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PDL 1068

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1068



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BRIGANDÌ, STUCCHI, MONTANI, FAVA,
POTTINO, BODEGA, FILIPPI, ALLASIA

Disposizioni per la regolamentazione
dell'esercizio della prostituzione

Presentata il 9 giugno 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si propone di adeguare la disciplina della prostituzione al radicale mutamento che il fenomeno ha avuto nel corso degli ultimi anni nel nostro Paese, all'interno del quale oramai da tempo ha assunto condizioni e dimensioni drammatiche in quanto collegato al traffico di persone, quale nuova forma di riduzione in schiavitù nonché fonte di proventi economici illeciti. L'espansione del fenomeno della prostituzione vede, a fronte di donne che si prostituiscono per libera scelta, una stragrande maggioranza di giovani donne e addirittura in certi casi di bambine per lo più provenienti da Paesi africani o comunque da Paesi meno sviluppati economicamente, quali la vicina Albania e la Russia, legate a organizzazioni criminali che le sfruttano.
      Si tratta di ragazze introdotte molto spesso clandestinamente nel nostro Paese con l'illusione di un lavoro, che si ritrovano, poi, sottoposte a uno status di vera e propria schiavitù e costrette all'esercizio della prostituzione con gravi violazioni dei loro diritti e forti limitazioni della loro libertà personale. Sono quindi le condizioni di indigenza che spesso consentono il perpetuarsi di situazioni di evidente illegalità, prive di qualsiasi forma di regolamentazione.
      A tale scopo appare quindi opportuno introdurre una regolamentazione dell'esercizio della prostituzione che, lungi dal prefigurarla sempre e comunque come attività illecita, ne consenta soprattutto una qualche forma di controllo da parte della pubblica autorità. È inoltre necessario apprestare interventi di carattere sanitario
 

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e preventivo in funzione di tutela della salute pubblica. Al contempo è necessario combattere alcuni aspetti preoccupanti del fenomeno, che sono legati alla ostentazione oscena lungo le nostre strade e che portano alle proteste della società civile, sempre più esasperata dal degrado ambientale ed esposta ai pericoli derivanti dallo sfruttamento della prostituzione da parte della criminalità organizzata. Conseguentemente, gli interventi della legge dovrebbero essere finalizzati soprattutto alla tutela della sicurezza pubblica, della salute pubblica e alla salvaguardia della moralità pubblica.
      La presente proposta di legge, dopo aver sancito il divieto di esercizio della prostituzione in luoghi pubblici o comunque aperti al pubblico, ne consente l'esercizio solo in abitazioni private, in comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, previa autorizzazione del questore competente per territorio. Naturalmente, intervenuta l'autorizzazione e prima di effettuare l'iscrizione nel registro tenuto dalla questura competente per territorio, si dovrà verificare che nell'edificio non vi siano abitazioni private, per evitare sgradite convivenze con i privati cittadini, e che la persona richiedente sia in possesso di un certificato che attesti l'assenza di malattie sessualmente trasmissibili. La tenuta del suddetto registro, lungi dal voler rappresentare una schedatura, rappresenta una forma di monitoraggio, soprattutto in relazione alle condizioni igienico-sanitarie delle prostitute.
      Per quanto concerne le sanzioni, è prevista una semplice ammenda sia per chi esercita la prostituzione sia per il ricorso ad essa in luogo pubblico o aperto al pubblico, in violazione al divieto previsto dall'articolo 1, comma 1. In tale ottica, quindi, il reato degrada a semplice contravvenzione punita con pena pecuniaria. Nella stessa sanzione incorre anche colui che esercita la prostituzione nella abitazione privata, senza avere ottenuto la necessaria autorizzazione del questore. Nel caso in cui le suddette infrazioni siano commesse da un cittadino extracomunitario, è prevista la revoca del permesso di soggiorno; sono poi aumentate le pene oggi previste in caso di associazione a delinquere con lo scopo di commettere più delitti di reclutamento, induzione, agevolazione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione.
      Dal principio sancito nell'articolo 1, in base al quale è consentito l'esercizio della prostituzione nelle abitazioni private, discende che non sono più punite le «case di tolleranza». È quanto espressamente sancito nell'articolo 5, dove si stabilisce che non costituisce reato l'esercizio della prostituzione da parte di chi utilizza le dimore private previste dall'articolo 1 e delle quali ha la legittima disponibilità, in comune con non più di tre soggetti dediti alla stessa attività, e insieme ad essi dispone di beni mobili, immobili e di servizi in comune; così come non costituisce reato l'ospitalità offerta, senza fini di lucro, da parte di chi esercita direttamente la prostituzione nella propria dimora ad altra persona dedita alla medesima attività.
      Di particolare rilievo la previsione contenuta nel capo II della proposta di legge, dove sono previsti alcuni interventi a carattere preventivo e sanitario, quali le visite di controllo da parte delle aziende sanitarie locali su richiesta delle persone che esercitano l'attività di prostituzione, l'obbligo di accertamento sanitario ogni sei mesi e l'obbligo di interrompere l'esercizio dell'attività nel caso siano accertate patologie sessualmente trasmissibili.
      Poteri importanti sono attribuiti anche alle regioni, alle quali è affidato il compito di disciplinare i progetti e le misure di sostegno a favore delle persone che manifestano la volontà di cessare dall'attività della prostituzione. In particolare, le regioni sono chiamate a sostenere tali persone per tutto ciò che riguarda il recupero sociale, l'istruzione, la formazione professionale, l'inserimento nel mondo del lavoro nonché ad assicurare loro il sostegno economico, sociale e psicologico onde evitare ricadute nel mondo che si sono appena lasciate alle spalle.
      Per quanto concerne la disposizione fiscale di cui all'articolo 9, la formulazione proposta, nonostante si comprenda la difficoltà
 

