Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 169

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 169



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MAZZOCCHI

Disposizioni in materia di regime concessorio del demanio fluviale e lacuale

Presentata il 28 aprile 2006


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - È in stallo da oramai troppo tempo la questione relativa alle concessioni e tariffe demaniali fluviali e lacuali, mentre la legge 16 marzo 2001, n. 88, ha consentito l'avvio del riordino del regime concessorio del demanio marittimo.
      Infatti, con il comma 2 dell'articolo 10 della citata legge, che sostituisce il comma 2 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, viene stabilito che: «Le concessioni di cui al comma 1, indipendentemente dalla natura o dal tipo degli impianti previsti per lo svolgimento delle attività, hanno durata di sei anni. Alla scadenza si rinnovano automaticamente per altri sei anni e così successivamente ad ogni scadenza, fatto salvo il secondo comma dell'articolo 42 del codice della navigazione».
      Con questo dispositivo si rimuove la precarietà della concessione assicurando, nel contempo, continuità con certezza del canone indispensabile per accedere, da parte delle imprese, ai finanziamenti nazionali e comunitari non inferiori a dieci anni.
      La presente proposta di legge prevede, all'articolo 1, che per tutti i beni del demanio idrico destinati all'esercizio delle attività elencate al comma 1 dell'articolo 01 del citato decreto-legge n. 400 del 1993 si applichino gli stessi termini concessori previsti dal comma 2 dell'articolo medesimo, come modificato dall'articolo 10 della citata legge 16 marzo 2001, n. 88.
      Con questa disposizione si estende automaticamente a tutti gli altri beni del demanio idrico lo stesso trattamento riservato al demanio marittimo, che è soltanto una parte, anche se la più cospicua, del demanio idrico.
 

Pag. 2


      Poiché si parla di termini concessori e non di condizioni concessorie risulta evidente che il rinvio all'articolo 10 della legge n. 88 del 2001 opera soltanto per i tempi di durata della concessione e non anche per le modalità di revoca che l'articolo 42 del codice della navigazione, richiamato dal suindicato articolo 10, prevede essenzialmente per le esigenze dell'uso del mare.
      Con l'articolo 2 della proposta si prevede che i canoni per concessioni con finalità turistico-ricreative di aree e pertinenze demaniali lacuali e fluviali siano determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nel rispetto di criteri direttivi definiti dalla stessa norma (classificazione aree e pertinenze, articolazione delle misure dei canoni e determinazione di alcune misure base dei canoni per aree scoperte, aree occupate con impianti di facile rimozione, aree occupate da pertinenze demaniali).
      Si richiede l'approvazione della presente proposta di legge non soltanto per rimediare ad una dimenticanza della legge n. 88 del 2001 ma anche, e soprattutto, perché attraverso questi due articoli il legislatore vuole farsi interprete di tutte quelle esigenze di migliaia di aziende ricettive e di pubblici esercizi che con le loro attività su terreni demaniali fluviali e lacuali possono, attraverso la certezza di un regime concessorio, guardare con più fiducia al loro futuro per una ripresa economica di moltissime località del Paese, contribuendo in maniera qualificata ad una ricezione sempre maggiore del turismo nazionale e internazionale.
 

Pag. 3


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. A tutti i beni del demanio idrico destinati all'esercizio delle attività elencate al comma 1 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, si applicano gli stessi termini concessori previsti dal comma 2 del medesimo articolo, come modificato dall'articolo 10 della legge 16 marzo 2001, n. 88.

Art. 2.

      1. I canoni per concessioni con finalità turistico-ricreative di aree e pertinenze demaniali lacuali e fluviali sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nel rispetto dei seguenti criteri direttivi:

          a) classificazione aree e pertinenze;

          b) articolazione delle misure dei canoni e determinazione di alcune misure base dei canoni per aree scoperte;

          c) aree occupate con impianti di facile rimozione;

          d) aree occupate da pertinenze demaniali.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su