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PDL 583

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 583



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

ZELLER, BRUGGER, WIDMANN, BEZZI, NICCO

Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991

Presentata il 10 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghe e Colleghi! - La Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, realizzata nell'ambito dei Paesi dell'arco alpino (Austria, Svizzera, Italia, Germania, Francia, Slovenia, Liechtenstein e Principato di Monaco), è stata firmata dall'Italia a Salisburgo il 7 novembre 1991 e dalla stessa resa esecutiva con la legge 14 ottobre 1999, n. 403.
      La Convenzione è entrata in vigore il 9 marzo 1995 e ha come obiettivo quello della salvaguardia a lungo termine dell'ecosistema naturale delle Alpi e il loro sviluppo sostenibile, nonché la tutela degli interessi economici delle popolazioni residenti, stabilendo i princìpi cui dovrà ispirarsi la cooperazione transfrontaliera tra i Paesi dell'arco alpino. Le Alpi costituiscono infatti uno dei principali spazi naturali dell'Europa e l'habitat di molte specie animali e vegetali minacciate.
      Per il raggiungimento di tali obiettivi le Parti contraenti, secondo quanto stabilito dalla Convenzione, dovranno prendere adeguate misure nei seguenti dodici settori: popolazione e cultura, pianificazione territoriale e sviluppo sostenibile, salvaguardia della qualità dell'aria, difesa del suolo, idroeconomia, protezione della natura e tutela del paesaggio, agricoltura di montagna, foreste montane, turismo e attività di tempo libero, trasporti, energia ed economia dei rifiuti.
      Per ognuno di questi campi d'azione è previsto un Protocollo attuativo, in cui le Parti si impegnano ad assumere misure adeguate; inoltre è stato negoziato un Protocollo ad hoc, per l'adesione «tardiva» del Principato di Monaco alla Convenzione.
      In particolare sono stati già approvati e firmati i nove Protocolli di seguito illustrati.
 

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Altri quattro devono ancora essere elaborati.
      Il Protocollo «Pianificazione territoriale e sviluppo sostenibile» è stato approvato a Chambéry, nel corso della III Conferenza delle Alpi, il 20 dicembre 1994. L'obiettivo «generale» previsto dal Protocollo, che le Parti contraenti si impegnano a perseguire, è riconoscere la peculiarità delle Alpi nel quadro delle politiche nazionali e europee, armonizzare l'uso del territorio, gestire le risorse in modo misurato e compatibile con l'ambiente, riconoscere gli interessi specifici della popolazione del territorio alpino, favorire contemporaneamente uno sviluppo economico e una distribuzione equilibrata della popolazione, rispettare le identità regionali e le peculiarità culturali, favorire le pari opportunità, tenere conto degli svantaggi naturali, delle prestazioni d'interesse generale, delle limitazioni dell'uso delle risorse e del loro valore reale nella determinazione dei relativi prezzi.
      Il Protocollo, inoltre, prevede una serie di impegni volti ad adottare specifiche misure a carico delle Parti. In particolare, esse afferiscono sia al livello delle strategie, dei programmi e dei progetti, che a quello delle specifiche misure tecniche e, infine, del successivo monitoraggio e controllo.
      Il Protocollo «Protezione della natura e tutela del paesaggio» è stato approvato anch'esso a Chambéry, nel corso della III Conferenza delle Alpi, il 20 dicembre 1994. Obiettivo del Protocollo in esame è quello di stabilire norme internazionali, in attuazione della Convenzione delle Alpi e tenuto conto anche degli interessi della popolazione locale, al fine di proteggere, curare e ripristinare, se necessario, lo stato naturale e il paesaggio, in modo da assicurare l'efficienza funzionale degli ecosistemi, nonché la conservazione degli elementi paesaggistici e delle specie animali e vegetali selvatiche insieme ai loro habitat naturali.
      Per raggiungere tale obiettivo, il Protocollo fissa una serie di impegni fondamentali che le Parti si impegnano a rispettare, tra cui, per esempio, cooperare a livello internazionale per la delimitazione e la gestione delle aree protette e di altri elementi del paesaggio naturale e rurale meritevoli di protezione, nonché cooperare al fine dell'osservazione sistematica della natura e del paesaggio, per la ricerca scientifica e per la protezione delle specie animali e vegetali selvatiche, per la definizione di modelli, programmi e piani paesaggistici, per la prevenzione e il riequilibrio di compromissioni della natura e del paesaggio.
      Per fare fronte a tutti questi impegni, le Parti avranno l'onere di adottare ed attuare specifiche misure, in conformità con quanto stabilito dal capitolo II del Protocollo.
      Il Protocollo attuativo «Agricoltura di montagna» è stato approvato sempre a Chambéry, nel corso della III Conferenza delle Alpi, il 20 dicembre 1994.
      L'obiettivo generale del Protocollo (capitolo I), che le Parti contraenti si impegnano a perseguire, prevede la conservazione e l'incentivazione dell'agricoltura di montagna adatta ai siti e compatibile con l'ambiente in modo da riconoscere e garantire nel tempo il suo contributo sostanziale e lo sviluppo ottimale dei suoi compiti multifunzionali.
      Il Protocollo, inoltre, prevede una serie di impegni volti all'adozione di specifiche misure (capitolo II) a carico delle Parti. In particolare: l'incentivazione dell'agricoltura di montagna, la pianificazione territoriale e paesaggio rurale, lo sviluppo di metodi di produzione e prodotti tipici conformi alla natura, l'idoneità degli allevamenti ai siti e diversità genetica, eccetera.
      Il Protocollo attuativo «Foreste montane» è stato approvato a Brdo (Slovenia), nel corso della IV Conferenza delle Alpi, il 27 febbraio 1996.
      Obiettivo del Protocollo, che le Parti contraenti si impegnano a perseguire, è quello di conservare le foreste montane come habitat naturale e (quando ciò sia necessario) di sviluppare o incrementare e migliorare la loro stabilità.
 

