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PDL 284

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 284



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PEZZELLA

Istituzione del difensore civico nazionale per l'ambiente

Presentata il 28 aprile 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La legge 8 luglio 1986, n. 349, nota anche come legge istitutiva del Ministero dell'ambiente, segna una tappa importante nella nostra legislazione.
      Essa riconosce il diritto di cittadinanza alle associazioni ambientaliste più importanti, le quali da associazioni di mera promozione e tutela dell'ambiente, da quel momento vengono chiamate a far parte del Consiglio nazionale per l'ambiente, organo di consulenza del Ministero dell'ambiente. La stessa legge introduce anche una nuova nozione: quella di danno ambientale.
      La legge afferma che qualunque fatto doloso o colposo che arrechi danno all'ambiente obbliga il responsabile al risarcimento nei confronti dello Stato; la previsione è di fondamentale importanza dato che di danno ambientale, prima dell'approvazione della predetta legge, non si era neanche discusso.
      Solo dalla metà degli anni '60 il nostro legislatore non ha potuto esimersi dal considerare il problema dell'ambiente, di fronte alle crescenti istanze di tutela di beni essenziali per l'uomo, quali aria, acqua, fauna, verde, mare, poiché tali beni erano minacciati dall'uso di mezzi meccanici.
      Il problema si è determinato in virtù dello straordinario progresso tecnico stimolato dalla seconda guerra mondiale, che ha però portato con sé un uso errato dei mezzi tecnici che, allarmando le coscienze, ha posto in rilievo la necessità di tutelare l'ambiente dalle «aggressioni» provocate dallo sviluppo.
      In Italia si è cercato di risolvere la questione ambientale con normative specifiche, come la «legge antismog» a tutela dell'aria, legge n. 615 del 1966.
      Di protezione ambientale si è poi parlato genericamente nel decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977,
 

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ma anche in tale norma in modo molto limitato. Si può pertanto affermare che di tutela dell'ambiente si è realmente iniziato a parlare solo a metà degli anni '80.
      Alla Corte costituzionale va il merito di aver operato la distinzione tra ambiente in quanto tale e le sue componenti.
      In effetti, il fatto che i singoli beni che compongono il nostro ambiente possano essere oggetto di separata fruizione e tutela non impedisce di considerare la natura dell'ambiente come un bene unitario oggetto di autonoma considerazione.
      Dalla compromissione dell'ambiente come bene unico si determina la responsabilità del soggetto autore di danni nei suoi confronti.
      Il risarcimento previsto in questi casi è il risarcimento specifico, consistente nel ripristino dello stato dei luoghi. Quando ciò non è possibile, il risarcimento è dovuto sotto forma di risarcimento economico stabilito dal giudice tenendo conto della gravità della colpa e del costo per il ripristino dei luoghi. Il risarcimento è, comunque, una sanzione penale. Inoltre, come stabilito dalla Corte di cassazione, l'esercizio dell'azione civile per danno ambientale è riservato allo Stato o agli enti territoriali, e, pertanto, le associazioni ambientaliste non sono legittimate ad intraprenderla. Ad esse è consentito solo di intervenire, in maniera generica, per segnalare eventuali danni.
      Tuttavia, non basta che una fattispecie come il danno ambientale sia introdotta da una legge: occorre che vi sia un soggetto che chieda l'applicazione della fattispecie. Da qui l'esigenza di istituire un organo legittimato ad esercitare l'azione civile di danno ambientale. La presente proposta di legge mira, pertanto, ad istituire la figura autonoma del difensore civico ambientale come garante dell'esercizio dell'azione civile per danno ambientale e ad attribuire a tale organo compiti di prevenzione dei danni in oggetto.
      La presente proposta di legge, inoltre, stabilisce quale requisito per rivestire le funzioni di difensore civico nazionale per l'ambiente l'avere ricoperto la carica di consigliere di Corte di cassazione o del Consiglio di Stato o della Corte dei conti. Ciò allo scopo precipuo di utilizzare soggetti che per la loro esperienza professionale possano affrontare situazioni di rilievo giuridico.
      La presente proposta di legge mira a porre il nostro Paese al livello degli altri Paesi europei, nei quali tali tematiche da tempo sono affrontate.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È istituito il difensore civico nazionale per l'ambiente al quale sono attribuiti compiti di promozione dell'azione di risarcimento del danno ambientale in sede civile e penale, nonché di segnalazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio dei comportamenti e degli interventi che possono arrecare danni all'ambiente.

Art. 2.

      1. Il difensore civico nazionale per l'ambiente è nominato dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, d'intesa tra loro, sentito il parere del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, tra coloro che hanno ricoperto la carica di consigliere di Corte di cassazione, del Consiglio di Stato o della Corte dei conti.

Art. 3.

      1. Il difensore civico nazionale per l'ambiente dura in carica cinque anni e non può esercitare durante il mandato alcuna attività professionale.
      2. All'atto di accettazione della nomina, il difensore civico nazionale per l'ambiente, se magistrato, viene collocato fuori ruolo.
      3. Al difensore civico nazionale per l'ambiente è attribuito il trattamento economico spettante al procuratore generale presso la Corte di cassazione.

Art. 4.

      1. L'ufficio del difensore civico nazionale per l'ambiente ha sede in Roma.

 

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Art. 5.

      1. Per l'espletamento dei suoi compiti il difensore civico nazionale per l'ambiente si avvale di assistenti territoriali da lui direttamente nominati.
      2. Gli assistenti territoriali cessano dal loro incarico alla scadenza del mandato del difensore civico nazionale per l'ambiente.
      3. La retribuzione spettante agli assistenti territoriali è pari al 70 per cento della retribuzione riconosciuta al difensore civico nazionale per l'ambiente.

Art. 6.

      1. Il difensore civico nazionale per l'ambiente e gli assistenti territoriali intervengono, di propria iniziativa o su istanza di terzi, in caso di danno ambientale nonché nelle situazioni di potenziale pericolo per l'integrità dell'ambiente.

Art. 7.

      1. Il difensore civico nazionale per l'ambiente e gli assistenti territoriali promuovono periodicamente incontri con le organizzazioni di volontariato, con le associazioni ambientaliste e con gli enti morali impegnati nel settore della tutela dell'ambiente. Il difensore civico e gli assistenti territoriali possono, altresì, ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 1:

          a) svolgere indagini e ricerche;

          b) richiedere informazioni a soggetti pubblici e privati;

          c) accedere agli uffici pubblici e privati;

          d) esaminare e fare copie dei documenti ritenuti necessari ai fini della loro attività.

      2. I soggetti e gli uffici pubblici e privati di cui al comma 1, lettere b) e c), sono

 

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tenuti a fornire le informazioni e i documenti richiesti entro il termine di due mesi dalla data della relativa richiesta.
      3. Qualora il termine di cui al comma 2 non sia rispettato, il difensore civico nazionale per l'ambiente e gli assistenti territoriali possono richiedere che sia promossa l'azione disciplinare nei confronti del soggetto inadempiente.

Art. 8.

      1. Il difensore civico nazionale per l'ambiente presenta al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sull'attività svolta.
      2. Della relazione di cui al comma 1 deve essere data pubblicità a mezzo stampa.

Art. 9.

      1. Le spese di funzionamento dell'ufficio del difensore civico nazionale per l'ambiente nonché le spese per gli assistenti territoriali sono poste a carico di una apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

Art. 10.

      1. Le norme concernenti la definizione delle strutture e le modalità dell'attività del difensore civico nazionale per l'ambiente e degli assistenti territoriali sono stabilite con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

Art. 11.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.    
    


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