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di sottoporre a tassazione l'esercizio della prostituzione che, per quanto regolamentato, non è così facilmente assimilabile ad una qualunque attività di lavoro autonomo, pare essere la più rispondente tanto alla salvaguardia della privacy quanto al rispetto di criteri di equità sociale che non possono essere ignorati.
      Si prevede, infine, una relazione annuale da presentare al Parlamento da parte del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della solidarietà sociale, della salute e per i diritti e le pari opportunità, al fine di illustrare sia l'andamento del fenomeno della prostituzione nell'arco dell'anno precedente sia lo stato di attuazione della legge.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
E DI CARATTERE PENALE

Art. 1.
(Disposizioni generali).

      1. L'esercizio della prostituzione è vietato in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
      2. L'esercizio della prostituzione è consentito nelle abitazioni private, previa autorizzazione del questore competente per territorio. L'autorizzazione è rilasciata in seguito all'accertamento della sussistenza dei seguenti requisiti:

          a) esercizio della prostituzione in edifici ove non sono presenti abitazioni con destinazione d'uso diversa;

          b) esercizio della prostituzione in comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;

          c) presentazione, da parte della persona richiedente, di un certificato attestante l'assenza di malattie sessualmente trasmissibili, rilasciato in data non anteriore a quindici giorni rispetto a quella di presentazione della domanda.

      3. Al momento del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2 ha luogo la registrazione della persona interessata presso la questura territorialmente competente, che contestualmente ne informa l'azienda sanitaria locale e l'amministrazione tributaria. Le persone che sospendono o cessano l'esercizio della prostituzione ne danno comunicazione alla questura. Tutte le annotazioni sono riservate e sono cancellate quando la persona interessata comunica la cessazione dell'esercizio della prostituzione.

 

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Art. 2.
(Sanzioni).

      1. Chiunque esercita la prostituzione in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con l'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro.
      2. Chiunque ricorre alle prestazioni sessuali dei soggetti che esercitano la prostituzione in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con l'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro.
      3. Chiunque esercita la prostituzione nella abitazione privata senza l'autorizzazione del questore competente per territorio, di cui all'articolo 1, comma 2, è punito con l'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro.
      4. L'autorità di pubblica sicurezza intima alle persone di cui ai commi 1, 2 e 3, colte in flagranza di reato, di sottoporsi ad accertamenti sanitari nel termine di un mese. Nei confronti delle persone che non ottemperano all'intimazione entro tale termine si applica la sanzione amministrativa da 1.000 euro a 10.000 euro.
      5. È revocato il permesso di soggiorno del cittadino extracomunitario che commette uno dei reati di cui ai commi 1, 2 e 3. Si applica nei suoi confronti la disciplina concernente l'espulsione prevista dal testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.
      6. Chiunque non ottempera all'obbligo di cui al comma 2 dell'articolo 6 è punito con l'ammenda da 500 euro a 10.000 euro.
      7. Chiunque non ottempera all'obbligo di interruzione dell'esercizio della prostituzione ai sensi del comma 3 dell'articolo 6 è punito ai sensi degli articoli 582 e 583 del codice penale.

Art. 3.
(Associazione per delinquere finalizzata allo sfruttamento della prostituzione).

      1. Le pene previste dall'articolo 416 del codice penale sono aumentate fino a due

 

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terzi per coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione, e da un terzo alla metà per i semplici partecipanti, nel caso in cui l'associazione a delinquere abbia lo scopo di commettere più delitti di reclutamento, induzione, agevolazione, sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione.

Art. 4.
(Programmi di protezione
per la lotta alla prostituzione).

      1. Le disposizioni di cui al capo II del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, si applicano anche nei confronti delle persone che, ai sensi dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 8 del 1991, e successive modificazioni, collaborano efficacemente con l'autorità di polizia o giudiziaria relativamente ai delitti di cui agli articoli 416 e 600-bis del codice penale, quando l'associazione a delinquere ha lo scopo di commettere delitti di reclutamento, induzione, agevolazione, sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione.