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      In particolare le Parti contraenti si impegnano a provvedere affinché siano adottati metodi di rinnovazione forestale naturale, sia perseguita una costituzione del patrimonio forestale ben strutturata e graduata con specie arboree adatte al sito, sia impiegato materiale di riproduzione forestale autoctono e siano evitate erosioni e compattazione del suolo, mediante metodi di uso e di prelievo rispettosi dell'ambiente.
      Il Protocollo inoltre, prevede una serie di impegni volti ad adottare specifiche misure a carico delle Parti.
      Il Protocollo attuativo «Difesa del suolo» è stato approvato nel corso della V Conferenza delle Alpi, tenutasi a Bled il 16 ottobre 1998. Le disposizioni previste dal Protocollo mirano a far adempiere e attuare gli impegni concordati per la difesa del suolo tra le Parti contraenti nell'ambito della Convenzione per la protezione delle Alpi, al fine di mantenere efficiente il suolo in modo sostenibile nelle sue funzioni naturali e nella sua funzione di archivio della storia naturale e culturale.
      Primo obiettivo del Protocollo è quindi quello di garantire e di mantenere nel lungo periodo, in senso quantitativo e qualitativo, le funzioni ecologiche del suolo come parte essenziale dell'equilibrio naturale e promuovere il ripristino dei suoli compromessi.
      Per conseguire tale risultato il Protocollo fissa una serie di impegni fondamentali che le Parti si sono impegnate a rispettare e, in particolare, adottare le misure giuridiche e amministrative necessarie ad assicurare la difesa dei suoli nel territorio alpino, privilegiare, laddove sussiste il pericolo di compromissione grave e duratura della funzionalità dei suoli, gli aspetti della protezione rispetto a quelli dell'utilizzo, cooperare a livello internazionale soprattutto nella realizzazione di catasti del suolo, nel monitoraggio del suolo e nel controllo delle aree con suoli protetti, di quelle con suoli compromessi e delle aree a rischio nonché predisporre e armonizzare data base allo scopo di coordinare l'informazione e la ricerca per la difesa del suolo nel territorio alpino.
      Per fare fronte a tutta questa serie di impegni, le Parti hanno individuato una serie di misure specifiche da adottare.
      Il Protocollo attuativo «Turismo» è stato approvato nel corso della V Conferenza delle Alpi, tenutasi a Bled il 16 ottobre 1998.
      L'obiettivo «generale» previsto dal Protocollo, che le Parti contraenti si impegnano a perseguire, è quello di contribuire, nell'ambito dell'ordinamento istituzionale vigente, a uno sviluppo sostenibile dell'area alpina grazie a un turismo che tuteli l'ambiente, mediante specifici provvedimenti e raccomandazioni che tengano conto degli interessi della popolazione locale e dei turisti. Il Protocollo, inoltre, prevede una serie di impegni volti ad adottare specifiche misure a carico delle Parti. In particolare, per quanto attiene la strategia generale della politica del turismo, le Parti contraenti si impegnano a provvedere a uno sviluppo turistico sostenibile, a incoraggiare progetti che rispettino i paesaggi e siano compatibili con l'ambiente, provvedendo affinché nelle zone fortemente turistiche sia perseguito un rapporto equilibrato tra forme di turismo intensivo ed estensivo. Inoltre le Parti si impegnano a favorire lo scambio di esperienze e la realizzazione di programmi d'azione comuni al fine di migliorare la qualità dell'offerta turistica nell'arco alpino e a pianificare i flussi turistici, in particolare nelle aree protette, organizzando la distribuzione e il soggiorno dei turisti in modo da garantire la tutela di questi siti. Sono previste anche disposizioni sulle misure tecniche specifiche e su strumenti di monitoraggio e di controllo.
      Il Protocollo attuativo «Energia» è stato approvato nel corso della V Conferenza della Alpi, tenutasi a Bled il 16 ottobre 1998.
      Obiettivo del Protocollo è quello di creare condizioni quadro e di assumere concrete misure in materia di risparmio energetico, produzione, trasporto, distribuzione e utilizzo dell'energia nell'ambito territoriale di applicazione della Convenzione atte a realizzare una situazione
 

