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PDL 597

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 597



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato LUCCHESE

Istituzione della zona franca industriale di Trapani

Presentata il 10 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Le «zone franche» sono strumento di fondamentale importanza per il rilancio industriale di una regione, anche per l'effetto trainante delle varie attività economiche che esse determinano. L'istituzione di una zona franca industriale esalta i flussi delle merci in uscita a vantaggio della bilancia commerciale dell'intera Nazione. L'investimento occorrente per l'istituzione di una zona franca industriale, pur essendo del tutto limitato, crea un effetto di incentivazione sull'afflusso di capitali privati nazionali ed esteri che non ha eguale in nessun altro tipo di intervento pubblico, così da pervenire con minima spesa al massimo risultato. I requisiti di flessibilità d'uso che caratterizzano la zona franca ne fanno un mezzo idoneo ad affrontare e risolvere situazioni di crisi endemiche e comportamenti distorti dell'investimento statale e l'uso di questo strumento è stato non solo ampiamente utilizzato, ma anche sottolineato e segnalato in ambito internazionale per risolvere i gravissimi problemi delle nazioni sottosviluppate e per rilanciare economicamente le zone depresse all'interno delle nazioni occidentali.
      Va inoltre considerato:

          a) che mediante la realizzazione delle zone franche vengono perseguiti i seguenti fini: piena occupazione; attrazione di investimenti e promozione dell'afflusso di valute pregiate; creazione delle condizioni di favore per investimenti di nuove tecnologie ed in generale di know-how; installazione di industrie manufatturiere i cui prodotti siano destinati alla riesportazione, proteggendo contemporaneamente, grazie alla delimitazione di zona, le industrie locali operanti sul mercato interno; qualificazione delle forze lavoro locali; utilizzazione di materie prime e di prodotti locali;

          b) che la creazione di zone franche in ambito comunitario è del tutto compatibile con il Trattato istitutivo dell'Unione europea.

 

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      Proponiamo, con la proposta di legge che segue, che venga istituita una zona franca industriale in Sicilia in considerazione del fatto che si tratta:

          di una regione gravemente depressa, economicamente e socialmente;

          di una regione la cui disoccupazione, ammontante a circa un milione di unità, ha raggiunto ogni livello di guardia;

          di una regione in cui hanno dato risultati positivi le politiche di industrializzazione e sviluppo promosse dallo Stato italiano attraverso la Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale prima e l'Agenzia per l'intervento industriale nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata dopo, e quelle messe in atto dallo stesso Istituto autonomistico della Regione siciliana;

          di una regione in cui proprio il grave stato di sottosviluppo è certamente una delle cause determinanti dell'esistenza e imperversare di un potere mafioso la cui virulenza sanguinaria e la cui incidenza nella società civile sono oggi motivo di forte preoccupazione per lo Stato italiano e per la stessa Comunità.

      Riteniamo che la predetta zona franca debba essere ubicata nell'estremo lembo della costa occidentale dell'Isola, ed esattamente nell'area che si estende tra il porto di Trapani e l'aeroporto di Birgi (Marsala), già destinata dall'Area di sviluppo industriale di Trapani alla istallazione di imprese industriali, e a tutt'oggi quasi interamente disponibile.
      E ciò perché:

      -  la provincia di Trapani, nell'ambito dell'economia regionale siciliana, presenta una situazione sociale ed economica molto sconfortante sotto il profilo della disoccupazione, dell'emigrazione dei giovani, del mancato adeguamento e ammodernamento dell'agricoltura che ne è la principale risorsa, sia per insufficienza di attività industriali sia soprattutto per deficienza di investimenti;

      -  la provincia di Trapani, punta avanzata dell'Europa nel Mediterraneo, è stata prescelta dalla Comunità come terminale dei sistemi di trasporto europei per l'idoneità dei porti, per essere dotata di un aeroporto (Birgi) tra i più moderni e sicuri del Mediterraneo e per essere il punto finale del sistema autostradale italiano;

      -  il porto di Trapani, per la sua ubicazione, è facile da raggiungere per le navi in transito ai fini del carico e scarico dei container;

      -  nelle immediate adiacenze è sito il porto di Marsala, peraltro in corso di potenziamento;

      -  gli accordi commerciali sviluppatisi tra Comunità e Stati mediterranei, compresi quelli del Nord-Africa, si presentano come struttura di notevole importanza ai fini della piena integrazione di una zona franca ubicata nel trapanese.

