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PDL 209

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 209



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FABRIS

Modifica all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica

Presentata il 28 aprile 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Il nostro Paese dispone di uno strumento di democrazia diretta «atipico», perché fornito di soli effetti abrogativi, che in numerosissime occasioni della sua storia è stato impiegato come valvola di sfogo per dare una soluzione univoca a questioni che il Parlamento non era stato capace di risolvere: il referendum abrogativo ex articolo 75 della Costituzione. Come tutti ricordano, il 12 e 13 giugno 2005 i cittadini italiani sono stati chiamati ad esprimere il loro voto su quattro distinti quesiti parzialmente abrogativi della legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante norme in materia di procreazione assistita. Una legge che, come è noto, ha suscitato un acceso dibattito anche tra coloro che hanno sempre manifestato la scelta di astenersi dal voto referendario e, soprattutto, la ncecessità di doverla modificare in Parlamento. Il 16 maggio 2005 l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sulla base di quanto previsto dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica, ha stabilito che le posizioni da tenere presenti nel calcolo degli spazi televisivi sul referendum sulla procreazione assistita dovessero essere due, con riferimento ai favorevoli e ai contrari al quesito, escludendo completamente la posizione dell'astensione e vanificando di fatto lo sforzo di tutte le forze politiche che avrebbero voluto motivare al Paese le ragioni per cui si riteneva opportuno modificare la citata legge n. 40 del
 

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2004 solo in sede parlamentare. A partire da tale esperienza, con la presente proposta di legge si mira a superare l'assurda discriminazione nei confronti di quanti propongono l'astensione nei quesiti referendari, al fine di garantire il loro diritto a vedere correttamente rappresentato il loro punto di vista e permettere che determinate materie, quali appunto quelle legate alla tutela della salute e dell'integrità della persona umana, siano affrontate nella sede che è loro propria: il Parlamento.
 

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PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

      1. All'articolo 4, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

          «d) per il referendum, gli spazi sono ripartiti in misura uguale fra i favorevoli, i contrari al quesito referendario e coloro che propongono l'astensione dal voto sul quesito stesso».


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