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PDL 205

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 205



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BRUGGER, ZELLER, WIDMANN, NICCO, BEZZI

Disciplina del lavoro occasionale in agricoltura

Presentata il 28 aprile 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - L'agricoltura, settore fondamentale dell'economia italiana, risente purtroppo di una normativa in materia di rapporti di lavoro che non tiene in considerazione alcune peculiarità di questo comparto. Primo fra tutti, il problema della necessità di personale non omogenea nell'arco dei dodici mesi, ma concentrata solo in alcuni periodi dell'anno come quelli della vendemmia, della raccolta delle olive e della frutta, della fienagione, di alcune operazioni colturali e della gestione degli alpeggi, nel periodo estivo; quindi, una realtà con un forte carattere di stagionalità che richiede un'elevata percentuale di manodopera concentrata in brevi intervalli di tempo.
      Un settore di questo genere necessita di una normativa adeguata che si faccia carico di queste esigenze garantendo una flessibilità occupazionale, nonché un alleggerimento degli oneri contributivi e burocratici attualmente troppo gravosi specialmente per le piccole aziende agricole a gestione familiare. Queste ultime hanno sempre supplito a queste «emergenze agricole» chiamando a raccolta amici, parenti e conoscenti che, ben lieti di trascorrere qualche giorno in campagna, magari a vendemmiare, accettavano ottenendo in cambio solo ospitalità, una bella cena tra amici oppure un omaggio di prodotti dell'azienda. Per la normativa in vigore queste prestazioni rappresentano forme di lavoro subordinato che, se non inquadrate nelle complesse procedure previste dal nuovo registro d'impresa, rischiano di essere considerate «lavoro nero».
 

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      La presente proposta di legge mira a introdurre il rapporto di lavoro occasionale nel settore agricolo, semplificando le procedure di reperimento di manodopera.
      Con l'articolo 1 si definisce l'ambito di applicazione della legge, cosa si intende per lavoro occasionale, in quali periodi può svolgersi, che durata può avere e le categorie di personale che possono accedervi.
      L'articolo 2 stabilisce gli adempimenti ai quali si devono attenere i datori di lavoro nei casi di lavoro occasionale: comunicazione in via telematica alle sedi dell'INPS territorialmente competenti (le quali poi provvedono alla trasmissione delle comunicazioni al centro dell'impiego e all'INAIL), stipula di polizza sulla responsabilità civile per infortunio e morte, rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro e contributo del 10 per cento a favore dell'INPS.
      Le retribuzioni minime sono definite sulla base di criteri stabiliti a livello provinciale fra le organizzazioni di categoria. Inoltre, in questo articolo, si stabilisce che le retribuzioni per alcuni lavori occasionali non sono soggette a ritenute IRPEF e non costituiscono base di calcolo relativamente all'imposta regionale sulle attività produttive, mentre si stabilisce che la ritenuta IRPEF per i lavori di alpeggio è fissata al 50 per cento dell'aliquota.
      L'articolo 3 precisa che i redditi in oggetto sono cumulabili con i redditi derivanti da trattamenti pensionistici e che i titolari di indennità di disoccupazione o di cassa integrazione dovranno comunicare all'ente erogatore il netto mensile percepito con il lavoro occasionale, affinché dalla indennità sia detratto un terzo della retribuzione percepita ai sensi delle disposizioni della legge.
      Vista l'importanza della proposta di legge se ne auspica una rapida approvazione.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Definizione di lavoro occasionale
in agricoltura).

      1. Ai fini della presente legge si considerano rapporti di lavoro occasionale in agricoltura i rapporti di lavoro tra un imprenditore agricolo o un coltivatore diretto e il personale assunto per:

          a) l'espletamento dei lavori nei periodi di raccolta dei prodotti agricoli di cui al comma 2, nonché per fare fronte a comprovate situazioni di temporanea inabilità al lavoro da parte dell'imprenditore agricolo o del coltivatore diretto:

          b) lavori agricoli di allevamento estensivo in alpeggio nel periodo di cui al comma 3.

