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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 939 |
a) la libera circolazione su tutto il territorio nazionale per la caccia alla selvaggina migratoria, con esclusione della zona delle Alpi;
b) una consistente autonomia alle regioni per la determinazione del calendario venatorio;
c) la riduzione del 5 per cento delle zone di protezione, atteso che le zone disponibili per la caccia si sono ridotte per l'espansione di abitati, strade, fondi chiusi, et cetera;
d) l'abrogazione del comma 16 dell'articolo 10 della legge n. 157 del 1992, non essendo congruo il dipendere dalla volubile decisione di pochi;
e) un tetto massimo di spesa per i tesserini emessi da regioni diverse o da ambiti territoriali di caccia (ATC) diversi da quelli di residenza;
f) la previsione che gli ATC debbano avere estensione almeno provinciale;
g) la revisione e la correzione del criterio per l'indice di densità ai fini della caccia programmata, con esclusione - altresì - dei cacciatori da appostamento fisso dal conteggio;
h) un diverso rapporto e criterio di accesso tra cacciatore e territori;
i) il reinserimento di alcune specie cacciabili (passero, passero mattugia, storno, fringuello, peppola, taccola, corvo, passera ultramontana, così come concesse dalle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee);
l) il prolungamento fino a febbraio del periodo di caccia per la selvaggina migratoria;
m) l'apertura della caccia alla prima domenica di settembre, solo, peraltro, per alcune specie di animali;
n) una revisione realistica e non persecutoria delle sanzioni penali, accompagnata da modifiche e aggiunte alle sanzioni amministrative, compresa la facoltà prefettizia di sospensione della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia.
In un'ottica meno generale si collocano poi le seguenti ulteriori modifiche,
a) facilitazioni per i cacciatori anziani, menomati, economicamente svantaggiati;
b) limitazione per il costo dei «richiami» acquistati;
c) norme più precise per il rispetto del tipo di caccia scelto nelle riserve e termine inderogabile al 1o agosto per il «lancio» di selvaggina;
d) facoltà per il cacciatore che ha scelto la forma di «appostamento fisso» di esercitare la caccia da appostamento temporaneo, per la selvaggina migratoria, nel mese di settembre, risultando altrimenti troppo penalizzato;
e) superamento di un esame adeguato per chiunque deve esercitare la vigilanza venatoria.
In conclusione, si è inteso riproporre un sistema organico e funzionale di norme, come punto di sintesi delle diverse esigenze e di equilibrato approdo del vasto dibattito che si mantiene e si sviluppa assai vivace. L'auspicio di una ravvicinata approvazione della presente proposta di legge non è solo del proponente, ma di un amplissimo mondo di osservatori e di protagonisti del settore.
1. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale e internazionale.
2. L'esercizio dell'attività venatoria è consentito a condizione che non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole.
3. Le regioni a statuto ordinario provvedono a emanare norme relative alla gestione e alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica in conformità alla presente legge, alle convenzioni internazionali e alle direttive comunitarie. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono in base alle loro competenze esclusive, nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti. Le province attuano la disciplina regionale ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera f), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. La direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, con i relativi allegati, e successive modificazioni, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, è integralmente recepita e attuata nei modi e nei termini previsti dalla presente legge, la quale costituisce inoltre attuazione della Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950, resa esecutiva con legge 24 novembre 1978, n. 812, e della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503.
5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione della citata direttiva 79/409/CEE, e successive modificazioni, provvedono a istituire lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, segnalate dall'Istituto nazionale per la fauna
1. Fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della presente legge le specie di mammiferi e di uccelli dei quali
a) mammiferi: lupo (Canis lupus), sciacallo dorato (Canis aureus), orso (Ursus arctos), martora (Martes martes), puzzola (Mustela putorius), lontra (Lutra lutra), gatto selvatico (Felis sylvestris), lince (Lyn lyn), foca monaca (Monachus monachus), tutte le specie di cetacei (Cetacea), cervo sardo (Cervus elaphus corsicanus), camoscio d'Abruzzo (Rupicapra pyrenaica);
b) uccelli: marangone minore (Phalacrocorax pigmeus), marangone dal ciuffo (phalacrocorax aristotelis), tutte le specie di pellicani (Pelecanidae), tarabuso (Botaurus stellaris), tutte le specie di cicogne (Ciconiidae), spatola (Platalea leucoradia), mignattaio (Pleegadis falcinellus), fenicottero (Phoenicopterus ruber), cigno reale (Cygnus olor), cigno selvatico (Cygnus cygnus), volpoca (Todorna todorna), fistione turco (Netta rufina), gobbo ruginoso (Oxyura leucocephala), tutte le specie di rapaci diurni (Accipitriformes e falconiformes), pollo sultano (Porphyrio porphyrio), otarda (Otis tarda), gallina prataiola (Tetrax tetrax), gru (Grus grus), piviere tortolino (Eudromias morinellus), avocetta (Recurvirostra avosetta), cavaliere d'Italia (Himantopus himantopus), occhione (Burhinus oedicnemus), pernice di mare (Glareola pratincola), gabbiano corso (Larus audouinii), gabbiano corallino (Larus Melanocephalus), gabbiano roseo (Larus genei), sterna zampenere (Gelochelidon nilotica), sterna maggiore (Sterna Caspia), tutte le specie di rapaci notturni (Strigiformes), ghiandaia marina (Coracias garrulus), tutte le specie di picchi (Picidae), gracchio corallino (Pyrrhocorax pyrrhocorax);
c) tutte le altre specie che direttive comunitarie o convenzioni internazionali o apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri indicano come minacciate di estinzione.
2. Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti e alle arvicole.
1. Sono vietati in tutto il territorio nazionale ogni forma di uccellagione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.
1. Le regioni, su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, possono autorizzare esclusivamente gli istituti scientifici delle università e del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), nonché i musei di storia naturale a effettuare, a scopo di studio e ricerca scientifica, la cattura e l'utilizzazione di mammiferi e di uccelli nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.
2. L'attività di cattura temporanea per l'inanellamento degli uccelli a scopo scientifico è organizzata e coordinata sull'intero territorio nazionale dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica; tale attività funge da schema nazionale di inanellamento in seno all'Unione europea per l'inanellamento (EURING). L'attività di inanellamento può essere svolta esclusivamente da titolari di specifica autorizzazione, rilasciata dalle regioni su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica; l'espressione di tale parere è subordinata alla partecipazione a specifici corsi di istruzione, organizzati dallo stesso Istituto, e al superamento del relativo esame finale.
3. L'attività di cattura per l'inanellamento e per la cessione a fini di richiamo può essere svolta esclusivamente da impianti della cui autorizzazione sono titolari le province e che sono gestiti da
1. Le regioni, su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, emanano norme per regolamentare l'allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili, nonché il loro uso in funzione di richiami.
2. Le regioni emanano altresì norme relative alla costituzione e alla gestione del patrimonio di richiami vivi di cattura appartenenti alle specie di cui all'articolo 4, comma 4, consentendo, a ogni cacciatore che esercita l'attività venatoria ai sensi dell'articolo 12, comma 5, lettera b), la detenzione e l'uso giornaliero fino a un massimo complessivo di quaranta unità. I cacciatori che esercitano l'attività venatoria da appostamento temporaneo con richiami vivi non possono cacciare giornalmente
1. Le regioni, sulla base di apposito regolamento, disciplinano l'attività di tassidermia e imbalsamazione e la detenzione o il possesso di preparazioni tassidermiche e di trofei.
2. I tassidermisti autorizzati devono segnalare all'autorità competente le richieste di impagliare o di imbalsamare spoglie di specie protette o comunque non cacciabili ovvero le richieste relative a spoglie di specie cacciabili avanzate in periodi diversi da quelli previsti nel calendario venatorio per la caccia delle specie in questione.
3. L'inadempienza alle disposizioni di cui al comma 2 comporta la revoca della autorizzazione a svolgere l'attività di tassidermista, oltre alle sanzioni previste per chi detiene illecitamente esemplari di specie protette o per chi cattura esemplari cacciabili al di fuori dei periodi fissati nel calendario venatorio.
4. Le regioni provvedono ad emanare, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento atto a disciplinare l'attività di tassidermia e imbalsamazione di cui al comma 1.
1. L'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) istituito ai sensi dell'articolo 7 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, opera quale organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le regioni e le province.
2. L'Istituto nazionale per la fauna selvatica, con sede centrale in Ozzono dell'Emilia (Bologna), è sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Presidente del Consiglio dei ministri, di intesa con le regioni, definisce nelle norme regolamentari dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica l'istituzione di unità operative tecniche consultive e
1. Il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN) è composto da tre rappresentanti nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio; da tre rappresentanti delle regioni nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; da tre rappresentanti delle province nominati dall'Unione delle province d'Italia; dal direttore dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica; da un rappresentante per ogni associazione venatoria nazionale riconosciuta; da tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale; da tre rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente; da un rappresentante dell'Unione zoologica italiana; da un rappresentante dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana; da un rappresentante del Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina; da un rappresentante dell'Ente nazionale per la protezione degli animali; da un rappresentante del Club alpino italiano.
2. Il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale è costituito, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base delle designazioni delle organizzazioni e associazioni di cui al comma 1, ed è presieduto dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali o da un suo delegato.
1. Le regioni esercitano le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria di cui all'articolo 10 e svolgono i compiti di orientamento, di controllo e sostitutivi previsti dalla presente legge e dagli statuti regionali. Alle province spettano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna ai sensi di quanto previsto dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, che esercitano nel rispetto della presente legge.
2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano le funzioni amministrative in materia di caccia in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti.
1. Tutto il territorio agro-silvo-pastorale nazionale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive e al contenimento naturale di altre specie e, per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.
2. Le regioni e le province, con le modalità previste dai commi 7 e 10, realizzano
a) le oasi di protezione, destinate al rifugio, alla riproduzione e alla sosta della fauna selvatica;
b) le zone di ripopolamento e di cattura, destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale e alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio in tempi e in condizioni utili all'ambientamento fino alla ricostruzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio;
c) i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, ai fini di ricostituzione delle popolazioni autoctone;
d) i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, nei quali è vietato l'esercizio dell'attività venatoria ed è consentito il prelievo di animali allevati appartenenti a specie cacciabili da parte del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate;
e) le zone e i periodi per l'addestramento, l'allevamento e le gare di cani anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili, la cui gestione può essere affidata ad associazioni venatorie e cinofile ovvero a imprenditori agricoli singoli o associati;
f) i criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate su fondi vincolati per gli scopi di cui alle lettere a), b) e c);
g) i criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici, singoli o associati, che si impegnino alla tutela ed al ripristino
h) l'identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi.
9. Ogni zona deve essere indicata da tabelle perimetrali, esenti da tasse, secondo le disposizioni impartite dalle regioni, apposte a cura dell'ente, associazione o privato che è preposto o incaricato della gestione della singola zona.
