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PDL 157

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 157



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MAZZOCCHI

Modifiche al codice civile concernenti
la disciplina degli agenti di assicurazione

Presentata il 28 aprile 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge, principalmente con la sostituzione dell'articolo 1753 del codice civile, tende a garantire alla categoria degli agenti di assicurazione un lavoro continuo e duraturo che porterebbe ad investimenti diretti con conseguente notevole richiesta di manodopera impiegatizia.
      È chiaro che se la categoria sarà serena sul suo futuro professionale ed imprenditoriale, potrà garantire enormi possibilità di lavoro investendo energie e risorse nel medio e lungo periodo. Viceversa se analizziamo il vistoso peggioramento del rapporto contrattuale di agenzia, assoggettato a tagli provvigionali, a scorpori e ad affiancamenti imposti, ci si rende presto conto che questi professionisti con un budget di circa 40 miliardi di euro l'anno saranno costretti a ridurre il personale, creando così una forte disoccupazione nel settore.
      Pertanto, affinché si possa realizzare un obiettivo comune, bisognerà introdurre un criterio gerarchico tra quanto previsto dal codice civile sul rapporto di agenzia in generale, quello espresso alle agenzie di assicurazioni, e la contrattazione collettiva. L'articolo 1 della presente proposta di legge limita il potere delle compagnie assicuratrici di modificare a proprio arbitrio le regole del rapporto di agenzia, ma soprattutto l'inserimento della disposizione dell'articolo 1753-quater del codice civile darebbe certezza e continuità di lavoro.
      L'articolo 2 fa riferimento a quanto già previsto dall'Unione europea riguardo alle clausole vessatorie, mentre gli articoli 3 e 4 introducono il concetto di sindacalismo ed associativismo democratico nel settore assicurativo.
      Infine, gli articoli 5, 6, e 7 prevedono la diversificazione del mandato a società di capitali, di persone e commerciali.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche al codice civile).

      1. Al titolo III del libro quarto del codice civile, dopo le parole: «Capo X - Del contratto di agenzia» sono aggiunte le seguenti: «Sezione I - Disposizioni generali».
      2. Dopo l'articolo 1752 del codice civile è inserita la seguente sezione: «Sezione I-bis - Degli agenti di assicurazione», composta dall'articolo 1753, come sostituito dal comma 3 del presente articolo, e dagli articoli da 1753-bis a 1753-quinquies, introdotti dal comma 4 del presente articolo.
      3. L'articolo 1753 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 1753 - (Agenti di assicurazione) - Al rapporto di agenzia, quando abbia per oggetto la conclusione di contratti di assicurazione, si applicano le disposizioni della sezione I, per quanto non disciplinato dalla presente sezione. Le disposizioni della presente sezione non sono derogabili da patti contrari».

      4. Dopo l'articolo 1753 del codice civile sono inseriti i seguenti:

      «Art. 1753-bis (Patti di deroga del diritto di esclusiva) - È nullo qualsiasi patto, stipulato anche successivamente alla conclusione del contratto di agenzia, che produca effetti liberatori dagli obblighi di esclusiva, liberando anche l'altra parte. L'esercizio delle facoltà di rinuncia al diritto di esclusiva da parte dell'agente non può comunque costituire giusta causa o giustificato motivo di recesso del preponente. Se è pattuita deroga o rinuncia all'esclusiva territoriale, il preponente è comunque tenuto a garantire parità di trattamento tra gli agenti e gli altri intermediari, con particolare riguardo alle provvigioni e alle condizioni contrattuali offerte agli assicurati.

 

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      Art. 1753-ter - (Consenso dell'agente a modificazioni del rapporto) - Riduzioni del territorio dell'agente e riduzioni o trasferimenti del suo portafoglio da parte del preponente non sono efficaci se l'agente non ha espresso il proprio consenso per iscritto, fermo restando il diritto ad un equo indennizzo stabilito negli accordi collettivi.
      Le modificazioni alla organizzazione territoriale o la rinuncia delle agenzie non possono comportare risoluzione dei rapporti in essere con gli agenti in carica, se non previo loro consenso scritto.

