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PDL 1038

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1038



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BOATO

Istituzione della Commissione parlamentare
per le pari opportunità tra uomo e donna

Presentata l'8 giugno 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La parità tra donne e uomini dovrebbe costituire un principio fondamentale del diritto comunitario e nazionale.
      Il difficile governo della complessità di un mondo globalizzato e le evoluzioni intervenute nella vita pubblica e nelle culture decisionali del settore privato, oltre a un interesse accresciuto per l'uso efficace delle risorse e dei talenti umani, sono fattori che richiedono un'equa presenza dei due sessi nei luoghi della rappresentanza e della decisione.
      La maggiore presenza delle donne nei governi nazionali e locali, nelle sedi elettive, nelle istituzioni e nei luoghi decisionali determina un rinnovo di valori, idee e stili di comportamento di cui si avvantaggia l'intera società.
      A partire dalle iniziative che hanno fatto seguito alla IV Conferenza mondiale sulle donne tenutasi a Pechino nel 1995, l'Unione europea ha avviato una coerente politica di pari opportunità, con un corpus di conoscenze, norme e prassi che hanno conferito diritti formali alle donne e hanno aumentato in modo significativo il numero delle donne nella Commissione europea e nel Parlamento europeo: sono ora sette i commissari donne e 223 donne (il 30,5 per cento) sono state elette al Parlamento europeo nel giugno 2004.
      L'Italia, invece, quanto alla partecipazione delle donne alla vita professionale politica ed economica, continua ad essere superata da un gran numero di Paesi.
      Nel 2002, il quadro tracciato dallo United Nations Development Program, il programma per lo sviluppo delle Nazioni Unite, nell'ultimo rapporto sul GEM (Gender Enpowerment Measure), l'indice che misura l'inserimento femminile nei settori chiave, collocava l'Italia al trentaduesimo posto. La classifica è ottenuta confrontando
 

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la percentuale dei seggi occupati dalle donne nei vari Parlamenti, la suddivisione degli incarichi tra i due sessi e la differenza delle retribuzioni.
      L'articolo 3 della Costituzione italiana, definito il cuore della Costituzione stessa, afferma l'uguaglianza dei cittadini davanti alla legge senza distinzione di sesso e, al secondo comma, obbliga la Repubblica a «rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese».
      La modifica dell'articolo 51 della Costituzione, approvata a larga maggioranza, recita che «Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini».
      Questa modifica - che integra quanto già previsto dall'articolo 3 - supera l'interpretazione restrittiva che di questo articolo è stata data e che ha permesso alla Corte costituzionale di emanare una sentenza, la n. 422 del 1995, che, eliminando le quote nelle candidature elettorali, giustifica, rifacendosi all'articolo 3 e rinviando ai partiti la responsabilità di un riequilibrio tra donne e uomini in politica, un attacco politico alle donne.
      Con la modifica dell'articolo 51 della Costituzione è stata data copertura costituzionale a tutte quelle future norme elettorali nelle quali venissero garantite, in modo eguale a entrambi i sessi, pari condizioni di accesso alle cariche elettive e agli uffici pubblici.
      Oggi, a seguito della impostazione maschilista dei partiti politici, la presenza delle donne nelle istituzioni è assai scarsa; specialmente nelle istituzioni politiche rappresentative (Parlamento, consigli comunali e regionali) le donne costituiscono una percentuale molto, troppo bassa.
      In questa legislatura, al Parlamento, nelle elezioni dell'aprile 2006, sono state elette 108 donne alla Camera dei deputati e 44 al Senato della Repubblica: 152 donne su 953 parlamentari, per una percentuale di circa il 16 per cento, in crescita rispetto alla precedente legislatura, ma ancora estremamente bassa.
      Il rapporto del Ministro Laura Balbo, redatto a seguito della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 marzo 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21 maggio 1997 (direttiva Prodi), emanata a seguito della IV Conferenza mondiale di Pechino del 1995, ha richiamato l'attenzione sul sorpasso effettuato da parte delle ragazze rispetto ai ragazzi, già a partire dall'età scolare.
      Anche nella selezione per la dirigenza, ove vi sia trasparenza di informazione ed equità di valutazione, come nei concorsi pubblici, le donne dimostrano solitamente un'ottima preparazione professionale e quindi hanno ottime possibilità di inserimento sul lavoro anche ai più alti livelli.
      Quando, invece, la scelta avviene per cooptazione, come nelle aziende private oppure con lo spoils system, prevalgono altri criteri di selezione legati spesso più a uno spirito di clan che a una selezione democratica. E le donne sono penalizzate.
      Tipica è la situazione interna ai partiti politici i cui segretari sono praticamente tutti di sesso maschile, sia a livello nazionale che a livello regionale.
      Il diritto di associarsi in partiti politici per concorrere a determinare la politica nazionale di cui all'articolo 49 della Costituzione, non è mai stato regolamentato con legge dello Stato e, di conseguenza, è lasciata totale libertà ai partiti di organizzarsi. Ben pochi sono quelli che applicano le indicazioni della citata sentenza del 1995, ora superata dalla modifica dell'articolo 51, che è molto più vincolante perché non rimanda solo ai partiti la necessità di ristabilire l'equilibrio donna-uomo nel settore pubblico politico, ma impegna la Repubblica, e quindi, tutti i livelli dello Stato, ad agire per rimuovere gli ostacoli alla piena parità tra donne e uomini.
 