10. Le regioni attuano la pianificazione faunistico-venatoria mediante il coordinamento dei piani provinciali di cui al comma 7, secondo criteri dei quali l'Istituto nazionale per la fauna selvatica garantisce la omogeneità e la congruenza ai sensi del comma 11, nonché con l'esercizio di poteri sostitutivi nel caso di mancato adempimento da parte delle province decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
11. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Istituto nazionale per la fauna selvatica trasmette al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio il primo documento orientativo sui criteri di omogeneità e di congruenza che orienteranno la pianificazione faunistico-venatoria. I medesimi Ministri, di intesa, trasmettono alle regioni con proprie osservazioni i criteri della programmazione, che deve essere basata anche sulla conoscenza delle risorse e della consistenza faunistica, da conseguire anche mediante modalità omogenee di rilevazione e di censimento.
12. Il piano faunistico-venatorio regionale determina i criteri per la individuazione dei territori da destinare alla costituzione di aziende faunistiche-venatorie, di aziende agri-turistico-venatorie e di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.
13. La deliberazione che determina il perimetro delle zone da vincolare, ai sensi di quanto indicato al comma 8, lettere a), b) e c), deve essere notificata ai proprietari
1. Agli effetti della presente legge il territorio delle Alpi, individuabile nella consistente presenza della tipica flora e fauna alpina, è considerato zona faunistica a sé stante.
2. Le regioni interessate, entro i limiti territoriali di cui al comma 1, emanano, nel rispetto dei princìpi generali della presente legge e degli accordi internazionali, norme particolari al fine di proteggere la caratteristica fauna e disciplinare l'attività venatoria, tenute presenti le consuetudini e le tradizioni locali.
3. Al fine di ripristinare l'integrità del biotopo animale, nei territori ove sia esclusivamente presente la tipica fauna alpina è consentita la immissione di specie autoctone previo parere favorevole dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica.
4. Le regioni nei cui territori sono compresi quelli alpini, di intesa con le regioni a statuto speciale, con le province e con le province autonome di Trento e di
1. L'attività venatoria si svolge tramite una concessione che lo Stato rilascia ai cittadini che la richiedono e che posseggono i requisiti previsti dalla presente legge.
2. Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l'impiego dei mezzi di cui all'articolo 13.
3. È considerato altresì esercizio venatorio il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla.
4. Ogni altro modo di abbattimento è vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o per forza maggiore.
5. Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco o con il falco, l'esercizio venatorio stesso può essere praticato in via esclusiva in una delle seguenti forme:
a) vagante in zona Alpi;
b) da appostamento fisso;
c) nell'insieme delle altre forme di attività venatoria consentite dalla presente legge e praticate nel rimanente territorio destinato all'attività venatoria programmata.
6. La fauna selvatica abbattuta durante l'esercizio venatorio nel rispetto delle disposizioni della presente legge appartiene a colui che l'ha cacciata.
7. Non costituisce esercizio venatorio il prelievo di fauna selvatica ai fini di impresa agricola di cui all'articolo 10, comma 8, lettera d).
8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi ha compiuto il diciottesimo anno di età ed è munito di licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o
1. L'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico,
1. Le regioni, con apposite norme, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e le province interessate, ripartiscono il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata ai sensi dell'articolo 10, comma 6, in ambiti territoriali di caccia, non inferiori alle dimensioni provinciali.
2. Le regioni tra loro confinanti, per esigenze motivate, possono, altresì, individuare ambiti territoriali di caccia interessanti anche due o più province contigue.
a) la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio; le coltivazioni per l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli, in particolare nei terreni dismessi da interventi agricoli ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005; il ripristino delle zone umide e di fossati; la differenziazione delle culture; la coltivazione di siepi, cespugli e alberi adatti alla nidificazione;
b) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori;
c) la collaborazione operativa ai fini del tabellamento, della difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento, della pasturazione invernale degli animali in difficoltà, della manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica.
12. Per gli appostamenti che importano preparazione del sito con modificazione e occupazione stabile del terreno, è necessario il consenso del proprietario o del conduttore del fondo, lago o stagno privato. Agli appostamenti fissi, costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge, per la durata che è definita dalle norme regionali, non si applica l'articolo 10, comma 8, lettera h).
13. L'appostamento temporaneo è inteso come caccia vagante ed è consentito a condizione che non si produca modifica di sito.
14. L'organo di gestione degli ambiti territoriali di caccia provvede, altresì, all'erogazione di contributi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole della fauna selvatica e dall'esercizio
1. Per l'utilizzazione dei fondi inclusi nel piano faunistico-venatorio regionale ai fini della gestione programmata della caccia, è dovuto ai proprietari o conduttori un contributo da determinare a cura dell'amministrazione regionale in relazione all'estensione, alle condizioni agronomiche,
1. Le regioni, su richiesta degli interessati e sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, entro il limite del 15 per cento del proprio territorio agro-silvo-pastorale, possono:
a) autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, senza fini di lucro, soggette a tassa di concessione regionale, per prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche con particolare riferimento alla tipica fauna alpina e appenninica, alla grossa fauna europea e a quella acquatica; tali concessioni devono essere corredate da programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico. In tali aziende la caccia è consentita nelle giornate indicate dal calendario venatorio secondo i piani di assestamento e di abbattimento. In ogni caso, nelle aziende faunistico-venatorie non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 1o agosto;
b) autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende agri-turistico-venatorie, ai fini di impresa agricola, soggette a tassa di concessione regionale, nelle quali sono consentiti l'immissione e l'abbattimento per tutta la stagione venatoria di fauna selvatica di allevamento.