      Art. 1753-quater - (Recesso illecito) - È nullo il recesso determinato da motivi diversi dalla giusta causa, con possibilità di accordo tra le parti.

      Art. 1753-quinquies - (Conseguenze del recesso) - Nei casi di recesso l'agente può rifiutare la sostituzione del preavviso con la relativa indennità e ha diritto, anche nel caso di recesso per giusta causa, ad essere assistito nelle operazioni di riconsegna da rappresentanti dell'associazione sindacale cui aderisce o a cui conferisce apposito mandato. Ha altresì diritto alla corresponsione della indennità di fine rapporto entro il termine perentorio di tre mesi dalla sua cessazione».

Art. 2.
(Clausole vessatorie).

      1. Le clausole vessatorie sono inefficaci se apposte a contratti di agenzia, concessione di vendita o ad altri contratti stipulati per la distribuzione di beni, promozioni di affari e prestazioni di servizi.

Art. 3.
(Contrattazione collettiva).

      1. I contratti collettivi prevedono procedure ed organismi di consultazione tra le imprese assicuratrici ed i rappresentati delle organizzazioni sindacali degli agenti

 

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di assicurazione maggiormente rappresentative.
      2. La maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali, ai sensi del comma 1, è dedotta dalla consistenza associativa delle medesime, nonché dal consenso elettorale ricevuto dalle stesse organizzazioni ove abbiano presentato candidati per l'elezione dei rappresentanti degli agenti negli organi dell'albo degli agenti di assicurazione.

Art. 4.
(Efficacia degli accordi collettivi).

      1. In mancanza di diverse procedure di verifica dei risultati della contrattazione collettiva, previste dagli stessi accordi sindacali, gli accordi nazionali ed aziendali entrano in vigore decorso un mese dalla data della loro sottoscrizione, salvo che, entro tale termine, non sia stato richiesto da almeno il 20 per cento dei destinatari un referendum confermativo.
      2. L'accordo è inefficace se non è approvato dalla maggioranza dei votanti.

Art. 5.
(Società agenziali).

      1. Le disposizioni degli articoli 1, 2, 3 e 4 si applicano anche agli agenti di assicurazione costituiti in forma di società di capitali o di persone.
      2. Le società di cui al comma 1 possono associarsi ed essere rappresentate dalle organizzazioni sindacali degli agenti di assicurazione, esercitando i poteri e le prerogative previsti per gli iscritti dagli statuti.

Art. 6.
(Applicabilità dell'articolo 409 del codice di procedura civile).

      1. Le disposizioni dell'articolo 409 del codice di procedura civile si applicano alle

 

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agenzie costituite in forma di società di persone, purché la maggioranza dei soci partecipi ed attenda personalmente all'attività di agenzia.

Art. 7.
(Società di persone).

      1. Qualora il mandato di agenzia sia affidato ad una società di persone, si osservano, a tutela dell'affidamento delle parti, le disposizioni del presente articolo.
      2. Nella successione della società di persone nella gestione dell'agenzia ad un agente o coagente divenuto socio della società subentrante, il rapporto di agenzia si considera unico ed ininterrotto ai fini dell'efficacia e dell'applicabilità degli istituti previsti da accordi collettivi.
      3. Nel caso di mutamento della composizione della società, la compagnia assicuratrice preponente ha diritto di recedere dal rapporto con preavviso e per giustificato motivo, qualora mutino le persone dei soci che detenevano la maggioranza delle quote.
      4. Il socio al quale non siano addebitabili comportamenti illegittimi costituenti causa di recesso del preponente, e riferibili a fatto e colpa di altri soci, ha diritto all'integrale percezione delle competenze di fine rapporto, in proporzione alla sua quota sociale.


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