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      Inoltre, mentre in molti altri Paesi europei la legislazione impone nelle candidature e nelle nomine governative, a tutti i livelli, di tenere conto del principio di parità, in Italia la presenza di donne al Governo è puramente simbolica e non di rado i consigli elettivi e le giunte regionali, provinciali e comunali sono totalmente maschili.
      Solitamente alle donne non è lasciata neanche la possibilità di candidarsi in posizione eleggibile.
      Negli ultimi anni si sono registrati non pochi casi di liste elettorali composte totalmente da uomini.
      Pertanto, risulta indispensabile che l'applicazione dell'articolo 3 e dell'articolo 51 della Costituzione avvenga nella maniera più ampia e rapida possibile, in modo da creare le premesse perché si inverta la tendenza italiana che, come risulta da tutti i rapporti internazionali ed europei, ci colloca agli ultimi posti delle classifiche mondiali.
      La proposta di istituire una Commissione bicamerale per le pari opportunità vuole essere una risposta politico-organizzativa di livello istituzionale, già sperimentata con successo a livello europeo, a cominciare dalla Commissione per i diritti della donna e le pari opportunità del Parlamento europeo, per articolarsi nei vari organismi che i parlamenti nazionali degli Stati membri si sono dati. Infatti, in Austria entrambi i rami del Parlamento dispongono di una commissione del genere, così anche il Belgio, la Finlandia, la Francia, la Germania, l'Irlanda, il Lussemburgo, la Spagna e la Svezia.
      In Italia, tale Commissione bicamerale dovrebbe individuare gli ostacoli da rimuovere in sede parlamentare per la piena applicazione dell'articolo 51 della Costituzione, monitorare la legislazione vigente in materia di pari opportunità, valutare l'impatto di nuove leggi, fare un'analisi di genere del bilancio dello Stato e della legge finanziaria secondo il modello del gender auditing ormai diffuso in molti Paesi europei. Dovrebbe, ovviamente, interloquire con i gruppi parlamentari e con il Governo. Si prevede che tale Commissione eserciti un'azione complessiva di mainstreaming, secondo quanto contenuto nel Programma di azione adottato dalla Conferenza di Pechino del 1995, che il nostro Governo ha sottoscritto e reso operativo con la citata direttiva Prodi del 1997, ma sostanzialmente mai applicato.
      Pertanto, la proposta di legge prevede l'istituzione di una Commissione parlamentare per le pari opportunità tra uomo e donna, composta da venti senatori o senatrici e da venti deputati o deputate, al fine di assicurare la piena realizzazione dei precetti di cui agli articoli 3 e 51 della Costituzione, promuovendo l'uguaglianza tra i sessi e rimuovendo gli ostacoli limitativi della parità. La Commissione ha compiti di indirizzo e di controllo sulla attuazione concreta degli accordi internazionali e della legislazione relativa a tale materia; è suo compito elaborare le modifiche necessarie alla conformazione della legislazione nazionale e a tal fine formula proposte, promuove e svolge indagini, studi e ricerche sullo stato di attuazione della parità tra i sessi anche in relazione alle norme costituzionali, alle leggi ordinarie e alle norme comunitarie e internazionali. Inoltre, sollecita e promuove tutte le iniziative volte a favorire la partecipazione attiva delle donne alla vita politica, sociale ed economica.
      All'articolo 3 si sancisce che la Commissione sviluppa rapporti, in particolare con la Commissione nazionale per le pari opportunità fra uomo e donna, con il Comitato nazionale per l'attuazione dei princìpi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché con le associazioni e i movimenti delle donne maggiormente rappresentativi sul piano nazionale.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Commissione parlamentare per le pari
opportunità tra uomo e donna).