2. Le aziende agri-turistico-venatorie devono:
a) essere preferibilmente situate nei territori di scarso rilievo faunistico;
b) coincidere preferibilmente con il territorio di una o più aziende agricole
3. Le aziende agri-turistico-venatorie nelle zone umide e vallive possono essere autorizzate solo se comprendono bacini artificiali e fauna acquatica di allevamento, nel rispetto delle convenzioni internazionali.
4. L'esercizio dell'attività venatoria nelle aziende di cui al comma 1 è consentito nel rispetto delle norme della presente legge.
1. Le regioni autorizzano, regolamentandolo, l'allevamento di fauna selvatica a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale e amatoriale.
2. Le regioni, ferme restando le competenze dell'Ente nazionale della cinofilia italiana, dettano altresì norme per gli allevamenti dei cani da caccia.
3. Nel caso in cui l'allevamento di cui al comma 1 sia esercitato dal titolare di un'impresa agricola, questi è tenuto a dare semplice comunicazione alla competente autorità provinciale nel rispetto delle norme regionali.
4. Le regioni, ai fini dell'esercizio dell'allevamento a scopo di ripopolamento, organizzato in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, possono consentire al titolare, nel rispetto delle norme della presente legge, il prelievo di mammiferi ed uccelli in stato di cattività con i mezzi di cui all'articolo 13.
1. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica
a) specie cacciabili dalla prima domenica di settembre al 31 dicembre: quaglia (Coturnix coturnix); tortora (Streptopeia turtur); merlo (Turdus merula); passero (Passer italiae); passera mattugia (Passer montanus); passera oltremontana (Passer domesticus); allodola (Alauda arvensis); colino della Virginia (Colinus virginianus); starna (Perdix perdix); pernice rossa (Alectoris rufa); lepre comune (Lepus erupaeus); lepre sarda (Lepus capensis); coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus); minilepre (Silvilagus floridamus); colombaccio (Columba palumbus); fagiano (Phasianus colchicus); fringuello (Fringilla coelebs); peppola (Fringilla montifringilla);
b) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 28 febbraio: storno (Sturnus vulgaris); cesena (Turdus pilaris); tordo bottaccio (Turdus philomelos); tordo sassello (Turdus iliacus); germano reale (Anas platyrhynchos); folaga (Fulica atra); gallinella d'acqua (Gallinula chloropus); alzavola (Anas crecca); canapiglia (Anas strepera); porciglione (Rallus aquaticus); fischione (Anas penelope); codone (Anas acuta); marzaiola (Anas querquedula); mestolone (Anas clypeata); moriglione (Aythya ferina); moretta (Aythya fuligula); beccaccino (Gallinago gallinago); frullino (Lymnocryptes minimus); combattente (Philomachus pugnax); beccaccia (Scolopax rusticola); taccola (Corvus monedula); corvo (Corvus frugilegus); cornacchia nera (Corvus corone); pittima reale (Limosa limosa); cornacchia grigia (Corvus corone cornix); ghiandaia (Garrulus glandarius); gazza (Pica pica); volpe (Vulpes vulpes);
c) specie cacciabili dal 1o ottobre al 30 novembre: pernice bianca (Lagopus mutus); fagiano di monte (Tetrao tetrix); francolino di monte (Bonasa bonasia); coturnice (Alectoris graeca); camoscio alpino (Rupicapra rupicapra); capriolo (Capreolus capreolus); cervo (Cervus elaphus); daino (Dama dama); muflone (Ovis musimon), con esclusione della popolazione sarda; lepre bianca (Lepus timidus); pernice sarda (Alectoris barbara);
d) specie cacciabili dal 1o ottobre al 31 dicembre: cinghiale (Sus scrofa);
e) specie cacciabili dal 15 ottobre al 30 novembre limitatamente alla popolazione di Sicilia: lepre italica (Lepus corsicanus).
2. I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali. Le regioni autorizzano le modifiche previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1o settembre e il 28 febbraio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al citato comma 1. L'autorizzazione regionale è condizionata alla preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori. La stessa disciplina si applica anche per la caccia di selezione degli ungulati; sulla base di piani di abbattimento, può essere autorizzata a decorrere dal 1o agosto nel rispetto delle norme della presente legge.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sono recepiti i nuovi elenchi delle specie di cui al comma 1, entro sessanta giorni dall'avvenuta approvazione comunitaria o dalla data di entrata in vigore delle convenzioni internazionali. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, dispone variazioni dell'elenco delle specie cacciabili in conformità alle vigenti direttive comunitarie e alle convenzioni internazionali sottoscritte, tenendo conto della consistenza delle singole specie sul territorio.
4. Le regioni, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, pubblicano, entro e non oltre il 1o giugno, il calendario regionale e il regolamento relativo all'intera annata venatoria, nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3, e con l'indicazione del
1. Le regioni possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'articolo 18, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.
2. Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche,
1. Le regioni disciplinano l'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, conformandosi alle prescrizioni dell'articolo 9, ai princìpi e alle finalità degli articoli 1 e 2 della stessa direttiva e alle disposizioni della presente legge.
2. Le deroghe, in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, possono essere disposte solo per le finalità indicate dall'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 79/409/CEE e devono menzionare le specie che ne formano oggetto, i mezzi, gli impianti e i metodi di prelievo autorizzati, le condizioni di rischio, le circostanze di tempo e di luogo del prelievo, il numero dei capi giornalmente e complessivamente prelevabili nel periodo, i controlli e le forme di vigilanza cui il prelievo è soggetto e gli organi incaricati della stessa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 28, comma 2. I soggetti abilitati al prelievo in deroga vengono individuati dalle regioni, d'intesa con gli àmbiti territoriali di caccia (ATC) e i comprensori alpini.