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energetica di sviluppo sostenibile, compatibile con i limiti specifici di tolleranza del territorio alpino, al fine di contribuire alla protezione della popolazione e dell'ambiente, nonché alla salvaguardia delle risorse e del clima.
      Per raggiungere tale risultato, il Protocollo fissa una serie di impegni fondamentali che le Parti si sono impegnate a rispettare, prevedendo l'armonizzazione della pianificazione energetica alla pianificazione generale di assetto del territorio alpino, la minimizzazione del carico ambientale di origine energetica, il contenimento degli effetti negativi delle infrastrutture energetiche sull'ambiente e sul paesaggio e la verifica della compatibilità con l'ambiente alpino di eventuali costruzione di nuove grandi infrastrutture.
      Per fare fronte a tutti questi impegni, le Parti avranno l'onere di adottare e di attuare specifiche misure, in conformità con quanto stabilito dal capitolo II del Protocollo, tra cui per esempio di promuovere il risparmio energetico e l'uso razionale dell'energia oppure di promuovere l'uso di fonti energetiche rinnovabili, l'uso di impianti decentrati per sfruttare tali fonti rinnovabili e l'utilizzo razionale delle risorse idriche e del legno.
      Il Protocollo attuativo «Trasporti» è stato approvato nel corso della VI Conferenza delle Alpi, tenutasi a Lucerna il 30-31 ottobre 2000.
      L'obiettivo «generale» previsto dal Protocollo, che le Parti contraenti si impegnano a perseguire, è l'attuazione di una politica sostenibile dei trasporti (articolo 1), tesa a ridurre gli effetti negativi e i rischi derivanti dal traffico intraalpino e transalpino a un livello che sia tollerabile per l'uomo, la fauna, la flora ed i loro habitat e a contribuire allo sviluppo sostenibile dello spazio vitale e delle attività economiche. Inoltre, la politica sostenibile deve essere volta a limitare per quanto possibile l'impatto che possa compromettere il ruolo e le risorse del territorio alpino nonché la conservazione dei suoi paesaggi naturali e culturali ed a garantire il traffico intraalpino e transalpino incrementando l'efficacia e l'efficienza dei sistemi di trasporto e favorendo i vettori meno inquinanti e con minore consumo di risorse a un costo economicamente sopportabile. Infine, deve assicurare condizioni di concorrenza equilibrata tra i singoli vettori ed osservare i princìpi di precauzione, prevenzione e causalità.
      Il Protocollo, inoltre, prevede una serie di impegni volti all'adozione di specifiche misure a carico delle Parti. Per quanto attiene la strategia generale della politica dei trasporti, le Parti contraenti si impegnano sia ad attuare una gestione razionale e sicura dei trasporti nel contesto di una rete di trasporti integrata, coordinata e transfrontaliera, che a realizzare verifiche di opportunità, valutazioni dell'impatto ambientale e analisi dei rischi nel caso di grandi costruzioni, trasformazioni sostanziali o potenziamento delle infrastrutture di trasporto esistenti. In particolare è previsto l'impegno ad effettuare consultazioni preventive con le Parti nel caso di infrastrutture aventi un significativo impatto transfrontaliero, fatte salve le opere già decise al momento dell'approvazione del Protocollo.
      Per quanto attiene alle misure tecniche, le Parti contraenti si impegnano a promuovere l'istituzione e il potenziamento di sistemi di trasporto pubblico ecocompatibile e orientati agli utenti, a sfruttare la particolare idoneità della ferrovia per soddisfare la domanda di trasporto a lunga distanza e al fine di un migliore sfruttamento della rete ferroviaria (per il trasporto su rotaia) per la valorizzazione economica e turistica del territorio alpino; inoltre provvederanno a potenziare la navigazione al fine della riduzione della quota di transito terrestre del trasporto merci, ad astenersi dalla costruzione di nuove strade di grande comunicazione per il trasporto transalpino e a realizzare progetti stradali di grandi comunicazione per il trasporto intraalpino solo a patto che siano osservate le condizioni richieste dall'articolo 11, comma 2. Tra gli impegni concernenti le misure tecniche sono previste anche la riduzione per quanto possibile dell'impatto ambientale e acustico prodotto dal traffico aereo, la limitazione
 

