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PDL 390

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 390



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MENIA

Norme per lo sviluppo economico e della ricerca
scientifica nelle province di Trieste e Gorizia

Presentata il 3 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge si vuole portare un contributo significativo all'economia e allo sviluppo scientifico delle province di Trieste e Gorizia. Non può sfuggire che lo smembramento della Repubblica di Jugoslavia prima e la recente associazione della Slovenia all'Unione europea hanno acuito lo stato di difficoltà economica già esistente nelle province in questione. Si è assistito ad un vero e proprio crollo dei livelli occupazionali paragonabili, senza pericolo di esagerare, ai valori del primo dopoguerra, mentre lo spostamento delle barriere doganali non potrà che aggravare i danni del commercio di frontiera e degli spedizionieri.
      Si rende dunque necessario approntare gli strumenti necessari per ridurre il grave stato di emarginazione in cui si trovano le province di Trieste e Gorizia, ultima testimonianza di quella che era la Venezia Giulia di un tempo.
      La presente proposta di legge è mirata all'istituzione di provvidenze da applicare fino al 31 dicembre 2015, al fine di facilitare la rimozione delle condizioni di marginalità e di squilibrio socio-economico conseguenti alla particolare collocazione territoriale delle suddette province e contemporaneamente contribuire alla incentivazione ed al rilancio delle attività economiche ivi localizzate, nella prospettiva dello sviluppo dei nuovi mercati del centro e dell'est dell'Europa.
      A tal fine, gli articoli 2 e 3 dispongono il rifinanziamento della dotazione dei fondi destinati agli interventi per la promozione dell'economia nelle province di Trieste e Gorizia, interventi fondamentali per il sostentamento delle imprese con particolare riguardo a quelle medio-piccole, cooperative artigiane; gli articoli 4 e 5 invece non comportano alcun onere a carico del bilancio dello Stato, limitandosi ad ampliare il campo di intervento del
 

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fondo di rotazione estendendolo anche ai settori delle costruzioni navali, delle attività turistico-alberghiere e di tutte quelle iniziative necessarie allo sviluppo industriale con esclusione dei lavori pubblici.
      L'articolo 5, in particolare, mira a rendere permanente la quota riservata al finanziamento per la costruzione di alloggi ad edilizia economica e popolare.
      Gli articoli 6 e seguenti prevedono agevolazioni fiscali per l'Ente zona industriale di Trieste (EZIT), per i consorzi per lo sviluppo delle zone industriali di Gorizia e Monfalcone e per il consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste e sgravi per le aliquote contributive. A questi articoli che riguardano forme di sostegno all'economia delle due province ne seguono altri che invece propongono interventi finanziari per scopi di natura scientifica, che vanno dalla dotazione all'università degli studi di Trieste per istituire borse di studio riservate ai cittadini dell'Austria, dei Paesi dell'Europa centrale, balcanica e dell'ex Unione Sovietica, a quella a favore dell'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste, vero fiore all'occhiello per l'Italia nel campo della ricerca scientifica avanzata, dell'osservatorio geofisico sperimentale di Trieste e del benemerito Collegio del mondo unito dell'Adriatico.
      L'articolo 13 infine riguarda un intervento determinante per lo sviluppo sia economico che scientifico delle province di Trieste e Gorizia volto a collegare il Veneto e la Venezia Giulia attraverso l'esecuzione della linea ferroviaria ad alta velocità Venezia-Trieste, che ridurrebbe significativamente l'emarginazione di questo territorio.
      Date le altre finalità sociali ed economiche che travalicano l'interesse di parti e schieramenti partitici, si auspica l'unanime accoglimento della presente proposta di legge da parte del Parlamento.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Le provvidenze previste dalla presente legge per l'incentivazione ed il rilancio di attività economiche localizzate nei territori delle province di Trieste e Gorizia concernono:

          a) la produzione industriale, ivi compresa quella attinente al settore edilizio;

          b) la ricerca scientifica e tecnologica;

          c) i settori della produzione e dei servizi connessi con le attività portuali ed i trasporti, esclusi gli istituti di credito e le imprese di assicurazione;

          d) le costruzioni navali, le attività turistico-alberghiere e le altre iniziative necessarie allo sviluppo industriale, con esclusione dei lavori pubblici;

          e) lo sviluppo dei rapporti internazionali di cooperazione culturale e didattica.

      2. Le provvidenze previste dalla presente legge si applicano sino al 31 dicembre 2015.

Art. 2.

      1. La dotazione del fondo destinato alle esigenze di Trieste di cui all'articolo 70 dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, è elevata per ciascuno degli anni dal 2006 al 2008 di 20 milioni di euro, per gli anni dal 2009 al 2011 di 25 milioni di euro e per gli anni dal 2012 al 2015 di 30 milioni di euro.

      2. La dotazione complessiva del fondo di cui al comma 1 è destinata almeno per il 50 per cento a interventi direttamente

 

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finalizzati ai settori di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c), della presente legge. Per la predisposizione del piano di utilizzo del fondo previsto dall'articolo 3 della legge 18 luglio 1980, n. 373, la commissione prevista dall'articolo 70 del citato statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia acquisisce il parere degli enti locali ed economici della provincia, nonché delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.
      3. L'intervento a favore delle imprese avviene secondo criteri e priorità fissati nel piano, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, comprese quelle cooperative ed artigiane.

Art. 3.

