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PDL 787

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 787



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CONTENTO

Disciplina dell'istituzione di case da gioco

Presentata il 18 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Nelle precedenti legislature molti parlamentari hanno presentato proposte di legge tendenti ad intervenire nel settore delle case da gioco, da un lato incrementandone il numero e dall'altro introducendo regole precise in un settore che non è supportato da alcuna legge che disciplini la presenza e i criteri per il controllo della gestione delle case da gioco.
      La presente proposta di legge mira, dunque, a dettare una normazione uniforme sull'istituzione e sulla gestione delle case da gioco in Italia, in ottemperanza alle raccomandazioni espresse dalla Corte costituzionale già nella sentenza n. 152 del 1985 («la situazione normativa formatasi a partire dal 1972 è contrassegnata dalla massima disorganicità ... si impone, quindi, la urgente necessita di una legislazione organica che razionalizzi l'intero settore») e, più recentemente, nella sentenza n. 291 del 2001.
      In realtà, oltre che per urgenza legislativa, un'organica normativa della materia si impone anche per contrastare adeguatamente il fenomeno del gioco d'azzardo clandestino, unitamente ai tanti altri fenomeni malavitosi ad esso connessi, quali usura, prostituzione, violenza privata ed estorsione; ancora, per realizzare un'adeguata competitività del comparto turistico italiano, per adeguare la legislazione nazionale alle linee di tendenza della legislazione comunitaria, per introdurre nuove e cospicue forme di finanziamento degli enti locali, per incrementare l'occupazione locale diretta e indotta.
      Obiettivo di questa proposta di legge, inoltre, è quello di completare l'offerta di giochi pubblici attraverso l'istituzione di «sale da gioco» in cui sia consentito il gioco d'azzardo, in deroga alle prescrizioni del codice penale.
      Tale misura consente di dare risposta a diverse esigenze e di cogliere diverse opportunità:

          a) soddisfacimento di una domanda esistente: i giocatori oggi si recano negli oltre 100 casinò appositamente situati vicino ai confini italiani da tutti gli Stati

 

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limitrofi (l'Italia è l'unico Stato con un numero molto contenuto di case da gioco);

          b) tutela dell'ordine pubblico e lotta al gioco clandestino: la legalizzazione del gioco d'azzardo, affidato ad operatori selezionati che presentino adeguate garanzie, diminuirà il giro di affari del gioco clandestino e delle attività illecite correlate;

          c) rendimento erariale: si stima che il volume di gettito fiscale derivante dall'apertura di nuove case da gioco possa essere molto importante e costante nel tempo, in quanto si tratta di una esperienza di gioco ben differenziata dalle altre tipologie;

          d) sviluppo turistico e occupazione: le case da gioco generano movimento turistico e occupazione (i 4 casinò italiani attuali occupano in totale circa 3.000 dipendenti).

      Lo schema normativo prevede l'istituzione di un casinò per regione attraverso una procedura che coinvolge il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'interno, il Ministero dello sviluppo economico, le regioni ed i comuni.
      Operativamente, oltre la legge specifica di istituzione ed eventuali interventi di riordino complessivo delle norme vigenti, l'intervento comporta:

          1) un regolamento di attuazione, recante le norme sulle attività tipiche dei «parchi del divertimento» e sulle loro modalità di svolgimento; le specie e i tipi di giochi; le disposizioni volte a garantire la tutela dell'ordine pubblico; le norme recanti le modalità di svolgimento delle operazioni di anticipazione nella casa da gioco; le disposizioni riguardanti i controlli sulla conduzione e sulla gestione delle case da gioco;

          2) un decreto di definizione dei requisiti generali che le regioni devono applicare per la individuazione delle aree e dei comuni dove saranno ospitati; «parchi del divertimento»;

              c) un regolamento regionale per la selezione del comune, ovvero del consorzio di comuni, e dell'area specifica dove ha sede il «parco del divertimento»;

              d) un decreto di definizione dei requisiti tecnici, organizzativi e finanziari che devono essere posseduti dai candidati concessionari ai fini dell'iscrizione in un apposito elenco degli operatori abilitati, adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno;

              e) un capitolato della gara per il rilascio delle concessioni, adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno. Le commissioni di aggiudicazione sono nominate dalle regioni.

