Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 493

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 493



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato RONCONI

Nuove norme per la parità tra le scuole statali
e non statali e in materia di «buoni scuola»

Presentata il 4 maggio 2006


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - L'articolo 33, secondo comma, della vigente Carta costituzionale, recita: «La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi».
      Spetta, dunque, al legislatore garantire e assicurare a tutti la realizzazione del diritto all'istruzione mediante un'agevole normativa che permetta il superamento di quell'egemonia culturale e di monopolio dello Stato sui servizi pubblici cui, da sempre, le scuole non statali debbono sottostare (dalla legge Casati del 1859, articoli 244 e 216, alla legge 19 gennaio 1942, n. 86, sull'apertura di istituzioni scolastiche non governative di istruzione secondaria).
      Organizzare l'attività scolastica non significa semplicemente emanare un insieme di norme che definiscono quale tipo di condotta è generalmente giusta, ma consiste invece nell'offrire direttive adeguate che permettano agli aventi diritto di realizzare la propria istruzione in scuole statali e no.
      Si tratta di riconfermare il principio costituzionale che intende offrire pari dignità scientifica a ogni tipo di scuola, superando il sistema italiano delle convenzioni, che parte dal presupposto che tutti i servizi pubblici sono per definizione statali. Questo è lo strumento principale della pianificazione e del soffocamento di ogni forma di competizione perchè opera per definizione in regime di monopolio: tutti i servizi pubblici sono istituiti dallo Stato!
      La presente proposta di legge vuole superare quell'impostazione ormai obsoleta che è conseguenza della vecchia visione risorgimentale, che voleva dare dignità di legge soltanto ai provvedimenti relativi alla scuola statale.
 

Pag. 2


      Sopprimere la concorrenza equivale a sopprimere la crescita culturale o, quanto meno, incanalarla in un vicolo cieco.
      Lo Stato non deve identificarsi con una teoria, neppure della scuola, ma deve essere neutrale nei confronti degli ideali di vita e delle fedi religiose. Lo Stato deve avere parametri neutrali nei confronti dei prodotti e dei metodi della città del sapere e dell'educazione.
      Da ciò deriva la necessità di istituzionalizzare il pluralismo competitivo delle teorie scientifiche e dei programmi metafisici di ricerca, come dell'insegnamento e dell'apprendimento nelle scuole, che sono le organizzazioni nelle quali tali processi vengono organizzati.
      In altre parole, è il principio della concorrenza ciò che garantisce, sia nel campo economico sia nel campo scientifico, superiori livelli di razionalità, nonché la possibilità di mettere in moto la macchina dei progresso attraverso il perfezionamento continuo delle soluzioni ideate.
      La presente proposta di legge introduce nel sistema scolastico italiano il principio della concorrenza, proponendo una forma graduale di introduzione del «buono scuola» al fine di garantire a ogni scuola pari dignità scientifica, permettendo così che la scelta tra scuole statali e non statali venga operata dagli aventi diritto secondo parametri che sono e debbono rimanere discrezionali.
      Finora tutti i progetti di rinnovamento restano all'interno di una vecchia controversia: se lo Stato debba agire o meno. Lo scopo della presente proposta di legge è quello di sostituire la vecchia e vaga idea con una nuova distinzione. Ci si è resi conto, infatti, che alcuni tipi di azioni governative possono risultare estremamente pericolosi. Si vuole quindi distinguere tra azioni legittime e azioni illegittime nella convinzione che l'attività del Governo è lecita fino a quando tende a non pianificare la competizione e interviene laddove la competizione non riesce ad arrivare; tutte le altre forme di attività governativa sono estremamente pericolose e forse talvolta illecite.
      Si è preferito, quindi, non toccare direttamente quanto fa parte del vecchio sistema e introdurre invece elementi di competizione, attraverso il riconoscimento di scuole indipendenti, abilitate all'accettazione dei buoni.
      A tale riconoscimento possono accedere sia le scuole statali sia quelle non statali a condizione che posseggano i requisiti previsti dalla legge.
 

Pag. 3


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Scuole indipendenti).

