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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 818 |
1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 5, comma 1, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
«d-bis) per i procedimenti di cui agli articoli 11 e 11-bis, nei quali sono coinvolti i magistrati in servizio al momento dell'instaurazione del procedimento»;
b) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:
«Art. 11. - (Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati). - 1. I procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, che, secondo le norme del presente capo, sarebbero attribuiti alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto di corte d'appello in cui il magistrato esercita le sue funzioni o le esercitava al momento del fatto, sono di competenza della corte di assise del medesimo distretto»;
c) l'articolo 11-bis è sostituito dal seguente:
«Art. 11-bis. - (Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati della Direzione nazionale antimafia). - 1. I procedimenti in cui assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato un magistrato addetto alla Direzione nazionale antimafia di cui all'articolo 76-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al
d) all'articolo 15, comma 1, dopo le parole: «Se alcuni dei procedimenti connessi» sono inserite le seguenti: «, compresi quelli nei quali sono parti magistrati in servizio al momento dell'instaurazione del procedimento,».
1. All'articolo 1, comma 1, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo la lettera c) sono inserite le seguenti:
«c-bis) dalla corte di assise;
c-ter) dalla corte di assise d'appello».
1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 525, comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nei giudizi davanti alla corte di assise, alla deliberazione concorrono solo i giudici popolari che hanno partecipato al dibattimento»;
b) all'articolo 527, comma 2, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Nei giudizi davanti alla corte di assise, i giudici popolari votano cominciando dal meno anziano per età»;
c) l'articolo 528 è sostituito dal seguente:
«Art. 528. - (Lettura del verbale in camera di consiglio). - 1. Qualora sia
1. Alla legge 10 aprile 1951, n. 287, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:
«Art. 3. - (Composizione delle corti di assise). - 1. La corte di assise è composta:
a) di un magistrato del distretto scelto tra quelli aventi funzioni di appello o, in mancanza o per indisponibilità, tra quelli aventi qualifica non inferiore a magistrato di appello che, prima della decisione finale alla quale non partecipa, la presiede;
b) di otto giudici popolari, il più anziano dei quali svolge le funzioni di presidente»;
b) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:
«Art. 4. - (Composizione delle corti di assise di appello). - 1. La corte di assise d'appello è composta:
a) di un magistrato con funzioni di presidente di sezione della corte di appello o, in mancanza o per indisponibilità, di un magistrato avente qualifica non inferiore a magistrato di appello dichiarato ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina
b) di otto giudici popolari, il più anziano dei quali svolge le funzioni di presidente»;
c) all'articolo 40 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al terzo comma, le parole: «la delegazione può farsi soltanto al presidente o all'altro magistrato» sono sostituite dalle seguenti: «la delegazione può farsi al giudice popolare che svolge le funzioni di presidente»;
2) il quarto comma è sostituito dal seguente:
«La sentenza è compilata dai giudici popolari».
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