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PDL 471

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 471



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PEZZELLA

Agevolazioni fiscali per la tutela del patrimonio boschivo

Presentata il 4 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Il patrimonio boschivo nazionale subisce un naturale depauperamento dovuto ad assenza di manutenzione da parte dei proprietari ovvero al verificarsi di incidenti, dolosi e no, che distruggono ancora di più il territorio, a causa della incuria in cui molta parte di esso è lasciata.
      Il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che dal 1o gennaio 2007 sarà sostituito dal regolamento CE n. 1698/2005, ha introdotto una serie di agevolazioni per i proprietari di unità rurali che ricomprendono nel proprio ambito porzioni di territorio adibito alla forestazione. Ma l'applicazione della normativa comunitaria è complicata e farraginosa e assolutamente non esaustiva.
      La presente proposta di legge prevede un sistema di deducibilità atto a favorire la conservazione e la corretta manutenzione delle aree forestali e l'esclusione dai benefici di coloro che hanno provocato volontariamente la distruzione del patrimonio boschivo nel proprio fondo.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. I proprietari di unità rurali nei cui ambiti ricadono zone forestali possono dedurre dal reddito imponibile, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, il 10 per cento delle spese effettivamente sostenute al fine di provvedere al mantenimento o al rimboschimento delle stesse unità.

Art. 2.

      1. Il beneficio fiscale di cui all'articolo 1 non si applica nei confronti dei proprietari che hanno provocato incendi dolosi nelle loro unità rurali.
      2. Il beneficio fiscale di cui all'articolo 1 non si applica, altresì, quando le spese per le opere previste dal medesimo articolo 1 risultano superiori al valore dei redditi derivanti dall'unità rurale e dal relativo fondo ovvero dall'attività di impresa dell'azienda interessata.
      3. Nei confronti di imputati o di coimputati in procedimenti per incendio doloso o non doloso di zone forestali, l'erogazione del beneficio fiscale di cui all'articolo 1 è sospesa in attesa del giudizio definitivo.

Art. 3.

      1. I proprietari aventi diritto al beneficio fiscale di cui all'articolo 1 presentano apposita domanda al reparto del Corpo forestale dello Stato competente per territorio che, entro tre mesi dalla data di ricezione della domanda è tenuto a pronunciarsi su di essa, verificando il possesso dei requisiti prescritti. Decorso inutilmente tale termine, la domanda si intende accolta.

 

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Art. 4.

      1. Il beneficio fiscale di cui all'articolo 1 è applicabile una volta ogni cinque anni.

Art. 5.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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