      2. Per periodi di raccolta dei prodotti agricoli si intendono la vendemmia, la raccolta delle olive e della frutta e le fasi di fienagione, di potatura e di dirado manuale della vite, nonché situazioni di particolari emergenze agricole.
      3. Per lavori agricoli di allevamento estensivo in alpeggio si intende l'attività zootecnica che si esplica con transumanza del bestiame in montagna, oltre i 1.000 metri di altitudine, nel periodo tra il 15 maggio e il 15 ottobre di ogni anno.
      4. Il rapporto di lavoro occasionale di cui alla lettera a) del comma 1 ha una durata massima di cinquanta giornate lavorative annue per dipendente.
      5. Il rapporto di lavoro occasionale di cui alla lettera b) del comma 1 ha una durata massima di centoventi giornate lavorative annue per dipendente.
      6. Il personale assunto ai sensi del presente articolo ad eccezione del personale assunto per fare fronte a comprovate situazioni di temporanea inabilità da parte dell'imprenditore agricolo o del coltivatore

 

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diretto, deve essere reperito nelle seguenti categorie: studenti, casalinghe, pensionati, disoccupati, lavoratori in cassa integrazione guadagni, soggetti portatori di handicap o provenienti da centri di recupero, lavoratori impiegati in altre attività nonché lavoratori stranieri provenienti da Paesi comunitari o extracomunitari.
      7. I lavoratori provenienti da Paesi extracomunitari assunti ai sensi del presente articolo non sono computati ai fini delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato stabilite annualmente ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.
      8. Le reciproche prestazioni tra imprenditori nonché l'utilizzo di parenti e affini fino al quinto grado sono esclusi dall'applicazione del presente articolo e non sono soggetti ad alcun obbligo di legge.

Art. 2.
(Adempimenti a carico del datore di lavoro).

      1. Il datore di lavoro comunica l'avvenuta assunzione del personale di cui all'articolo 1 secondo le modalità previste dall'articolo 01, comma 9, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.
      2. Per il personale assunto ai sensi dell'articolo 1 deve essere stipulata una polizza sulla responsabilità civile per infortunio e morte, con una compagnia assicurativa autorizzata all'esercizio dell'attività sul territorio nazionale, secondo i massimali annualmente determinati dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
      3. Il datore di lavoro è tenuto a osservare la normativa vigente sulla sicurezza negli ambienti di lavoro.
      4. La retribuzione giornaliera minima per il lavoro occasionale in agricoltura è

 

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determinata in base ai contratti collettivi provinciali integrativi di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti.
      5. Sulla retribuzione corrisposta al personale di cui all'articolo 1 della presente legge è dovuto un contributo nella misura del 10 per cento, riducibile ai sensi delle disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, a favore della gestione di previdenza agricola dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. Tale contributo è da versare in soluzione unica entro il 31 gennaio dell'anno successivo.
      6. Le retribuzioni per lavoro occasionale in agricoltura per i lavoratori di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 non sono soggette a ritenute ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e non costituiscono base di calcolo relativamente all'imposta regionale sulle attività produttive.
      7. Le retribuzioni per lavoro occasionale in agricoltura per i lavoratori di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 sono soggette a ritenute ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura del 50 per cento dell'aliquota corrente per il periodo d'imposta di riferimento e non costituiscono base di calcolo relativamente all'imposta regionale sulle attività produttive.
      8. Il datore di lavoro per i lavori di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 salvo quanto previsto dalla presente legge, è esonerato da ogni altro adempimento nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

Art. 3.
(Cumulabilità dei redditi).

      1. I redditi da lavoro occasionale in agricoltura di cui alla presente legge sono cumulabili con i redditi derivanti da ogni altro trattamento pensionistico o di quiescenza.
      2. I disoccupati iscritti nelle liste di collocamento e i lavoratori in cassa integrazione guadagni sono tenuti a comunicare l'avvenuta instaurazione del rapporto

 

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di lavoro occasionale in agricoltura e la remunerazione netta percepita all'ente che eroga l'indennità di disoccupazione o di cassa integrazione, che provvede a detrarre, il mese successivo alla comunicazione, dall'indennità un importo pari ad un terzo della retribuzione netta di lavoro occasionale percepita dall'interessato.

Art. 4.
(Lavoro interinale in agricoltura).

      1. Le imprese di somministrazione di lavoro temporaneo possono applicare sulle retribuzioni dei lavoratori interinali occupati in agricoltura le riduzioni contributive ai sensi delle disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come sostituito dall'articolo 11, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Art. 5.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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