      In particolare, l'articolo unico della proposta di legge, al comma 1, prevede l'istituzione di case da gioco, in deroga al codice penale, nell'ambito di parchi del divertimento; al successivo comma 2 definisce il numero di tali parchi (uno per regione); al comma 3 affida all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato il rilascio delle relative concessioni; con i commi da 4 a 6 sono definiti dei criteri da adottare per la localizzazione dei parchi del divertimento; al comma 7 sono stabiliti i tempi di istituzione ed i contenuti minimi del regolamento di attuazione della legge; al comma 8 è definita la procedura di individuazione dei comuni dove hanno sede i parchi del divertimento, affidata alle regioni; ai commi da 9 a 14 sono definiti gli indirizzi ed i tempi della procedura di individuazione dei concessionari in modo da garantire rapidità della procedura, affidabilità dei soggetti ed efficienza del mercato; al comma 15 è stabilita la ripartizione dei proventi tra concessionario (46 per cento) regioni, comuni ed erario (40 per cento nel complesso), finalità sociali o culturali (5 per cento) e organi di controllo (9 per cento); al comma 16 sono fissati in quindici anni i tempi di adeguamento delle case da gioco già esistenti alle nuove disposizioni; ai commi da 17 a 20, infine, sono dettate norme relative alle sanzioni e ai controlli.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il Ministero dell'interno può autorizzare l'apertura di case da gioco per la pratica del gioco d'azzardo, aventi sede stabile e situate nell'ambito di parchi del divertimento ove si svolgano, oltre al gioco d'azzardo, attività di tipo ricreativo e di intrattenimento. Ai giochi d'azzardo praticati in tali luoghi e in conformità alla disciplina stabilita con regolamento ai sensi del comma 7, lettera b), del presente articolo, non si applicano le disposizioni degli articoli da 718 a 722 del codice penale.
      2. I parchi del divertimento sono individuati, in numero di uno per regione, sulla base di una delibera regionale emanata secondo la procedura stabilita al comma 8.
      3. La gestione del parco del divertimento è affidata con concessione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione l'autonoma dei monopoli di Stato, previa l'autorizzazione del Ministero dell'interno di cui al comma 1, agli operatori abilitati secondo la procedura stabilita al comma 9, attraverso gara ad evidenza pubblica ai sensi del comma 12.
      4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico e previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce con decreto i requisiti generali che disciplinano l'individuazione delle aree e dei comuni nei quali hanno sede i parchi del divertimento, tenuto conto di quanto stabilito dai commi 5 e 6.
      5. I parchi del divertimento non possono essere situati nei comuni per i quali

 

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sono state adottate negli ultimi dieci anni le misure previste dall'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
      6. I parchi del divertimento devono essere situati a una distanza superiore a 80 chilometri l'uno dall'altro, ovvero a una distanza superiore a 80 chilometri dalle attuali case da gioco in attività. Un parco può avere due sedi in due distinte località della medesima regione purché l'attività si svolga in modo alternativo, per periodi di durata minima consecutiva di tre mesi, in una delle due sedi. Il parco del divertimento non può avere sede nelle aree metropolitane istituite ai sensi del capo III del titolo II del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
      7. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta il regolamento di attuazione della presente legge, che prevede in particolare:

          a) le attività presenti nei parchi del divertimento, i requisiti minimi della sede delle case da gioco e le regole contabili da adottare da parte dei concessionari;

          b) le specie ed i tipi di giochi che è possibile praticare all'interno delle case da gioco, anche ai fini della tutela del giocatore. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con uno o più decreti, definisce la regolamentazione dei suddetti giochi;

          c) le disposizioni volte a garantire la tutela dell'ordine pubblico, con particolare riferimento alla disciplina dell'accesso dei giocatori nelle case da gioco, che è comunque vietato ai minori di diciotto anni, nonché gli ulteriori casi di divieto per soggetti che si trovano in specifiche condizioni ostative;

          d) le modalità di svolgimento delle eventuali operazioni di anticipazione di denaro da parte della casa da gioco;

          e) le disposizioni riguardanti i controlli sulla gestione dei parchi del divertimento,

 

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e in particolare delle case da gioco;

          f) le disposizioni riguardanti il controllo della regolarità del gioco e il diritto di ispezione da parte degli enti vigilanti.

