|
|
CAMERA DEI DEPUTATI
|
N. 374 |
l'«esclusività» dell'oggetto della SGR che istituisce o gestisce fondi speculativi;
l'ammontare minimo di sottoscrizione di ciascuna quota pari a 500.000 euro;
il numero massimo di partecipanti al fondo pari a 200;
il divieto di sollecitazione all'investimento per quanto concerne il collocamento delle quote del fondo;
il divieto di frazionamento delle quote;
la massima autonomia negoziale nella definizione delle strategie di investimento e delle tecniche di operatività, consistenti nella possibilità di operare investimenti in deroga ai limiti e ai divieti previsti dalla Banca d'Italia (cosiddette norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio). In particolare permane la possibilità di effettuare vendite allo scoperto, facendo uso della leva finanziaria nonché di investire in strumenti finanziari derivati su qualsiasi mercato.
In generale le creazione dei fondi speculativi (hedge funds, nel lessico internazionale) va ricondotta alla costante innovazione dei mercati e dei prodotti finanziari. Sviluppatisi inizialmente nel mercato statunitense, attualmente si assiste anche in Europa alla crescita di mercato per tali fondi con un incremento annuo stimato in circa 50 miliardi di euro.
Nonostante il crescente interesse cui si è accennato, deve rilevarsi che all'istituzione di tali fondi non ha fatto seguito un significativo aumento della «raccolta» a causa di una serie di fattori causali:
il limite minimo di sottoscrizione (ingresso) elevato e l'«esiguo» numero massimo di sottoscrittori;
il divieto normativo di «frazionamento» delle quote che rendono (almeno a livello interpretativo) impossibile l'inserimento delle stesse nelle gestione di patrimoni individuali;
l'attuale impossibilità - dichiarata dalla Banca d'Italia - di creare prodotti finanziari indicizzati ai fondi speculativi.
I «vincoli» operativi sopra indicati troverebbero sostanzialmente motivazioni nelle seguenti rispettive considerazioni:
i fondi speculativi «sono» prodotti ad elevato grado di rischio e pertanto «poco» adatti ad investitori non professionali o non adeguatamente qualificati;
il divieto di frazionamento della quota non consente l'imputabilità della stessa in patrimoni gestiti di distinta titolarità;
il limitato grado di trasparenza e di liquidità dei fondi non è compatibile con l'interesse di tutela del mercato mobiliare e degli investitori.
In realtà, da un punto di vista economico, la maggioranza dei fondi hedge sul mercato presenta una bassa volatilità e rendimenti non correlati all'andamento dei mercati finanziari.
A tal proposito è necessario sottolineare che la stessa denominazione di fondo «speculativo» scelta dal legislatore italiano per dare introduzione nell'ordinamento nazionale ai fondi hedge - che peraltro non coincide con la traduzione letterale del nome anglosassone: infatti un fondo hedge è anche e soprattutto un fondo con caratteristiche di «protezione» - si rivela fuorviante e dovrebbe essere più correttamente sostituito con una diversa accezione, quale ad esempio, «alterativo».
Al contempo, il frazionamento della quota non violerebbe il principio di tutela del risparmiatore «non professionale»; le scelte di investimento sarebbero infatti effettuate da operatori qualificati. Pertanto sia SIM, che SGR o banche, specializzate nella gestione di portafogli individuali di investimento potrebbero acquisire quote del fondo speculativo e frazionarle in più patrimoni gestiti senza ledere la
inserirsi in una fase di elevata liquidità del sistema bancario italiano (grazie, in particolare, agli effetti prodotti dalla normativa sullo «scudo fiscale»), con diversificazione delle forme possibili di investimento a tutela del pubblico risparmio;
favorire una crescita del settore bancario e finanziario e dei suoi operatori;
incrementare il gettito fiscale interno connesso alla tassazione dei proventi rivenienti delle diverse forme di investimento connesse ai fondi speculativi (tassazione sui proventi del fondo; tassazione sui proventi delle gestioni individuali alimentate dagli investimenti nei fondi speculativi; tassazione sui proventi dei prodotti finanziari indicizzati ai fondi speculativi).