1. L'introduzione dall'estero di fauna selvatica viva, purché appartenente alle specie autoctone, può essere effettuata solo a scopo di ripopolamento e di miglioramento genetico.
2. I permessi di importazione possono essere rilasciati unicamente a ditte che dispongono di adeguate strutture e attrezzature per ogni singola specie di selvatici, al fine di avere le opportune garanzie per controllo, eventuali quarantene e relativi controlli sanitari.
1. È vietato a chiunque:
a) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attività sportive;
b) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali conformemente alla legislazione nazionale in materia di parchi e riserve naturali. Nei parchi naturali regionali costituiti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le regioni adeguano la propria legislazione al disposto dell'articolo 22, comma 6, della citata legge n. 394 del 1991, e successive modificazioni, entro il 1o gennaio 2008, provvedendo nel frattempo all'eventuale riperimetrazione dei parchi naturali regionali anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 32, comma 3, della legge medesima;
c) l'esercizio venatorio nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica, nelle foreste demaniali ad eccezione di quelle che, secondo le disposizioni regionali, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, non presentano condizioni favorevoli alla riproduzione e alla sosta della fauna selvatica;
d) l'esercizio venatorio ove vi sono opere di difesa dello Stato e ove il divieto è richiesto a giudizio insindacabile dell'autorità militare, o dove esistono beni monumentali, purché tali zone siano delimitate da tabelle esenti da tasse indicanti il divieto;
e) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o in altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di 100 metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a 50 metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali e interpoderali;
f) sparare da distanza inferiore a 150 metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezzo la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali e interpoderali; di funivie, filovie e altri impianti di trasporto a sospensione, di stabbi, stazzi, recinti e altre aree delimitate destinate al ricovero e all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;
g) il trasporto, all'interno di centri abitati e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio dalla presente legge e dalle disposizioni regionali, di armi da sparo per uso venatorio che non sono scariche e in custodia;
h) cacciare a rastrello in più di tre persone ovvero utilizzare, a scopo venatorio, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua;
i) cacciare sparando da veicoli o natanti a motore o da aeromobili;
l) cacciare a distanza inferiore a 100 metri da macchine operatrici agricole in funzione;
m) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, salvo che nella zona faunistica delle Alpi, secondo le disposizioni emanate dalle regioni interessate;
n) cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio e su terreni allagati da piene di fiume;
o) prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che nei casi previsti dall'articolo 4, comma 1, o nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica e nelle oasi di protezione per sottrarli a sicura distruzione o morte, purché, in tale ultimo caso, se ne dia pronto avviso nelle ventiquattro ore successive alla competente amministrazione provinciale;
p) usare richiami vivi, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 5;
q) usare richiami vivi non provenienti da allevamento nella caccia agli acquatici;
r) usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono;
s) cacciare negli specchi d'acqua ove si esercita l'industria della pesca o dell'acquacoltura, nonché nei canali delle valli da pesca, quando il possessore le circonda con tabelle, esenti da tasse, indicanti il divieto di caccia;
t) commerciare fauna selvatica morta non proveniente da allevamenti per sagre e per manifestazioni a carattere gastronomico;
u) usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati; usare esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari; fare impiego di civette; usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda; fare impiego di balestre;
v) vendere a privati e detenere da parte di questi reti da uccellagione;
z) produrre, vendere o detenere trappole per la fauna selvatica;
aa) l'esercizio in qualunque forma del tiro a volo su uccelli a decorrere dal 1o gennaio 2007, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 8, lettera e);
bb) vendere, detenere per vendere, acquistare uccelli morti, nonché loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili, appartenenti alla fauna selvatica, che non appartengono alle specie cacciabili di cui all'articolo 18, comma 1, lettere a), b) e c);
cc) il commercio di esemplari vivi di specie di avifauna selvatica nazionale non proveniente da allevamenti;
dd) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimamente esposte ai sensi della presente legge o delle disposizioni regionali a specifici ambiti territoriali, ferma restando l'applicazione dell'articolo 635 del codice penale;
ee) detenere, acquistare o vendere esemplari di fauna selvatica, ad eccezione dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e della fauna selvatica lecitamente abbattuta, la cui detenzione è regolamentata dalle regioni anche con le norme sulla tassidermia;
ff) l'uso dei segugi per la caccia al camoscio.
2. Se le regioni non provvedono entro il termine previsto dall'articolo 1, comma 5, a istituire le zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali assegna alle regioni stesse novanta giorni per provvedere. Decorso inutilmente tale termine, è vietato cacciare lungo le suddette rotte a meno di 500 metri dalla costa marina del continente e delle due isole maggiori; le regioni provvedono a delimitare tali aree con apposite tabelle esenti da tasse.
3. La caccia è vietata su tutti i valichi montani, contrassegnati dalle province con tabelle esenti da tasse, e interessati dalle principali rotte di migrazione della avifauna, per una distanza di 1.000 metri dagli stessi.
1. La licenza di porto di fucile anche per uso di caccia è rilasciata in conformità alle leggi di pubblica sicurezza.
2. Il primo rilascio della licenza avviene dopo che il richiedente ha conseguito l'abilitazione all'esercizio venatorio a seguito di esami pubblici dinanzi ad un'apposita commissione nominata dalla regione in ciascun capoluogo di provincia.