      8. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 4, ciascuna regione definisce i requisiti specifici che disciplinano l'individuazione del comune, ovvero dei comuni interessati, e dell'area dove ha sede il parco del divertimento, e identifica con delibera regionale il comune dove ha sede il parco stesso. I comuni selezionati, ovvero i consorzi di comuni, devono avere preventivamente deliberato la propria candidatura per l'assegnazione di un parco del divertimento, approvando contestualmente il progetto contenente l'individuazione di un'area e degli strumenti urbanistici necessari alla istituzione del parco.
      9. Entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con il Ministero dell'interno, definisce con decreto i requisiti tecnici, organizzativi e finanziari che devono essere posseduti dai candidati concessionari e avvia la procedura per la qualificazione degli stessi ai fini dell'iscrizione in un apposito elenco degli operatori abilitati. Non sono accettate le candidature dei soggetti cui è vietata la partecipazione alla gestione di case da gioco nell'Unione europea o in altri Stati, ovvero ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. I candidati concessionari sono società di capitali o società consortili.
      10. Il Ministro dell'economia e delle finanze determina il numero massimo delle concessioni di cui al comma 12 che ciascun concessionario può detenere, secondo le seguenti regole, tendenti a evitare l'instaurarsi di posizioni dominanti:

          a) qualora i soggetti iscritti nell'apposito elenco di cui al comma 9 siano meno di cinque, il numero massimo di

 

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concessioni detenute non può essere superiore a dieci;

          b) qualora i soggetti iscritti nell'apposito elenco di cui al comma 9 siano cinque o meno di otto, il numero massimo di concessioni detenute non può essere superiore a otto;

          c) qualora i soggetti iscritti nell'apposito elenco di cui al comma 9 siano otto o più di otto, il numero massimo di concessioni detenute non può essere superiore a sei.

      11. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato valuta il possesso, da parte dei candidati concessionari, dei requisiti definiti nel decreto di cui al comma 9 e iscrive i candidati qualificati nell'elenco degli operatori abilitati ivi previsto.
      12. Le concessioni per la gestione delle case da gioco hanno durata ventennale e sono rilasciate, esclusivamente agli operatori abilitati, attraverso una gara ad evidenza pubblica condotta dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con il Ministero dell'interno, il cui criterio di aggiudicazione principale è l'ammontare dell'anticipo del prelievo a favore dello Stato. La commissione di aggiudicazione è composta, per ogni regione, da cinque membri, due dei quali nominati dal comune e uno dalla regione dove ha sede il parco del divertimento. Il Ministero dell'economia e delle finanze, nelle more dell'aggiudicazione della gara, ha facoltà di procedere alla cessione dei diritti sull'anticipo del prelievo a una o più società di capitali, private o pubbliche.
      13. Il comune può autorizzare il concessionario, per un periodo di due anni dall'assegnazione della concessione, alla gestione di case da gioco in una sede provvisoria, purché situata nel comune ovvero in uno dei comuni dove è prevista l'istituzione del parco del divertimento. Il regolamento di cui al comma 7 definisce i requisiti minimi della sede provvisoria.

 

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      14. Il Ministero dell'interno può disporre la sospensione delle attività per violazione delle disposizioni del regolamento di cui al comma 7, per violazione di legge e per motivi di ordine pubblico. In caso di revoca può essere individuato un nuovo concessionario, con le procedure previste dalla presente legge.
      15. I proventi lordi delle case da gioco sono distribuiti secondo i seguenti criteri:

          a) il 46 per cento al concessionario che gestisce la casa da gioco;

          b) il 10 per cento alla regione dove ha sede il parco del divertimento;

          c) il 10 per cento ai comuni dove ha sede il parco del divertimento;

          d) il 20 per cento all'erario;

          e) il 5 per cento per finalità sociali o culturali di interesse generale;

          f) l'8 per cento al Ministero dell'interno;

          g) l'1 per cento al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e al Corpo della guardia di finanza per l'esercizio delle attività di controllo del gioco.

      16. Le case da gioco di Campione, Saint Vincent, Sanremo e Venezia sono autorizzate a proseguire nell'esercizio dell'attività e sono tenute ad adeguarsi alle disposizioni contenute nella presente legge e nel regolamento di cui al comma 7 entro quindici anni dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso.
      17. Agli effetti giuridici e della vigilanza i locali ove hanno sede le case da gioco sono considerati pubblici.
      18. Alla gestione dei parchi del divertimento si applicano le disposizioni di cui ai decreti legislativi 25 settembre 1999, n. 374, e successive modificazioni, e 20 febbraio 2004, n. 56, fermo restando quanto disposto dall'articolo 5-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.

 

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      19. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni previste dal regolamento di cui al comma 7 comporta la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 50.000 euro a 100.000 euro e, nei casi più gravi, la revoca della concessione.
      20. Ai fini dell'applicazione della presente legge, in materia di controlli si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 38, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.


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