      1. Tutte le scuole sono indipendenti, siano esse statali o private.
      2. Si definisce scuola statale quella istituita ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, della Costituzione, per tutti gli ordini e gradi.
      3. Si definisce scuola privata quella istituita ai sensi dell'articolo 33, terzo comma, della Costituzione, per tutti gli ordini e gradi.
      4. Ogni scuola indipendente è retta da un direttore-gestore che ne è anche legale rappresentante.
      5. II direttore-gestore è titolare del governo della scuola erga omnes di tutte le decisioni che adotta.
      6. II direttore-gestore provvede al reclutamento del personale direttivo e docente secondo le modalità stabilite in appositi regolamenti, approvati ai sensi delle disposizioni dello statuto della scuola conforme ai princìpi costituzionali.

Art. 2.
(Gestione delle scuole statali).

      1. Gli aventi diritto all'istruzione possono scegliere qualsiasi scuola secondo il percorso educativo ritenuto più opportuno.
      2. L'istituzione e la gestione delle scuole statali sono regolate dalle norme generali sull'istruzione, contenute nella presente legge.
      3. Per la gestione delle scuole statali viene istituita una azienda autonoma.

 

Pag. 4


Art. 3.
(Buoni scuola).

      1. Le scuole statali e private sono abilitate all'accettazione di buoni scuola.
      2. Il buono scuola è un titolo negoziabile da spendere presso una scuola indipendente concesso annualmente a ogni studente.
      3. Il buono scuola non può essere inferiore all'85 per cento della spesa locale e statale media annua distribuita per ogni studente in base ai titoli di spesa e alla normativa locale e statale applicabile nel corso dell'esercizio finanziario precedente.
      4. I buoni scuola sono di ammontare identico per ogni studente e in qualsiasi classe considerata. Il direttore-gestore può chiedere fondi aggiuntivi per documentate necessità di trasporto per ragazzi con basso reddito e per necessità speciali dovute a situazioni di invalidità. Sono ammesse forme di assistenza supplementare pubblica e privata.
      5. I buoni scuola emessi dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca non costituiscono reddito soggetto a imposta. Lo studente è libero di scegliere qualsiasi scuola abilitata all'accettazione di buoni scuola e tale scelta non è soggetta ad alcun controllo.

Art. 4.
(Abilitazione all'accettazione dei buoni scuola).

      1. Le scuole pubbliche e private sono abilitate all'accettazione dei buoni scuola se possiedono i seguenti requisiti:

          a) uno statuto;

          b) un progetto educativo;

          c) specifici piani di studio.

      2. L'abilitazione all'accettazione dei buoni scuola è conferita con provvedimento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca che, accertata l'esistenza dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, conferisce altresì alla scuola la qualifica di indipendente.

 

Pag. 5


      3. Ogni scuola abilitata all'accettazione di buoni scuola deve pubblicare il suo bilancio annuale, dopo averlo preventivamente sottoposto alla revisione di una apposita commissione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, abilitata alla certificazione. Al bilancio pubblicato sono allegati i dati relativi alle iscrizioni.

Art. 5.
(Titoli di studio).

      1. Gli studenti che frequentano le scuole indipendenti sostengono l'esame finale per il conseguimento dei titolo legale di studio con prove coerenti con i piani di studio seguiti nella scuola.
      2. Le commissioni esaminatrici sono composte con criteri di reciprocità tra scuole indipendenti, statali e private.

Art. 6.
(Autorità garante del servizio scolastico e trasparenza amministrativa).

      1. Ai fini della tutela degli aventi diritto all'istruzione e della libera concorrenza, tra le scuole indipendenti, il servizio scolastico rientra tra le attività di competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni.
      2. Gli studenti e i loro genitori hanno pieno diritto di accesso a tutti i documenti della scuola per acquisire la conoscenza dei processi decisionali con l'unico limite, di cui all'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, circa la salvaguardia della riservatezza di terzi, garantendo peraltro agli interessati la visione degli atti la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.

 

Pag. 6


Art. 7.
(Autorizzazione all'accettazione di buoni per l'istruzione da parte delle scuole).

      1. Lo Stato non liquida buoni scuola alle scuole che assumono o difendono comportamenti contrari ai princìpi della Costituzione.
      2. Le spese per i buoni scuola emessi in base alla presente legge e gli eventuali risparmi derivanti dall'applicazione dalla legge stessa sono computati come finanziamento minimo per l'istruzione di base stabilito dalla legge.

Art. 8.
(Norme di attuazione).

      1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede a che, a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, i buoni scuola siano a disposizione di qualsiasi studente avente diritto.
      2. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione della presente legge, in conformità con le finalità e le disposizioni in essa contenute.

Art. 9.
(Norma finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e

 

Pag. 7

delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su