3. La commissione di cui al comma 2 è composta da esperti qualificati in ciascuna delle materie indicate al comma 4, di cui almeno un laureato in scienze biologiche o in scienze naturali esperto in vertebrati omeotermi.
4. Le regioni stabiliscono le modalità per lo svolgimento degli esami di cui al comma 2, che devono in particolare riguardare nozioni nelle seguenti materie:
a) legislazione venatoria;
b) zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili;
c) armi e munizioni da caccia e relativa legislazione;
d) tutela della natura e princìpi di salvaguardia della produzione agricola;
e) norme di pronto soccorso.
5. L'abilitazione è concessa se il giudizio è favorevole in tutte le cinque prove d'esame sulle materie elencate al comma 4.
6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni promuovono corsi di aggiornamento sulle norme di carattere innovativo introdotte dalla legge stessa.
7. L'abilitazione all'esercizio venatorio è necessaria, oltre che per il primo rilascio della licenza, anche per il rinnovo della stessa in caso di revoca.
8. Per sostenere gli esami il candidato deve essere munito del certificato medico di idoneità.
1. Le regioni, per conseguire i mezzi finanziari necessari per realizzare i fini previsti dalla presente legge e dalle leggi regionali in materia, sono autorizzate a istituire una tassa di concessione regionale, ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni, per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio di cui all'articolo 23 della presente legge.
2. La tassa di cui al comma 1 è soggetta al rinnovo annuale e può essere fissata in misura non inferiore al 40 per cento e non superiore all'80 per cento della tassa erariale prevista dall'articolo 5 della nuova tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995. Per i pensionati con reddito lordo inferiore a 750.000 euro annui, la tassa regionale è ridotta del 50 per cento. Essa non è dovuta qualora durante l'anno il cacciatore eserciti l'attività venatoria esclusivamente all'estero.
3. Nel caso di diniego della licenza di porto di fucile per uso di caccia la tassa regionale deve essere rimborsata. La tassa
1. A decorrere dall'anno 2006 presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo la cui dotazione è alimentata da una addizionale di 5 euro alla tassa prevista dall'articolo 5 della nuova tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995.
2. Le disponibilità del fondo di cui al comma 1 sono ripartite entro il 31 marzo di ciascun anno con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
a) il 4 per cento per il funzionamento e l'espletamento dei compiti istituzionali del Comitato tecnico-faunistico venatorio nazionale;
b) l'1 per cento per il pagamento della quota di adesione dello Stato italiano al Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina;
c) il 95 per cento fra le associazioni venatorie nazionali riconosciute, in proporzione alla rispettiva documentata consistenza associativa.
3. L'addizionale di cui al presente articolo non è computata ai fini di quanto previsto dall'articolo 24, comma 2.
4. L'attribuzione della dotazione prevista dal presente articolo alle associazioni venatorie nazionali riconosciute non comporta l'assoggettamento delle stesse al controllo previsto dalla legge 21 marzo 1958, n. 259, e successive modificazioni.
1. Per l'indennizzo dei danni derivanti dall'esercizio dell'attività venatoria restano ferme le disposizioni relative al Fondo di garanzia per le vittime della caccia, di cui agli articoli 302, 303 e 304 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
1. Per fare fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall'attività venatoria, è istituito a cura di ogni regione un fondo destinato alla prevenzione
1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge e delle leggi regionali è affidata:
a) agli agenti dipendenti degli enti locali delegati dalle regioni. A tali agenti è riconosciuta, ai sensi della legislazione vigente, la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza. Tali agenti possono portare durante il servizio e per i compiti di istituto le armi da caccia di cui all'articolo 13 nonché armi con proiettili a narcotico. Le armi di cui alla presente lettera sono portate e detenute in conformità al regolamento di cui all'articolo 5, comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65, e successive modificazioni;
b) alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e a quelle delle associazioni di protezione
2. La vigilanza di cui al comma 1 è, altresì, affidata agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, alle guardie addette a parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali forestali e campestre e alle guardie private riconosciute ai sensi del citato testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni; è affidata altresì alle guardie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali.
3. Gli agenti di cui ai commi 1 e 2 svolgono le proprie funzioni, di norma, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza.
4. La qualifica di guardia volontaria può essere concessa, ai sensi del citato testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, a tutti i cittadini che hanno superato un apposito corso di qualificazione con esame finale, presso la medesima commissione di cui all'articolo 23, comma 2, della presente legge, al termine del quale è rilasciato un attestato di idoneità.
5. Agli agenti di cui ai commi 1 e 2 con compiti di vigilanza è vietato l'esercizio venatorio nell'ambito del territorio in cui esercitano le funzioni. Alle guardie venatorie volontarie è vietato l'esercizio venatorio durante l'esercizio delle loro funzioni.
6. I corsi di preparazione e di aggiornamento delle guardie per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza sull'esercizio venatorio, sulla tutela dell'ambiente e della fauna e sulla salvaguardia delle produzioni agricole, possono essere organizzati anche dalle associazioni di cui al comma 1, lettera b), sotto il controllo della regione.
1. I soggetti preposti alla vigilanza venatoria ai sensi dell'articolo 28, possono chiedere a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o in attitudine di caccia, la esibizione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, del tesserino di cui all'articolo 12, comma 12, del contrassegno della polizza di assicurazione nonché della fauna selvatica abbattuta o catturata.
2. Nei casi previsti dall'articolo 31, gli ufficiali ed agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono al sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia, con esclusione del cane e dei richiami vivi autorizzati. In caso di condanna per le ipotesi di cui al medesimo articolo 31, comma 1, lettere a) e b), le armi e i citati mezzi sono in ogni caso confiscati.
