ed il provvedimento che si propone tende appunto ad eliminare siffatta ingiustizia. Si ricorda altresì che la I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) della Camera dei deputati, nella seduta del 21 maggio 1986, approvò all'unanimità un testo unificato delle varie proposte di legge sul problema in questione (vedasi bollettino delle Commissioni del 21 maggio 1986), ma l'iter parlamentare non ha potuto avere seguito a causa dell'interruzione anticipata della legislatura, e così è avvenuto negli anni successivi.
 

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PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

      1. La disposizione dell'articolo 155, quinto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, si applica anche ai direttori aggiunti di divisione o equiparati, collocati a riposo entro il 30 giugno 1973, ai sensi dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.


Art. 2.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede ai sensi dell'articolo 174 della legge 11 luglio 1980, n. 312.


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