      1. È istituita la Commissione parlamentare per le pari opportunità tra uomo e donna, di seguito denominata «Commissione», al fine di assicurare la piena realizzazione dei princìpi di cui agli articoli 3, 51 e 117 della Costituzione e di promuovere l'uguaglianza tra i sessi rimuovendo ogni discriminazione diretta e indiretta nei confronti delle donne nonché ogni ostacolo di fatto limitativo della parità. La Commissione ha, in particolare, compiti di indirizzo e di controllo sulla concreta attuazione degli accordi internazionali e della legislazione sulla parità e sulle pari opportunità tra uomini e donne.
      2. La Commissione è composta da venti senatori o senatrici e da venti deputati o deputate nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.
      3. La Commissione elegge al proprio interno il presidente, due vicepresidenti e due segretari.
      4. La Commissione acquisisce informazioni, dati e documenti sui risultati conseguiti dalle attività svolte da pubbliche amministrazioni e da organismi che si occupano di questioni attinenti alla realizzazione della parità fra i sessi e delle pari opportunità tra uomo e donna.
      5. La Commissione riferisce alle Camere, con cadenza almeno annuale, sui risultati della propria attività e formula osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento

 

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della legislazione vigente, in particolare per valutare i risultati raggiunti nell'applicazione del Programma d'azione adottato nella IV Conferenza mondiale sulle donne di Pechino e della normativa comunitaria, per individuare e rimuovere gli ostacoli che di fatto costituiscono discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle donne, per raccomandare azioni future, per superare le discriminazioni di genere.

Art. 2.
(Compiti).

      1. La Commissione cura lo studio e l'elaborazione delle modifiche necessarie a conformare la legislazione al fine dell'uguaglianza tra i sessi e suggerisce le iniziative necessarie per assicurare pari opportunità tra uomo e donna.
      2. La Commissione, per il perseguimento delle sue finalità ed in relazione all'attività degli organismi, anche internazionali, che si occupano dei problemi della parità:

          a) formula proposte per il coordinamento delle politiche sociali, economiche e culturali, al fine di realizzare la parità di diritti e di opportunità fra uomo e donna;

          b) formula proposte per il coordinamento delle iniziative riguardanti la parità, adottate dalle amministrazioni statali e dagli enti pubblici, nonché per il coordinamento delle iniziative delle regioni e dei comuni, nel rispetto della loro autonomia;

          c) promuove e svolge indagini, studi e ricerche sullo stato di attuazione della parità tra i sessi, anche in relazione alle norme costituzionali e di legge ordinaria, nonché alle norme comunitarie ed internazionali;

          d) segnala ai Presidenti dei due rami del Parlamento eventuali questioni o iniziative da assumere in materia di uguaglianza tra i sessi;

          e) promuove, cura e sollecita la realizzazione di iniziative volte a favorire la

 

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partecipazione attiva delle donne alla vita politica, sociale ed economica;

          f) sviluppa un'azione volta al conseguimento di una politica integrata di promozione dell'equilibrata rappresentanza dei sessi nei processi decisionali, promuovendo la partecipazione delle donne al fine di accrescerne la presenza in termini sia quantitativi sia qualitativi, alla formulazione delle scelte programmatiche per la completa attuazione di tali politiche anche a livello europeo, all'adozione di misure di conciliazione tra tempi di lavoro e tempi di vita, nonché di politiche di valorizzazione delle competenze femminili; inoltre, incoraggia e sostiene iniziative e progetti, nazionali e locali, ispirati alle medesime finalità, realizzati da soggetti pubblici, parti sociali, organizzazioni non governative;

          g) cura i rapporti con analoghi organismi di rilievo parlamentare.

Art. 3.
(Rapporti di collaborazione).

      1. La Commissione opera in piena autonomia e nell'esercizio delle sue funzioni sviluppa rapporti di collaborazione in particolare con:

          a) la rete delle Commissioni parlamentari per le pari opportunità tra donne e uomini dei Parlamenti degli Stati membri dell'Unione europea e la Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere del Parlamento europeo;

          b) il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri;

          c) la Commissione per le pari opportunità fra uomo e donna, istituita presso il Dipartimento di cui alla lettera b);

          d) il Comitato nazionale per l'attuazione dei princìpi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici, istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

 

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          e) la rete degli organismi di parità delle regioni e degli enti territoriali;

          f) le associazioni e i movimenti delle donne maggiormente rappresentativi sul piano nazionale.

Art. 4.
(Spese).

      1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.


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