      Tutto ciò premesso, siamo inoltre del parere che, con l'istituzione della zona franca industriale nel trapanese, grazie all'alleggerimento del carico burocratico e alle agevolazioni fiscali che rientrano nella natura delle zone franche, si creerebbe un polo di attività legate ad insediamenti industriali ad alta tecnologia che verrebbe ad avere un impatto ambientale coerente con le caratteristiche naturali dei luoghi ed un ottimale utilizzo delle potenzialità connesse alla posizione geografica.
      Con riferimento alla marginalità dell'area del trapanese rispetto ai grandi poli di concentrazione industriale in Italia e in Europa, siamo poi dell'avviso che sia opportuno approntare, a lato della zona franca tradizionale, una zona d'impresa sul modello di quelle operanti in Belgio o in Francia. Il principale obiettivo di tale zona si concretizzerebbe nell'attrazione di investimenti produttivi sostenuti, almeno nella fase iniziale, dal Governo regionale.
      Sarebbe inoltre anche opportuno, per un decollo ancora più rapido delle iniziative della zona franca:

          a) creare, ad imitazione di modelli collaudati in altre regioni in situazioni di

 

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particolare gravità (vedi, ad esempio, Tennessee Valley Authority), un organismo destinato a coordinare e programmare le forme di aiuto previste e a concedere sollecitamente tutte le autorizzazioni altrimenti delegate a vari Ministeri o autorità a livelli diversi;

          b) realizzare, sull'esempio di altre piazze commerciali quali Singapore, Hong Kong e l'isola di Madeira, un «off-shore bancario» operante beninteso non in valuta nazionale e a beneficio solo dei non residenti;

          c) autorizzare le imprese a potere usufruire, solo per un limitato periodo di tempo, di una parziale riduzione dell'imposta sugli utili modulata in funzione di diversi parametri, ad esempio quello del numero dei dipendenti.

      Il testo della proposta di legge si limita a contemplare le esigenze essenziali perché con tutta prontezza possa essere dato il via, con l'istituzione della zona franca industriale di Trapani-Marsala, all'approvazione di uno strumento certamente di estrema importanza per fronteggiare l'emergenza Sicilia, aprendo finalmente concrete prospettive di sviluppo e rilancio socio-economico dell'isola.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1

      1. È istituita in Sicilia una zona franca ubicata nell'area che si estende tra il porto di Trapani e l'aeroporto di Birgi (Marsala), già destinata dall'Area di sviluppo industriale di Trapani all'installazione di imprese industriali, come utilmente integrata e ampliata nella proposta di Piano regolatore generale del comune di Trapani.
      2. Alla delimitazione della zona di cui al comma 1, si provvede, acquisito il parere del consorzio di cui all'articolo 11, comma 2, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e delle attività produttive.
      3. Il territorio costituito in zona franca ai sensi del presente articolo è considerato, fino al 31 dicembre 2050, fuori dalla linea doganale del territorio dello Stato.
      4. Restano comunque in vigore nel territorio della zona franca tutte le disposizioni di legge e di regolamento che vietano, limitano o altrimenti disciplinano l'importazione, l'esportazione ed il transito di determinate merci a fini economici e valutari, di polizia sanitaria e fitopatologia per l'igiene e l'incolumità pubblica, repressione delle frodi in commercio e tutela e conservazione del patrimonio artistico nazionale.

Art. 2.

      1. Rientrano nel regime di zona franca tutte le attività economiche le cui finalità siano quelle di sottoporre le merci a trasformazione secondo lavorazioni autorizzate o comunque di operare su di esse dei perfezionamenti che comportino la realizzazione di un valore aggiunto. Il regolamento di cui all'articolo 12 indica le attività consentite.

