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PDL 473

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 473


 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PEZZELLA

Modifiche al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, in materia di distribuzione territoriale degli investimenti effettuati dalle fondazioni bancarie

Presentata il 4 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La proposta di legge che si ha l'onore di sottoporre all'esame del Parlamento, intende evitare che si rinnovi la triste storia della emigrazione, dal sud al nord, delle risorse del Paese. Ieri emigravano i nostri padri, oggi potrebbero emigrare i nostri risparmi, inaridendo sempre di più le già limitate risorse del Mezzogiorno. Le regioni del nord si dolgono del fatto che le entrate tributarie vengono investite senza tener conto del territorio che le produce, ed a ciò dovrebbe porre rimedio il federalismo fiscale. Lo stesso metro, allora, deve valere per l'allocazione delle altre risorse finanziarie.
      Giova ricordare la relazione governativa all'articolo 11 della legge finanziaria per il 2002, n. 448 del 2001, dove si legge che «al 31 dicembre 2001 risultano esistenti 89 fondazioni di origine bancaria che detengono un patrimonio complessivo di circa 35,4 miliardi di euro (...). Oltre il 50 per cento di tale patrimonio è concentrato in cinque fondazioni (Fondazione Carialo, Fondazione Monte dei Paschi di Siena, Compagnia San Paolo, Fondazione Cassa di Risparmio di Roma, Fondazione Cassa di Risparmio di Verona), e per il 67 per cento è concentrato in dieci fondazioni (...). L'attività erogativa di ciascuna fondazione ha interessato quasi totalmente l'area territoriale di riferimento, all'interno della regione di appartenenza, (95 per cento del totale erogato, di cui il 79 per cento nella propria provincia). In conseguenza di questo stretto legame, e tenuto conto della distribuzione territoriale delle fondazioni (grande prevalenza al nord), le risorse che sono state erogate hanno interessato il nord per il 79,6 per cento, il centro Italia per il 17 per cento ed il Mezzogiorno per il 3,2 per cento».
 

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      Dunque, le fondazioni di origine bancaria investono nei territori nei quali hanno sede gli organi di governo delle stesse, senza alcun collegamento con il territorio che alimenta le risorse. In questo modo le fondazioni potrebbero anche diventare uno strumento per veicolare le risorse finanziarie in determinate aree del Paese, eludendo i divieti comunitari.
      La proposta di legge intende riequilibrare il sistema, pur prevedendo la possibilità di deroghe per la realizzazione di opere eccezionali.
      In altre parole, fino a questo momento, le fondazioni hanno destinato al sud una percentuale non superiore nel massimo al 3-5 per cento dei propri fondi, operando una vera e propria rapina delle risorse del sud. Questa proposta di legge si prefigge l'obiettivo di introdurre l'obbligo per le fondazioni di distribuire i loro fondi in misura percentuale alla raccolta economica e comunque in una misura non inferiore al 33 per cento delle erogazioni per il Mezzogiorno. In questa maniera, non solo si eviterà un ulteriore scippo perpetrato ai danni del sud, ma si offriranno nuove opportunità di sviluppo per l'economia del Mezzogiorno.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, come sostituito dall'articolo 11, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è aggiunto il seguente periodo: «In ogni caso, deve essere assicurato, in ciascuna regione, il mantenimento del rapporto tra la raccolta storica del risparmio e gli investimenti effettuati, secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1».
      2. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, come modificato dall'articolo 11, comma 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «A tale fine, la percentuale degli investimenti effettuati in ciascuna regione dell'Italia meridionale e insulare deve essere pari alla percentuale della raccolta del risparmio effettuata nella medesima regione e comunque non inferiore al 33 per cento delle erogazioni per tutto il Mezzogiorno e le isole. È possibile derogare ai limiti di cui al secondo periodo per investimenti destinati alla realizzazione di progetti di eccezionale rilevanza nazionale, riconosciuti come tali con legge, e per non più di tre esercizi consecutivi per decennio».


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