Art. 5.
(Casi di non punibilità).

      1. Non commette reato ai sensi dell'articolo 3, primo capoverso, numero 1), della legge 20 febbraio 1958, n. 75, chi, esercitando la prostituzione, utilizza l'immobile di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, del quale ha la legittima disponibilità, in comune con non più di tre soggetti dediti alla stessa attività e insieme a questi dispone di beni mobili e immobili e di servizi in comune.
      2. Non commette reato ai sensi dell'articolo 3, primo capoverso, numero 8), della legge 20 febbraio 1958, n. 75, chi, esercitando la prostituzione, svolge in qualsiasi forma attività senza fini di lucro di assistenza

 

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reciproca con altri soggetti che esercitano la medesima attività.

Capo II
INTERVENTI A CARATTERE
PREVENTIVO E SANITARIO

Art. 6.
(Servizi e trattamenti sanitari).

      1. Le aziende sanitarie locali effettuano visite di controllo, a richiesta delle persone che esercitano la prostituzione, e rilasciano la certificazione degli esiti di tali visite.
      2. Chiunque esercita la prostituzione è tenuto a sottoporsi ad accertamenti sanitari ogni sei mesi e a esibire, a richiesta dell'autorità sanitaria o di polizia, l'ultima certificazione sanitaria ottenuta.
      3. Chiunque esercita la prostituzione è tenuto ad interromperne l'esercizio nell'ipotesi di accertamento positivo di patologie a trasmissione sessuale.

Capo III
INTERVENTI IN MATERIA
DI ORDINE PUBBLICO

Art. 7.
(Misure contro la tratta delle persone e istituzione di gruppi speciali interforze).

      1. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, adotta le misure necessarie, anche tramite opportuni accordi a livello internazionale, al fine di favorire la prevenzione e la repressione della tratta delle persone e le fattispecie criminose collegate alla prostituzione.
      2. È istituito a cura del Ministero dell'interno, presso ogni provincia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un gruppo speciale interforze, composto da appartenenti all'Arma dei carabinieri, alla Polizia di Stato

 

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e al Corpo della guardia di finanza, ai fini di una più efficace opera di repressione del fenomeno della prostituzione esercitata in luogo pubblico o aperto al pubblico.

Capo IV
INTERVENTI A CARATTERE SOCIALE

Art. 8.
(Progetti di prevenzione e di recupero).

      1. Le regioni, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio e di quelli aggiuntivi ai sensi del comma 3, disciplinano le misure di sostegno e la realizzazione di progetti, anche attraverso convenzioni con le organizzazioni di volontariato, in favore delle persone che esercitano la prostituzione.
      2. Le misure e i progetti di cui al comma 1 sono diretti alle persone che manifestano la volontà di cessare l'esercizio della prostituzione e riguardano:

          a) l'istruzione, la formazione professionale e l'inserimento al lavoro;

          b) il sostegno economico, sociale e psicologico;

          c) il recupero sociale;

          d) l'informazione mirata alla popolazione e alle persone che esercitano la prostituzione sui rischi e sui danni umani, sociali e sanitari ad essa connessi, nonché interventi per prevenire e ridurre tali danni.

      3. Per favorire la realizzazione delle misure dei progetti di cui al comma 1 del presente articolo, le disponibilità del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono aumentate di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
      4. Il ricavato delle sanzioni pecuniarie per i reati di cui all'articolo 600-bis del codice penale, agli articoli 3, 4, 5 e 6 della

 

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legge 20 febbraio 1958, n. 75, e successive modificazioni, e all'articolo 2 della presente legge, confluisce nel Fondo nazionale per le politiche sociali di cui al comma 3 del presente articolo ed è destinato a finanziare le misure e i progetti di cui al comma 1.
      5. Entro il 30 settembre di ciascun anno, il Ministro della solidarietà sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua le risorse finanziarie da destinare alla realizzazione delle misure e dei progetti di cui al comma 1 e provvede alla ripartizione delle medesime risorse tra le regioni.

Art. 9.
(Disposizioni fiscali).

      1. I redditi derivanti dall'esercizio della prostituzione sono soggetti a una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Capo V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 10.
(Relazione annuale al Parlamento).

      1. Il Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della solidarietà sociale, per i diritti e le pari opportunità e della salute, presenta entro il 31 gennaio di ogni anno una relazione al Parlamento sull'andamento del fenomeno della prostituzione nell'anno precedente e sullo stato di attuazione della presente legge.

 

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Art. 11.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12.
(Modifiche alla legge
20 febbraio 1958, n. 75).

      1. Gli articoli 1 e 2 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, sono abrogati.
      2. All'articolo 7 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, sono premesse le seguenti parole: «Fatte salve le disposizioni di legge relative all'accertamento della insussistenza di patologie a trasmissione sessuale,».


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