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PDL 819

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 819



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CONSOLO

Modifiche all'articolo 642 del codice penale
in materia di attività fraudolenta in assicurazioni

Presentata il 19 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Il fenomeno della frode assicurativa e, in particolare, quello dei sinistri falsi, ha assunto, negli ultimi tempi, rilevanza non solo nei confronti delle compagnie assicurative, ma per tutta la società civile.
      L'esistenza di denunce presentate alle assicurazioni e concernenti sinistri del tutto inesistenti, operazioni fraudolente tese ad ottenere ingiuste maggiorazioni dell'entità dei danni da risarcire, nonché altre ipotesi di comportamenti dolosi rappresentano ormai una realtà quotidiana dalla quale gli operatori del settore non possono più prescindere.
      La riforma approvata dal Parlamento con la legge 12 dicembre 2002, n. 273, contenente, tra le altre, le nuove regole concernenti la liquidazione del danno da responsabilità civile auto (RCA) da parte delle compagnie di assicurazione, affronta lo spinoso problema delle truffe compiute ai danni delle assicurazioni.
      Da una sommaria lettura del testo della legge citata, si rileva come il legislatore abbia voluto dare risalto alla querela di parte per il reato di truffa ed a misure contro il fraudolento danneggiamento dei beni assicurati compiuto attraverso la precostituzione o falsificazione di elementi di prova.
      L'articolo 642 del codice penale, come modificato dall'articolo 24 della citata legge n. 273 del 2002, ha introdotto il reato di attività fraudolenta in assicurazioni, prevedendo la punibilità con la reclusione da sei mesi a quattro anni per chiunque, al fine di conseguire per sé o per altri l'indennizzo di un'assicurazione o comunque un vantaggio derivante da un contratto di assicurazione, distrugge, disperde, deteriora o occulta cose di sua proprietà, falsifica o altera una polizza o la documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione.
 

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      Il secondo comma dello stesso articolo estende la pena a chiunque, al fine predetto, cagiona a se stesso una lesione personale o aggrava le conseguenze della lesione personale prodotta da un infortunio o denuncia un sinistro non accaduto, ovvero distrugge, falsifica o altera elementi di prova o documentazione relativi al sinistro medesimo.
      La norma stabilisce, infine, che il delitto è punibile a querela della persona offesa.
      Giova evidenziare che il fenomeno delle frodi incide negativamente sui risultati di gestione del ramo assicurativo RCA.
      Il fenomeno delle frodi assicurative, come ogni fenomeno sociale illegittimo, va stroncato sul piano della legalità sostanziale e giuridica, ma senza prescindere dal coinvolgimento degli operatori del settore, dei danneggiati e loro rappresentanti, al fine di educare i cittadini a pretendere il giusto riconoscimento dei diritti lesi.
      La presente proposta di legge - in linea con le politiche del Governo della scorsa legislatura in materia di sicurezza stradale, legalità e tariffe RCA auto e tenuto conto dell'incidenza positiva della patente a punti sulla sinistrosità e quindi dell'utilizzabilità di questo parametro per la migliore elaborazione delle stesse tariffe - al fine di venire incontro alle compagnie assicurative per contrastare il fenomeno delle frodi, reca una ulteriore modifica dell'articolo 642 del codice penale, volta a introdurre la procedibilità d'ufficio, al fine di assicurare in misura maggiore l'effettiva applicazione della legge penale.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 642 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al secondo comma, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Si procede d'ufficio»;

          b) al terzo comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il delitto è punibile d'ufficio».


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