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PDL 274

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 274



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

ZELLER, BRUGGER, WIDMANN

Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di riunioni pubbliche

Presentata il 28 aprile 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge prende spunto da due spiacevoli episodi nei quali i carabinieri hanno denunciato i parroci di due paesi sudtirolesi per omissione dell'avviso al questore dello svolgimento di una cerimonia religiosa, omissione sanzionata, ancora oggi, penalmente. Tale denuncia ha avuto ampia risonanza sulla stampa locale e nazionale.
      Si intende pertanto modificare e sopprimere alcuni articoli in materia di riunioni pubbliche del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, risalenti all'epoca fascista, ancora vigenti nel nostro ordinamento. Tali disposizioni, se applicate ai giorni nostri, risultano anacronistiche e fuori dal tempo.
      Già la Corte costituzionale, in alcune sentenze ha ampiamente ritenuto parte di queste norme costituzionalmente illegittime in riferimento all'articolo 17 della Costituzione.
      Vogliamo ricordarne una, in particolare, la sentenza n. 45 dell'8 marzo 1957, nella quale la Suprema Corte ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 25 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nella parte che implica l'obbligo di avviso, almeno tre giorni prima, al questore dello svolgimento di cerimonie religiose in luoghi aperti al pubblico.
      Con la presente proposta di legge, si chiede la soppressione dello stesso obbligo di preavviso, in quanto si tratta di un onere burocratico che trovava la sua ragione nelle diffidenze del regime fascista nei confronti
 

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della chiesa. Attualmente tale disposizione appare decisamente superata.
      Riteniamo, inoltre, assolutamente sproporzionato sanzionare penalmente l'omissione del preavviso per lo svolgimento di riunioni in luogo pubblico.
      Fermo restando il principio della necessità del preavviso a cui sono tenuti i promotori, si ritiene infatti di dovere abolire la sanzione penale per i contravventori, mantenendo invece la sanzione amministrativa.
      La sanzione in questione, come affermato dalla sentenza n. 11 del 4-10 maggio 1979 della Corte costituzionale, non si applica a coloro che prendono la parola durante la riunione.
      Vista l'importanza e l'attualità della questione si auspica una rapida approvazione della proposta di legge.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) l'articolo 18 è sostituito dal seguente:

      «Art. 18. - 1. I promotori di una riunione in luogo pubblico devono darne avviso, almeno un giorno prima, al questore.
      2. I contravventori sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 euro a 400 euro.
      3. Il questore, nel caso di omesso avviso ovvero per ragioni di ordine pubblico o di sanità pubblica, può impedire che la riunione abbia luogo e può, per le stesse ragioni, prescrivere modalità di tempo e di luogo per la riunione.
      4. I contravventori al divieto o alle prescrizioni dell'autorità sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 euro a 400 euro.
      5. Non è punibile chi, prima dell'ingiunzione dell'autorità o per obbedire ad essa, si ritira dalla riunione.
      6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle riunioni elettorali»;

          b) all'articolo 20, le parole da: «avvengono manifestazioni» fino a: «assembramenti predetti» sono soppresse;

          c) l'articolo 21 è abrogato;

          d) l'articolo 25 è abrogato.


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