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PDL 818

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 818



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CONSOLO

Modifiche alla disciplina della competenza per materia
per i procedimenti riguardanti i magistrati

Presentata il 19 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Al fine di rinvigorire i princìpi stabiliti dagli articoli 101, primo comma («La giustizia è amministrata in nome del popolo»), e 102, terzo comma («La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia»), della Costituzione, la presente proposta di legge, in linea con le altre di mia iniziativa presentate contestualmente, è volta all'ampliamento della competenza della corte di assise e della corte di assise d'appello relativamente ai procedimenti penali nei quali siano, in qualche modo, coinvolti i magistrati in servizio al momento dell'instaurazione del procedimento.
      L'articolo 5 del codice di procedura penale stabilisce la competenza della corte di assise per alcune fattispecie delittuose, tra le quali si vuole introdurre, attraverso la modifica della norma citata, anche quella relativa ai procedimenti penali in cui il magistrato assume la qualità di persona sottoposta a indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata.
      L'attribuzione alla corte di assise dei reati commessi da magistrati si rende opportuna posto che la violazione della legge da parte di un soggetto il quale, istituzionalmente, dovrebbe essere garante della legalità, rappresenta un fatto di eccezionale gravità e di enorme disvalore.
      Quanto ai delitti coinvolgenti individui appartenenti all'ordine giudiziario, nella veste di persone offese o danneggiate, la competenza della corte di assise si giustifica con l'esigenza di dissipare qualsiasi sospetto di agevolazione che potrebbe derivare dalla decisione emessa da un giudice nei confronti di un suo collega.
      La presente proposta di legge persegue le finalità illustrate mediante la modifica di alcune disposizioni del codice di procedura penale e dell'articolo 1 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, relative appunto alla competenza della corte di assise, nonché della legge 10 aprile 1951, n. 287, con riferimento alla composizione delle corti di assise e delle corti di assise d'appello.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
MODIFICHE ALLA COMPETENZA
DELLA CORTE DI ASSISE

Art. 1.

      1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modifiche:

          a) all'articolo 5, comma 1, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

          «d-bis) per i procedimenti di cui agli articoli 11 e 11-bis, nei quali sono coinvolti i magistrati in servizio al momento dell'instaurazione del procedimento»;

          b) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

      «Art. 11. - (Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati). - 1. I procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, che, secondo le norme del presente capo, sarebbero attribuiti alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto di corte d'appello in cui il magistrato esercita le sue funzioni o le esercitava al momento del fatto, sono di competenza della corte di assise del medesimo distretto»;

          c) l'articolo 11-bis è sostituito dal seguente:

      «Art. 11-bis. - (Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati della Direzione nazionale antimafia). - 1. I procedimenti in cui assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato un magistrato addetto alla Direzione nazionale antimafia di cui all'articolo 76-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al

 

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regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, sono di competenza della corte di assise»;

          d) all'articolo 15, comma 1, dopo le parole: «Se alcuni dei procedimenti connessi» sono inserite le seguenti: «, compresi quelli nei quali sono parti magistrati in servizio al momento dell'instaurazione del procedimento,».

Art. 2.

      1. All'articolo 1, comma 1, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo la lettera c) sono inserite le seguenti:

          «c-bis) dalla corte di assise;

          c-ter) dalla corte di assise d'appello».

Capo II
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLE DELIBERAZIONI E DELLA COMPOSIZIONE DELLE CORTI DI ASSISE E DELLE CORTI DI ASSISE D'APPELLO

Art 3.

      1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modifiche:

          a) all'articolo 525, comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nei giudizi davanti alla corte di assise, alla deliberazione concorrono solo i giudici popolari che hanno partecipato al dibattimento»;

          b) all'articolo 527, comma 2, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Nei giudizi davanti alla corte di assise, i giudici popolari votano cominciando dal meno anziano per età»;

          c) l'articolo 528 è sostituito dal seguente:

      «Art. 528. - (Lettura del verbale in camera di consiglio). - 1. Qualora sia

 

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necessaria la lettura del verbale di udienza redatto con la stenotipia ovvero l'ascolto o la visione di riproduzioni fonografiche o audiovisive di atti del dibattimento, il giudice sospende la deliberazione e, in camera di consiglio, si procede alle operazioni necessarie, con l'assistenza dell'ausiliario ed eventualmente del tecnico incaricato della documentazione.
      2. Nei giudizi davanti alla corte di assise e alla corte di assise d'appello, il giudice sospende la deliberazione su indicazione dei giudici popolari e gli stessi procedono in camera di consiglio alle operazioni necessarie secondo quanto disposto al comma 1».

Art. 4.

      1. Alla legge 10 aprile 1951, n. 287, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

          a) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

      «Art. 3. - (Composizione delle corti di assise). - 1. La corte di assise è composta:

          a) di un magistrato del distretto scelto tra quelli aventi funzioni di appello o, in mancanza o per indisponibilità, tra quelli aventi qualifica non inferiore a magistrato di appello che, prima della decisione finale alla quale non partecipa, la presiede;

          b) di otto giudici popolari, il più anziano dei quali svolge le funzioni di presidente»;

          b) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

      «Art. 4. - (Composizione delle corti di assise di appello). - 1. La corte di assise d'appello è composta:

          a) di un magistrato con funzioni di presidente di sezione della corte di appello o, in mancanza o per indisponibilità, di un magistrato avente qualifica non inferiore a magistrato di appello dichiarato ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina

 

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a magistrato di cassazione, che, prima della decisione finale alla quale non partecipa, la presiede;

          b) di otto giudici popolari, il più anziano dei quali svolge le funzioni di presidente»;

          c) all'articolo 40 sono apportate le seguenti modificazioni:

          1) al terzo comma, le parole: «la delegazione può farsi soltanto al presidente o all'altro magistrato» sono sostituite dalle seguenti: «la delegazione può farsi al giudice popolare che svolge le funzioni di presidente»;

          2) il quarto comma è sostituito dal seguente:

      «La sentenza è compilata dai giudici popolari».


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