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PDL 614

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 614



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MAZZONI

Disciplina della professione di antropologo esistenziale e istituzione del relativo albo

Presentata il 10 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge mira a disciplinare la professione di antropologo esistenziale e ad istituire il relativo albo professionale, dando così pieno sostegno e riconoscimento a una figura professionale che da anni ricopre una funzione fondamentale.
      La nostra società rivela, anche attraverso i fatti cosiddetti «di cronaca» che riempiono quotidianamente i nostri giornali, una profonda fragilità: violenze in famiglia, violenze sessuali e sui minori, suicidi, omicidi della follia.
      Ormai questi fatti vanno assunti quale fenomeno sociale influente, al quale uno Stato serio ha il dovere di offrire strumenti di attenzione tali da garantire efficaci politiche di prevenzione.
      Senza dubbio anche il riconoscimento delle peculiari caratteristiche di professionalità della categoria di esperti che già da tempo si dedica allo studio del disagio esistenziale è una risposta qualificante.
      Una valutazione attenta dell'enorme impatto che il disagio esistenziale opera in tutti i settori del vivere sociale ha posto in evidenza l'esigenza di una indagine consapevole e specifica, affidata a professionisti specializzati e orientati allo sviluppo di valutazioni analitiche inquadrabili in un'ottica precipuamente esistenziale.
      Lo sviluppo del quarto settore, il costante incremento della domanda di aiuto non necessariamente psicologico o clinico, l'emergenza di nuove forme di ricerca interiore e spirituale hanno determinato il proliferare di nuove professionalità - counselor, mediatori, pedagogisti clinici, consulenti filosofici - con compiti di intervento specifico laddove non settoriale.
      Un recente lavoro di indagine italiano ha incluso queste professionalità nell'ampio gruppo degli antropologi esistenziali, espressione più completa e pertinente del termine anglosassone di «caretaker» o di «helping professionist». In questa categoria
 

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rientrano tutte quelle professionalità che operano a sostegno delle persone in condizioni di difficoltà esistenziali, sociali, familiari, al fine di superare il loro disagio e di migliorare la loro qualità di vita.
      Gli antropologi esistenziali intervengono sul disagio attraverso l'uso attento della comunicazione; le metodiche comunicative possono essere diverse e più o meno complesse, a seconda del modello di riferimento teorico, ma sostanzialmente prevedono tutte strumenti di analisi e strategie di intervento.
      La loro opera, pur necessitando di conoscenze di base psicologiche e psicopatologiche, non ha una pertinenza specificamente psicologica nè tanto meno ha una competenza clinico-psichiatrica.
      In genere essi operano attraverso interventi brevi, strutturati e non occasionali, e il loro campo d'azione spazia dall'ambito educativo a quello familiare, legale e socio-sanitario.
      Esiste attualmente il registro degli antropologi clinici esistenziali, che prevede cinque livelli differenziati: educator, counselor, therapist, didatta in antropologia esistenziale, didatta formatore in antropologia esistenziale.
      L'istituzione dell'albo professionale, che con la presente proposta di legge si intende ottenere, ha lo scopo precipuo di rispondere alla forte domanda di chiarezza nell'individuazione delle caratteristiche specifiche dell'antropologo clinico ad orientamento esistenziale, per collocare più opportunamente la sua opera all'interno del nostro sistema.
      La proposta di legge è composta da sei articoli. L'articolo 1 definisce l'antropologo esistenziale, precisandone i compiti principali. L'articolo 2 detta i requisiti per l'esercizio della professione, rimettendo a un regolamento del Ministro della salute la disciplina dei profili professionali. L'articolo 3 istituisce l'albo nazionale. L'articolo 4 individua le modalità di reclutamento e i titoli di studio necessari per accedere all'albo. L'articolo 5 prevede l'obbligo da parte delle amministrazioni regionali di promuovere e di sostenere la formazione e la qualificazione professionali. L'articolo 6 detta la disciplina transitoria.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'antropologo esistenziale è una figura professionale che si occupa del disagio di vivere e che opera attraverso l'uso della comunicazione, con strumenti di analisi e con strategie di intervento, al fine di modificare l'atteggiamento interiore e di adeguarlo ad una corretta gestione della condizione esistenziale sia nella salute che nella malattia.
      2. L'esercizio della professione di antropologo esistenziale prevede l'uso di strumenti conoscitivi, metodologici e di intervento volti alla prevenzione, nonché alla diagnosi e alla definizione di moduli assistenziali e trattamentali, rivolti alla sola persona, ovvero al gruppo, alla famiglia, alla comunità o agli organismi sociali di riferimento.

Art. 2.

      1. Per l'esercizio della professione di antropologo esistenziale è necessario essere iscritti all'albo nazionale degli antropologi esistenziali, istituito ai sensi dell'articolo 3.

      2. I profili professionali della figura dell'antropologo esistenziale sono disciplinati con apposito regolamento del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 3.

      1. È istituito, presso il Ministero della giustizia, l'albo nazionale degli antropologi esistenziali, di seguito denominato «albo».

 

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      2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e sentite le associazioni nazionali rappresentative della categoria, sono emanate le norme relative all'iscrizione e alla cancellazione dall'albo.

Art. 4.

      1. Possono accedere all'albo coloro che sono in possesso della laurea in psicologia, in pedagogia o in medicina e chirurgia e che hanno completato un iter formativo presso una delle scuole a tale fine accreditate.
      2. Sono altresì ammessi all'albo coloro che hanno conseguito un diploma di laurea, almeno triennale, in materie equipollenti a quelle di cui al comma 1 e che hanno completato un iter formativo presso una delle scuole a tale fine accreditate.

Art. 5.

      1. Al fine di garantire un'adeguata professionalità, le regioni promuovono e finanziano corsi di qualificazione iniziale per l'iscrizione all'albo e corsi di aggiornamento, programmando le relative attività di concerto con le associazioni rappresentative della categoria operanti nei territori interessati.

Art. 6.

      1. In sede di prima attuazione della presente legge, sono iscritti di diritto all'albo gli iscritti al registro nazionale degli antropologi clinici esistenziali che sono in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge.


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