      1. La dotazione del fondo destinato al finanziamento di interventi per la promozione dell'economia della provincia di Gorizia di cui all'articolo 5, quarto comma, della legge 27 dicembre 1975, n. 700, è incrementata per ciascuno degli anni dal 2006 al 2009 di 10 milioni di euro, e per gli anni dal 2010 al 2015 di 20 milioni di euro.
      2. L'attività del fondo è prorogata al 31 dicembre 2015.

Art. 4.

      1. Il fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia di cui all'articolo 1 della legge 18 ottobre 1955, n. 908, e successive modificazioni, dal 1o gennaio 2007 è stabilmente destinato ad interventi nei settori di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 1 della presente legge e, nel loro ambito, con preferenza per le iniziative che comportano l'introduzione di innovazioni ad alta tecnologia ed il trasferimento nelle produzioni di nuovi risultati della ricerca, nonché per quelle che incrementano l'occupazione.

 

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Art. 5.

      1. Una quota fino al 20 per cento della consistenza patrimoniale del fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia di cui all'articolo 1 della legge 18 ottobre 1955, n. 908, e successive modificazioni, dal 1o gennaio 2007 viene stabilmente riservata al finanziamento della costruzione di alloggi con caratteristiche di edilizia economica e popolare, realizzati anche attraverso il recupero dei centri storici, da parte dei soggetti di cui all'articolo 18 della legge 5 agosto l978, n. 457.

Art. 6.

      1. A decorrere dal 1o gennaio 2007 sono soggetti al pagamento in misura fissa delle imposte di registro e di trascrizione ipotecaria e sono altresì esenti dall'imposta comunale sugli immobili e dall'imposta sull'incremento di valore degli immobili gli atti ed i contratti concernenti operazioni immobiliari, nelle quali siano parte per il perseguimento dei loro fini istituzionali:

          a) l'Ente zona industriale di Trieste (EZIT);

          b) i consorzi per lo sviluppo delle zone industriali di Gorizia e di Monfalcone;

          c) il consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste costituito con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102.

Art. 7.

      1. A decorrere dal 1o gennaio 2007 e sino al 31 dicembre 2015, agli interventi di cui all'articolo 1 della presente legge si applicano le disposizioni dell'articolo 105 del testo unico delle leggi sugli interventi

 

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nel Mezzogiorno, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

Art. 8.

      1. Alle imprese operanti nei territori di cui all'articolo 1 e che fruiscono di sgravi degli oneri sociali è concesso, per la durata di dieci anni a decorrere dal periodo di paga in corso dal 1o gennaio 2007, uno sgravio aggiuntivo di due punti percentuali per ciascuna delle aliquote contributive, assistenziali e previdenziali.
      2. In relazione a nuove assunzioni che si verifichino dal 1o gennaio 2007 e sino al 31 dicembre 2015 e che comportino incrementi delle unità effettivamente occupate alla medesima data dal 1o gennaio 2007, è concesso lo sgravio aggiuntivo in ragione di 7,5 punti percentuali per ciascuna delle aliquote contributive, assistenziali e previdenziali.

Art. 9.

      1. Alla università degli studi di Trieste è concesso, per ciascuno degli anni dal 2007 al 2015, un contributo di 2,5 milioni di euro, da destinare all'istituzione di borse di studio e di ricerca riservate a cittadini dell'Austria, degli Stati dell'Europa centrale e balcanica, nonché di quelli dell'ex Unione Sovietica, che intendono frequentare corsi in materie economiche, linguistiche o ambientali e partecipare a ricerche nelle stesse materie, nonché per l'acquisto di attrezzature e per la realizzazione ed il potenziamento delle infrastrutture necessarie allo sviluppo di corsi e ricerche nelle materie suddette.

Art. 10.

      1. Al Consorzio obbligatorio per l'impianto, la gestione e lo sviluppo dell'area per la ricerca scientifica e tecnologica di Trieste istituito dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978,

 

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n. 102, è assegnato un fondo di dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2006 al 2010 e di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2011 al 2015.

Art. 11.

      1. Per il perseguimento degli scopi istituzionali dell'osservatorio geofisico sperimentale di Trieste, allo stesso è assegnato un contributo di 3,5 milioni di euro per l'anno 2006 e di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2007 al 2015.

Art. 12.

      1. Al Collegio del mondo unito dell'Adriatico è assegnato, per ciascuno degli anni dal 2006 al 2015, un contributo straordinario di 500 mila euro, al fine di sviluppare i rapporti di cooperazione culturale e didattica e di incrementare la presenza di studenti e docenti provenienti dagli Stati di cui all'articolo 9 della presente legge nonché di stipulare convenzioni con scuole superiori di tali Stati per l'adozione di programmi di studio finalizzati al rilascio del diploma di cui alla legge 30 ottobre 1986, n. 738.
      2. Il Collegio del mondo unito dell'Adriatico trasmette annualmente al Ministero della pubblica istruzione ed al Ministro degli affari esteri una relazione sullo stato dei rapporti intercorrenti con istituzioni scolastiche degli Stati di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 19.

Art. 13.

      1. Nel contratto di programma sottoscritto fra le Ferrovie S.p.a. e il Ministero delle infrastrutture e trasporti, è inserita l'esecuzione della linea ad alta velocità Venezia-Trieste.

 

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Art. 14.

      1. Il Ministro delle attività produttive presenta al Parlamento ogni tre anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, una relazione sull'utilizzo e sugli effetti delle provvidenze di cui alla legge stessa.

Art. 15.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede, per gli anni 2006, 2007 e 2008, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Per il periodo dal 2009 al 2015 si provvede in sede di legge finanziaria.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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