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PDL 210

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 210



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FABRIS

Nuove norme a favore della tracciabilità della finanza per assicurare l'autonomia delle imprese quotate in borsa operanti in settori strategici per l'economia nazionale

Presentata il 28 aprile 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge è promossa dal gruppo Popolari-UDEUR nell'ambito di una azione che si inserisce nella più generale strategia volta ad affrontare le questione economica come questione morale.
      Con questo programma, i Popolari-UDEUR intendono rispondere a una duplice finalità: riportare i problemi reali del Paese al centro del dibattito politico parlamentare e favorire l'esercizio del pensiero morale nella sfera dell'economia come via necessaria per un rilancio credibile e uno sviluppo reale del Paese.
      La presente proposta di legge è riferita alle imprese quotate in borsa, operanti in settori che si possono reputare strategici per il Paese, quali quello dell'energia, del trasporto, delle comunicazioni e delle utilities in generale, della editoria e del settore radiotelevisivo, delle banche e delle assicurazioni, che hanno quale comune denominatore quello di essere delle grandi imprese, con una notevolissima capacità di diffusione e presenza o caratterizzate dall'operare in settori strategici e di larga diffusione, per cui la loro autonomia e la trasparenza dell'azionariato o, più in generale, degli assetti proprietari, finisce per riguardare, non solo gli addetti ai lavori, il patto di sindacato e gli azionisti, ma l'intero Paese, i cittadini italiani e le istituzioni democratiche. Per tali imprese quotate in borsa (e in particolare per quelle editoriali e radiotelevisive, cruciali per la formazione delle libere opinioni), da parte di coloro che intendano acquisire o accrescere la propria presenza, superando il 2 per cento dell'intero capitale sociale, noi chiediamo: la trasparenza della persona fisica o giuridica che si presenti quale autore dell'operazione; la trasparenza dell'operazione finanziaria, con riferimento alla strutturazione dell'operazione e alla
 

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puntuale individuazione dei partner operativi; la trasparenza della provenienza delle risorse destinate all'acquisto o all'accrescimento della quota.
      Questione economica come questione morale significa che pecunia olet, soprattutto in un Paese come il nostro, in cui dall'evasione, dal lavoro nero e dalle attività illecite della criminalità organizzata si riversano sul mercato dei capitali cifre ingenti, che sempre più rischiano di inquinare il sistema economico, produttivo e finanziario, rischiando di comprometterlo definitivamente specie in fasi di grande fragilità come quella che stiamo vivendo. Ecco perché la proposta di legge mira ad istituire una sorta di «tracciabilità» delle operazioni delicate e strategiche per la vita democratica del Paese, chiamando in causa le istituzioni preposte, e in primo luogo la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), alle quali chiedere un parere vincolante su tali operazioni, dopo aver ascoltato le Autorità che, nei rispettivi settori di competenza, siano preposte al controllo della legittimità delle operazioni medesime e, più in generale, operino per evitare pericolose distorsioni del mercato. D'altro canto nell'articolo 41 della Costituzione è scritto: «L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana».
      I Popolari-UDEUR vogliono impegnarsi per il rispetto della Costituzione che significa sempre il raggiungimento dell'interesse collettivo e del bene comune.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge è finalizzata ad assicurare l'autonomia delle imprese quotate in borsa, operanti in settori strategici per l'economia nazionale.

Art. 2.
(Definizioni).

      1. Ai fini della presente legge si intendono per «imprese strategiche per l'economia nazionale» le imprese operanti nei settori dell'energia e delle utilities, delle telecomunicazioni, dei trasporti, dell'editoria, del settore radiotelevisivo, delle banche e assicurazioni e, più in generale, in ambito industriale, che, per la loro dimensione, rientrano nella definizione di «grande impresa» e che possono esercitare una influenza rilevante sull'andamento dell'economia nazionale o sulla formazione del consenso della popolazione per la loro possibilità di influenzare l'opinione pubblica, nel caso delle imprese editoriali o radiotelevisive.

Art. 3.
(Nuove norme in materia di trasparenza).

      1. Chiunque intenda acquistare o accrescere la propria quota in una impresa strategica per l'economia nazionale quotata in borsa, superando la soglia del 2 per cento dell'intero capitale sociale, è tenuto a manifestare il proprio intendimento prima della sottoscrizione di azioni di tipo ordinario.
      2. L'intendimento di cui al comma 1 è preventivamente comunicato alla Commissione

 

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nazionale per le società e la borsa (CONSOB) e alla Banca d'Italia che, sentite le Autorità indipendenti competenti per i settori in cui le imprese operano, esprimono parere obbligatorio e vincolante ai fini del perfezionamento della sottoscrizione delle azioni ordinarie delle imprese medesime.
      3. Il parere di cui al comma 2 è formulato sulla base:

          a) dei requisiti di idoneità e di indipendenza di comportamenti della persona fisica o giuridica che intenda acquistare o accrescere la propria quota in una impresa quotata in borsa superandone la soglia del 2 per cento dell'intero capitale sociale;

          b) dei requisiti di onorabilità e, in generale, dell'effettiva sussistenza di condizioni idonee ad assicurare la trasparenza e la correttezza dell'operazione finanziaria e della struttura societaria utilizzata per il perfezionamento dell'operazione;

          c) della verifica della provenienza lecita delle risorse che sono destinate all'acquisto o all'accrescimento della quota di cui al comma 1.

      4. Qualora la CONSOB o la Banca d'Italia, per i rispettivi settori di competenza, ravvisino gli estremi di operazioni che possano avere una rilevanza penale, informano prontamente l'autorità giudiziaria per la adozione dei provvedimenti più opportuni.

Art. 4.
(Sanzioni).

      1. In caso di violazione del comma 2 dell'articolo 3, l'operazione di cui all'articolo 3, comma 1, non può essere posta in essere.
      2. Nel caso in cui il parere di cui all'articolo 3, comma 2, risulti negativo, la persona fisica o giuridica interessata è tenuta al pagamento dei costi sostenuti dalle istituzioni nel compimento degli accertamenti

 

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e delle verifiche di cui all'articolo 3, comma 3, ferma restando l'eventuale applicabilità della normativa penale da parte della magistratura nel caso si verifichi l'illecita provenienza delle risorse destinate all'acquisto o all'accrescimento della quota di cui all'articolo 3, comma 1.

Art. 5.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
    
    


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