3. Quando è sequestrata fauna selvatica, viva o morta, gli ufficiali o agenti la consegnano all'ente pubblico localmente preposto alla disciplina dell'attività venatoria
1. Ferme restando le altre disposizioni della legge 7 marzo 1986, n. 65, e successive modificazioni, gli agenti dipendenti
1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali si applicano le seguenti sanzioni:
a) l'ammenda da 1.032 euro a 6.197 euro per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo; in caso di recidiva l'arresto da tre mesi ad un anno o il doppio della sanzione amministrativa;
b) l'ammenda da 516 euro a 2.066 euro per chi esercita l'uccellagione non autorizzata; in caso di recidiva l'arresto da due mesi a sei mesi o il doppio della sanzione amministrativa;
c) l'arresto da due a sei mesi o l'ammenda da 516 euro a 2.066 euro per chi pone in commercio o detiene a tale fine fauna selvatica in violazione della presente legge. Se il fatto riguarda la fauna di cui alla lettera a) del presente comma, e all'articolo 32, comma 1, lettere b) ed e), le pene sono raddoppiate.
2. Per la violazione delle disposizioni della presente legge in materia di imbalsamazione e di tassidermia si applicano le medesime sanzioni che sono comminate per l'abbattimento degli animali le cui
1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
a) l'ammenda da 930 euro a 2.582 euro per chi esercita la caccia in periodo di divieto generale, intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura fissata dall'articolo 18; in caso di recidiva sospensione per cinque anni solari della licenza di caccia o il doppio della sanzione amministrativa;
b) l'ammenda da 775 euro a 2.066 euro per chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli compresi nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 1; in caso di recidiva si applica la sospensione per due anni solari della licenza di caccia o il doppio della sanzione amministrativa;
c) l'ammenda da 516 euro a 1.549 euro per chi esercita la caccia nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura,
d) l'ammenda da 207 euro a 620 euro per chi esercita la caccia nei giorni di silenzio venatorio; in caso di recidiva si applica la sospensione della licenza di caccia per due anni solari o il doppio della sanzione amministrativa;
e) l'ammenda da 1.032 euro a 3.099 euro per chi abbatte, cattura o detiene esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina non contemplati nella lettera b), della quale è vietato l'abbattimento; in caso di recidiva si applica la sospensione della licenza di caccia per un periodo di due anni solari o il doppio della sanzione amministrativa;
f) l'ammenda da 103 euro a 465 euro per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita, o fringillidi in numero superiore a dieci o per chi esercita la caccia con mezzi vietati. La stessa pena si applica a chi esercita la caccia con l'ausilio di richiami vietati di cui all'articolo 22, comma 1, lettera r). Nel caso di tale infrazione si applica altresì la misura della confisca dei richiami e dei mezzi vietati;
g) l'ammenda da 516 euro a 2.066 euro per chi esercita la caccia sparando da autoveicoli, da natanti a motore o da aeromobili; in caso di recidiva si applica la sospensione per un periodo di due anni della licenza di caccia o il doppio della sanzione amministrativa e, comunque, la confisca dei mezzi vietati;
h) la sanzione amministrativa da 207 euro a 723 euro per chi esercita la caccia in una forma diversa da quella stabilita ai sensi dell'articolo 12, comma 5;
i) la sanzione amministrativa da 516 euro a 2.066 euro per chi esercita la caccia senza avere stipulato la regolare polizza d'assicurazione; in caso di recidiva la sanzione è raddoppiata;
l) la sanzione amministrativa da 155 euro a 930 euro per chi esercita la caccia senza avere effettuato il versamento delle tasse di concessione governativa o regionale; in caso di recidiva la sanzione è da 258 euro a 1.549 euro;
m) la sanzione amministrativa da 155 euro a 930 euro per chi esercita senza autorizzazione la caccia all'interno delle aziende faunistico-venatorie, nei centri pubblici o privati di riproduzione e negli ambiti e comprensori destinati alla caccia programmata; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da 258 euro a 1.549 euro, e si applica la sospensione della licenza di caccia per un anno solare; in caso di recidiva si applica la sanzione da 516 euro a 2.066 euro, con la relativa sospensione della licenza di caccia per un periodo di due anni solari. Le sanzioni previste dalla presente lettera sono ridotte di un terzo se il fatto è commesso mediante sconfinamento in un comprensorio o in un ambito territoriale di caccia viciniore a quello autorizzato;
n) la sanzione amministrativa da 103 euro a 620 euro per chi esercita la caccia in zone di divieto non diversamente sanzionate; in caso di recidiva la sanzione è da 258 euro a 1.549 euro;
o) la sanzione amministrativa da 103 euro a 620 euro per chi esercita la caccia in fondo chiuso, ovvero nel caso di violazione delle disposizioni emanate dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione delle coltivazioni agricole; in caso di recidiva si applica la sanzione da 258 euro a 1.549 euro, e la sospensione della licenza di caccia per il periodo di un anno solare;
p) la sanzione amministrativa da 103 euro a 465 euro per chi esercita la caccia in violazione degli orari consentiti; in caso di recidiva si applica la sanzione da 207 euro a 930 euro, e la sospensione della licenza per un periodo di sei mesi solari;
q) la sanzione amministrativa da 103 euro a 465 euro per chi si avvale di richiami non autorizzati, ovvero in violazione
r) la sanzione amministrativa da 52 euro a 465 euro per chi non esegue le prescritte annotazioni sul tesserino regionale;
s) la sanzione amministrativa da 52 euro a 465 euro per ciascun capo, per chi importa fauna selvatica senza l'autorizzazione di cui all'articolo 20, comma 3; alla violazione consegue la revoca di eventuali autorizzazioni rilasciate ai sensi del citato articolo 21 per altre introduzioni;
t) la sanzione amministrativa da 26 euro a 155 euro per chi, pur essendone munito, non esibisce, se legittimamente richiesto, la licenza, la polizza di assicurazione o il tesserino regionale; la sanzione è applicata nel minimo se l'interessato esibisce il documento entro cinque giorni;
u) la sanzione amministrativa da 103 euro a 620 euro per chi detiene o commercializza uova, nidi e piccoli nati; in caso di recidiva la sanzione è raddoppiata;
v) la sanzione amministrativa da 26 euro a 155 euro al cacciatore che abbandona i bossoli. La raccolta dei bossoli, per i cacciatori da appostamento fisso o temporaneo, può essere effettuata al momento dell'abbandono del posto di caccia.