 

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Art. 3.

      1. Le merci nazionali introdotte in zona franca si considerano, a tutti gli effetti fiscali, come esportate. Tali merci possono essere rispedite in franchigia nel territorio doganale a condizione che siano permanentemente vigilate e custodite in magazzini a ciò espressamente destinati, che sono assimilati a depositi doganali.

Art. 4.

      1. Le imprese esercenti attività in zona franca possono essere autorizzate:

          a) ad essere considerate attive in territorio doganale, a condizione che gli insediamenti produttivi si prestino e siano sottoposti a vigilanza permanente;

          b) ad introdurre temporaneamente in zona franca materie prime nazionali per essere ivi lavorate, al fine di reintrodurre nel territorio doganale i prodotti con esse ottenuti.

      2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rilasciate dal Ministro dell'economia e delle finanze il quale, nei casi di cui alla lettera b) del medesimo comma 1, stabilisce, di concerto con il Ministro delle attività produttive, le condizioni alle quali le autorizzazioni stesse devono essere subordinate.

Art. 5.

      1. Ai fini delle imposte sui redditi, i redditi prodotti dalle imprese operanti in zona franca si sensi dell'articolo 2 non concorrono a formare il reddito d'impresa se e nella misura in cui siano accantonati in un apposito fondo e siano destinati alle attività d'impresa esercitate in zona franca entro i tre periodi d'imposta successivi a quello della loro realizzazione.
      2. I redditi accantonati ai sensi del comma 1 e non destinati alle attività esercitate in zona franca concorrono a formare il reddito del quarto periodo d'imposta successivo a quello della loro realizzazione.
      3. Sono fatte salve le agevolazioni territoriali per le imposte sul reddito.

 

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Art. 6.

      1. Per i soggetti non residenti esercenti in zona franca, mediante stabili organizzazioni, attività di coordinamento e supervisione di attività commerciali esercitate all'estero, il reddito è determinato nella misura del 5 per cento delle spese effettivamente sostenute nel periodo d'imposta.

Art. 7.

      1. Sono esenti dalla imposta sul reddito delle persone fisiche i redditi prodotti da persone fisiche residenti nel territorio dello Stato per un periodo inferiore a ventiquattro mesi e che esercitano attività di lavoro subordinato in zona franca.

Art. 8.

      1. Sono applicabili nella zona franca le disposizioni concernenti la repressione del contrabbando, nonché tutte le altre disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative emanate in materia doganale che non contrastino con le disposizioni della presente legge.

Art. 9.

      1. In relazione al regime di zona franca, costituiscono violazioni punibili con le stesse pene previste dalle legge vigente in materia doganale per il contrabbando:

          a) l'immissione di merci nei magazzini della zona franca riservati al deposito delle merci nazionali;

          b) il trasporto di merci estere nella zona franca per strade non permesse, allorquando possa fondatamente presumersi il proposito di introdurle in frode nel territorio doganale;

 

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          c) il deposito di merci estere nella zona franca in località ed in quantità non permesse.

      2. Agli effetti del presente articolo sono considerati come merci estere i prodotti di origine nazionale che siano soggetti a diritti di confine nell'introduzione in territorio doganale.

Art. 10.

      1. Gli agenti dell'amministrazione finanziaria hanno facoltà di accedere a stabilimenti, magazzini ed esercizi di qualsiasi specie esistenti nella zona franca e di ispezione i libri, i registri e gli altri documenti commerciali.

Art. 11.

      1. Alle spese necessarie per la sistemazione della linea doganale, per l'impianto ed il funzionamento degli uffici doganali e per la vigilanza si provvede con appositi stanziamenti da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del'economia e delle finanze.
      2. Gli interventi per la realizzazione e la gestione della zona franca sono affidati al consorzio per la zona franca di Trapani costituito con la partecipazione della provincia di Trapani, del comune di Trapani, della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dei comuni del comprensorio, delle categorie imprenditoriali e dei privati.

Art. 12.

      1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze emana il relativo regolamento di attuazione per le parti di sua competenza.


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