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PDL 163

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 163



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MAZZOCCHI

Modifica all'articolo 17 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, in materia di esenzione dal pagamento dell'imposta sulla pubblicità effettuata con insegne luminose

Presentata il 28 aprile 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La problematica relativa alle disposizioni sulle esenzioni per le insegne luminose è già stata affrontata in numerosi dibattiti e in precedenti provvedimenti adottati dal Governo.
      Le insegne luminose, oltre a costituire una forte spesa per gli operatori del commercio e dell'imprenditoria in genere, per anni sono state oggetto di grande confronto fra le confederazioni di settore e le amministrazioni locali.
      Infatti, da parte delle stesse confederazioni si è sempre sostenuta la grande funzione sociale che possono avere le insegne luminose nei piccoli centri e nelle periferie urbane dove, attraverso le illuminazioni delle insegne, si rende più vivibile la città e si dà più sicurezza alla comunità.
      La proposta di legge che sottoponiamo alla vostra attenzione si compone di soli due articoli: con l'articolo 1 si estende a tutte le insegne luminose l'esenzione dal pagamento della imposta; con l'articolo 2 si affida al Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive, il compito di reperire fondi che sostituiscano gli importi fino ad oggi incassati dalle amministrazioni locali attraverso l'imposizione del tributo. È da evidenziare, inoltre, che l'ammontare complessivo di tali minori entrate è minimo, in quanto il provvedimento riguarda non più di 700.000 operatori, esclusi dal precedente intervento.
      Onorevoli colleghi, siamo certi che questo provvedimento troverà adesione da parte del Parlamento perché è volto non soltanto a riequilibrare una disparità ingiustificata che si è venuta a creare ma, soprattutto, a dare una risposta positiva alle istanze avanzate da migliaia di cittadini per una maggiore vivibilità e sicurezza delle nostre città.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il comma 1-bis dell'articolo 17 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è sostituito dal seguente:

      «1-bis. L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono».

Art. 2.

      1. Le minori entrate derivanti dalle disposizioni dell'articolo 17, comma 1-bis, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, sono integralmente rimborsate ai comuni dallo Stato secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.


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