2. Le leggi regionali prevedono sanzioni per gli abusi e l'uso improprio della tabellazione dei terreni.
3. Le regioni prevedono la sospensione dell'apposito tesserino di cui all'articolo 12, comma 12, per particolari infrazioni o violazioni delle norme regionali sull'esercizio venatorio.
4. Resta salva l'applicazione delle norme di legge e di regolamento per la disciplina delle armi e in materia fiscale e doganale.
5. Nei casi previsti dal presente articolo non si applicano gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale.
1. Oltre alle sanzioni penali previste dall'articolo 31, nei confronti di chi riporta sentenza di condanna definitiva o decreto penale di condanna divenuto esecutivo per una delle violazioni di cui al comma 1 dello stesso articolo, l'autorità amministrativa può disporre:
a) la sospensione della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia, per un periodo da quattro a sei mesi effettivi di caccia, nei casi previsti dal citato articolo 31, comma 1, lettere a), b) e c), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, numero 1), del codice penale;
b) la sospensione della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia, per un periodo da due a quattro mesi solari nel caso previsto dall'articolo 32, comma 1, lettera i);
c) la revoca della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia e il divieto di rilascio per un periodo di due anni solari, nei casi previsti dall'articolo 31, comma 2, limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, numero 1), del codice penale.
2. I provvedimenti indicati nel comma 1 sono adottati dal questore della provincia del luogo di residenza del contravventore, a seguito della comunicazione del competente ufficio giudiziario, quando è effettuata l'oblazione ovvero quando diviene definitivo il provvedimento di condanna.
1. Nell'esercizio delle funzioni amministrative di cui all'articolo 9 le regioni, entro il mese di maggio di ciascun anno a decorrere dal 2007, trasmettono al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali un rapporto informativo nel quale, sulla base di dettagliate relazioni fornite dalle province, è riportato lo stato dei servizi preposti alla vigilanza, il numero degli accertamenti effettuati in relazione alle singole fattispecie di illecito e un prospetto riepilogativo delle sanzioni amministrative e delle misure accessorie applicate. A tale fine il questore comunica tempestivamente all'autorità regionale, entro il mese di aprile di ciascun anno, i dati numerici inerenti alle misure accessorie applicate nell'anno precedente.
1. Le associazioni venatorie sono libere.
2. Le associazioni venatorie istituite per atto pubblico possono chiedere di essere riconosciute agli effetti della presente legge, a condizione che posseggano i seguenti requisiti:
a) abbiano finalità ricreative, formative e tecnico-venatorie;
b) abbiano ordinamento democratico e posseggano una stabile organizzazione a carattere nazionale, con adeguati organi periferici;
c) dimostrino di avere un numero di iscritti non inferiore a un ventesimo del totale dei cacciatori calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), riferito al 31 dicembre dell'anno precedente quello in cui avviene la presentazione della domanda di riconoscimento.
3. Le associazioni di cui al comma 2 sono riconosciute con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'interno, sentito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale.
4. Qualora vengano meno i requisiti previsti per il riconoscimento, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali dispone con decreto la revoca del riconoscimento stesso.
5. Si considerano riconosciute agli effetti della presente legge la Federazione italiana della caccia e le associazioni venatorie nazionali (Associazione migratoristi italiani, Associazione nazionale libera caccia, ARCI caccia, Unione nazionale enalcaccia pesca e tiro, Ente produttori selvaggina, Associazione italiana della caccia-Italcaccia) già riconosciute e operanti ai sensi dell'articolo 86 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina
1. Al termine dell'annata venatoria 2007-2008 le regioni trasmettono al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio una relazione sull'attuazione della presente legge.
2. Sulla base della relazione di cui al comma 1, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, presenta al Parlamento una relazione complessiva sullo stato di attuazione della presente legge.
1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali sono fissati i termini per l'adozione, da parte dei soggetti partecipanti al procedimento di programmazione ai sensi della presente legge, degli atti di rispettiva competenza, secondo modalità che consentano la piena attuazione della legge stessa nella stagione venatoria 2007-2008.
2. Le regioni adeguano la propria legislazione ai princìpi e alle norme stabiliti dalla presente legge entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della stessa.
1. Ferme restando le disposizioni che disciplinano l'attività dell'Ente nazionale per la protezione degli animali, le guardie zoofile volontarie che prestano servizio presso di esso esercitano la vigilanza sull'applicazione della presente legge e delle leggi regionali in materia di caccia ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettera b).
2. La legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, è abrogata.
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