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e, all'occorrenza, il divieto del lancio da aeromobili all'esterno di aerodromi, il miglioramento del sistema dei trasporti pubblici che collega gli aeroporti siti nelle vicinanze delle Alpi con le diverse regioni alpine, per poter fare fronte alla domanda di trasporto aereo senza aumentare la pressione sull'ambiente. Inoltre le Parti si impegnano a valutare gli effetti prodotti sul settore dei trasporti dalle installazioni di nuovi impianti turistici e ad adottare, all'occorrenza, provvedimenti di precauzione e di compensazione, a creare e a conservare zone di bassa intensità di traffico o vietate al traffico, nonché a realizzare località turistiche vietate al traffico e tutte le misure atte a favorire l'accesso e il soggiorno dei turisti senza automobile e, infine, ad applicare il principio di causalità e a sostenere l'applicazione di un sistema di calcolo capace di individuare i costi di infrastruttura e quelli esterni, allo scopo di riuscire a introdurre progressivamente sistemi di tassazione che permettano di coprire in modo equo i costi reali.
      Per quello che, invece, riguarda il monitoraggio e il controllo, il Protocollo prevede un elenco di impegni specifici.
      Il Protocollo aggiuntivo «Composizione delle controversie» è stato approvato nel corso della VI Conferenza delle Alpi, tenutasi a Lucerna il 30-31 ottobre 2000. L'obiettivo del Protocollo, che le Parti contraenti si impegnano a perseguire, è quello di creare una procedura da seguire nel caso in cui, tra due o più Parti contraenti, insorga una controversia relativamente all'interpretazione oppure all'applicazione della Convenzione o di un suo Protocollo attuativo. Questo relativo alla composizione delle controversie è un Protocollo aggiuntivo ai dodici già previsti, che nasce dall'idea di colmare il vuoto lasciato dal dettato normativo della Convenzione per la protezione delle Alpi proprio in relazione alla possibilità che tra due o più Parti contraenti nasca una controversia rispetto all'interpretazione o all'attuazione della Convenzione stessa.
      Durante la XIV legislatura la ratifica e l'esecuzione dei nove Protocolli è già stata sottoposta all'esame delle Camere. L'iter legislativo purtroppo non è stato concluso, essendosi prolungato a seguito delle «navette» tra Camera dei deputati e Senato della Repubblica dovute alle modifiche apportate all'elenco dei Protocolli da ratificare. In particolare, sull'opportunità della ratifica del Protocollo «Trasporti» i due rami del Parlamento non erano concordi.
      Visto che con l'apposizione della firma a tutti i Protocolli attuativi della Convenzione l'Italia si è assunta l'onere della ratifica degli stessi e considerati la delicatezza e il valore strategico, economico e naturalistico del territorio alpino, sembra doveroso procedere finalmente all'adempimento di questo impegno assunto sul piano internazionale. Pertanto confidiamo in una celere approvazione della presente proposta di legge.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991:

          a) «Protocollo nell'ambito delle foreste montane», fatto a Brdo il 27 febbraio 1996;

          b) «Protocollo nell'ambito della pianificazione territoriale e dello sviluppo sostenibile» fatto a Chambéry il 20 dicembre 1994;

          c) «Protocollo mell'ambito composizione delle controversie» fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000;

          d) «Protocollo nell'ambito della difesa del suolo» fatto a Bled il 16 ottobre 1998;

          e) «Protocollo nell'ambito dell'energia», fatto a Bled il 16 ottobre 1998;

          f) «Protocollo nell'ambito della protezione della natura e della tutela del paesaggio, con allegati» fatto a Chambéry il 20 dicembre 1994;

          g) «Protocollo nell'ambito dell'agricoltura di montagna, con allegato», fatto a Chambéry il 20 dicembre 1994;

          h) «Protocollo nell'ambito del turismo» fatto a Bled il 16 ottobre 1998;

          i) «Protocollo nell'ambito dei trasporti», fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000.

      2. Piena ed intera esecuzione è data ai Protocolli di cui al comma 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dal capitolo V dei Protocolli di cui alle lettere a), b), d), e), f), g), h) e i) e dall'articolo 16 del

 

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Protocollo di cui alla lettera c) del medesimo comma 1.
      3. Lo Stato, le regioni e gli enti locali provvedono all'adozione degli atti e delle misure previsti dai Protocolli di cui al comma 1, secondo le rispettive competenze, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 403, sulle attribuzioni della Consulta Stato-regioni dell'Arco alpino, convocata e presieduta dal Ministro per gli affari regionali.

Art. 2.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 462.765 euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

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