Alla luce di quanto precede, si ritiene che le possibili «vie di intervento» per la modifica della disciplina dei fondi speculativi devono esser indirizzate a:
1) ridurre il limite minimo di investimento nei fondi speculativi e contestualmente aumentare il numero dei sottoscrittori. La soluzione proposta consiste: nell'innalzamento del numero massimo di sottoscrittori a 300 (ora 200), e nella riduzione a 250.000 euro (ora 500.000 euro) del limite minimo di investimento nel fondo per tutte le categorie di investitori;
2) ammettere la possibilità di frazionamento delle quote nelle ipotesi in cui le stesse fossero acquisite da SIM, SGR, banche o da altri operatori abilitati al servizio di gestione di portafogli di investimento individuali (articolo 1, comma 5, lettera d), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo n 58 del 1998 per essere immesse nei diversi patrimoni in gestione;
3) rendere possibile l'emissione di strumenti finanziari indicizzati ai fondi speculativi a condizione che i regolamenti di tali fondi soddisfino specifici requisiti di trasparenza, liquidità e controllo dei fondi, normativamente prescritti, e purché tali nuovi strumenti finanziari garantiscano il rimborso del capitale alle rispettive scadenze.
1. Le società di gestione del risparmio (SGR) possono istituire fondi di investimento alternativi il cui patrimonio è investito in beni, anche diversi da quelli individuati nell'articolo 4, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 24 maggio 1999, n. 228, e successive modificazioni, in deroga alle norme prudenziali di contenimento e frazionamento dal rischio stabilite dalla Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), numero 2), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
2. Il numero dei soggetti che partecipano a ciascun fondo di investimento alternativo non può superare le 300 unità.
3. L'ammontare minimo di ciascuna sottoscrizione di fondi di investimento alternativi non può essere inferiore a 250 mila euro.
4. Le quote dei fondi di investimento alternativi non possono essere oggetto di sollecitazione all'investimento.
5. Il regolamento del fondo di investimento alternativo deve menzionare il grado di rischiosità e la circostanza che esso avviene in deroga ai divieti e alle norme prudenziali sul contenimento e frazionamento del rischio stabiliti dalla Banca d'Italia.
6. Nel regolamento del fondo sono indicati i beni oggetto dell'investimento e le modalità di partecipazione con riferimento all'adesione dei partecipanti e al rimborso delle quote.
7. I fondi di investimento alternativi devono essere istituiti e gestiti, ai sensi dell'articolo l, comma 1, lettere n) e o), del testo unico di cui al decreto legislativo 24
a) il fondo di investimento alternativo deve essere istituito e gestito da una SGR di diritto italiano;
b) il regolamento del fondo di investimento alternativo deve prevedere una cadenza almeno settimanale per quanto concerne la periodicità di sottoscrizione, di rimborso e di calcolo della quota del fondo;
c) il regolamento del fondo deve prevedere che il calcolo della quota sia effettuato
d) deve essere garantita idonea trasparenza degli investimenti effettuati dal fondo mediante conoscenza giornaliera di tutte le posizioni con la relativa valorizzazione effettuate anche da un soggetto non indipendente;
e) nell'ipotesi in cui, ai sensi del regolamento, il fondo di investimento alternativo possa investire in altri organismi di investimento alternativi di diritto estero, è necessario che tali ultimi organismi siano sottoposti ad idonea certificazione da parte di una primaria società di revisione e che rispondano alle condizioni di cui alle lettere b), c) e d).
11. In sede di richiesta di autorizzazione del relativo regolamento alla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 39, commi 3 e 3-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, deve essere chiaramente specificato che il fondo di investimento alternativo è dedicato all'emissione di titoli di debito indicizzati al fondo stesso. Il titolo di debito indicizzato ad un fondo di investimento alternativo deve comunque garantire la restituzione del proprio valore nominale alla scadenza.
12. I titoli di debito di cui al comma 11 assumono la specifica denominazione di «investimenti alternativi».
1. Restano fermi le disposizioni di cui all'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, il regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 24 maggio 1999, n. 228, e successive modificazioni, salvo quanto previsto all'articolo 3 della presente legge, e il provvedimento della Banca d'Italia 14
1. L'articolo 16 del regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 24 maggio 1999, n. 228, e successive modificazioni, è abrogato.
|