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PDL 219

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 219



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FABRIS

Modifica all'articolo 148 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, in materia di sorpasso a destra

Presentata il 28 aprile 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Gli incidenti stradali costituiscono la prima causa di morte e di invalidità tra i giovani. Quasi la metà di chi muore intorno ai 18 anni di età muore per questo motivo. Tenendo conto dell'importanza di questo problema e della necessità di una sua rapida riduzione, l'Istituto superiore di sanità ha sviluppato sin dal 1997 una metodologia denominata «approccio multi-rischio» (AMR), che si propone di inquadrare aspetti relativi alla sicurezza stradale con altre problematiche di vita, in modo da pervenire a un quadro generale che consenta di analizzare l'intera problematica, prospettando delle possibilità di intervento non solo puntuali, ma anche di tipo trasversale. In particolare, i risultati dell'indagine AMR 2003 hanno dimostrato che tra i 18 e i 19 anni di età il 90 per cento dei ragazzi e l'80 per cento delle ragazze sa guidare una automobile e più della metà dispone in qualche modo di una macchina, o di proprietà o di famiglia, che può usare liberamente. Sul fronte dei ciclomotori e motoveicoli è emerso che già a 14 anni quasi il 70 per cento dei ragazzi e il 40 per cento delle ragazze, pur non avendo mai seguito alcun corso di educazione stradale, ne possiedono e guidano uno. Le cose sono un po' diverse per i motoveicoli, tanto è vero che dichiarano di averli guidati e di guidarli normalmente una percentuale di giovani un poco più bassa (complessivamente attorno al 30 per cento con una netta prevalenza di ragazzi rispetto alle ragazze), ma solo il 10 per cento ne può effettivamente disporre.
      Nell'ambito di questo contesto cercherò di rintracciare una «pista» di analisi ulteriore, connettendo i dati percentuali sopra emersi con le indicazioni che aggrediscono
 

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direttamente il problema delle norme in tema di sicurezza stradale, passando dal generale al particolare.
      Come è noto, a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2003, n. 214, dal 1o luglio 2004 è divenuto obbligatorio per i giovani minorenni che intendano guidare un ciclomotore conseguire un particolare certificato di idoneità comunemente denominato «patentino» (l'obbligo è poi stato esteso ai maggiorenni privi di patente, a decorrere dal 1o luglio 2004). Uno strumento, come lodevolmente salutato da moltissimi altri Paesi europei, assolutamente rivoluzionario, già introdotto con la legge delega 22 marzo 2001, n. 85, e tale da contribuire realisticamente non solo a determinare una sensibile riduzione del numero degli incidenti stradali, specie tra i più giovani, ma anche a creare una nuova cultura della sicurezza stradale. Ciononostante, e senza voler sminuire le straordinarie potenzialità derivanti dalla concreta applicazione delle norme relative al cosiddetto «patentino», possiamo essere veramente convinti che non sia necessario inasprire ulteriormente le sanzioni previste dal codice della strada rispetto a taluni comportamenti tenuti sulla strada soprattutto dai più giovani? Il problema si pone. E questo problema purtroppo si inquadra in un atteggiamento molto diffuso di «scaltrezza» e «gusto della trasgressione» che individua proprio nella strada una perfetta area di legittimazione. Un atteggiamento che spesso si realizza attraverso il compimento di particolari manovre, come quella del sorpasso e più in particolare con la manovra del sorpasso a destra effettuato dai giovani alla guida di ciclomotori o di motoveicoli. Riflettiamoci un attimo, nel percorrere il proprio itinerario il ciclomotorista o il motociclista sorpassa e viene sorpassato da altri veicoli che trova lungo il percorso stradale. Il sorpasso è di per sé una manovra intrinsecamente pericolosa e per tale motivo il ciclomotorista o il motociclista deve rispettare una serie di prescrizioni e di adempimenti specifici contenuti nel nuovo codice della strada. Pur tuttavia il sorpasso a destra effettuato alla guida di ciclomotori o motoveicoli rappresenta per il conducente di un ciclomotore o di un motoveicolo una manovra quasi irresistibile, allettante, e ciò in quanto la maneggevolezza degli stessi induce i ragazzi a provare e realizzare sorpassi anche negli spazi più angusti e limitati. Tutti sanno, in via generale, che si tratta di una manovra azzardata e assolutamente da evitare perché, prevedibilmente, pone il conducente in condizioni di collidere sia con eventuali pedoni sia con il veicolo che si intende sorpassare. Ciononostante pochissimi giovani si risparmiano dal compierla.
      Per questi motivi, la presente proposta di legge si propone di inasprire sensibilmente le sanzioni previste dal nuovo codice della strada per il conducente che abbia effettuato una manovra di sorpasso a destra alla guida di un ciclomotore o di un motoveicolo, attraverso una modifica del comma 15 dell'articolo 148 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifica al comma 15 dell'articolo 148 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di sorpasso a destra).

      1. All'articolo 148, comma 15, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora il sorpasso a destra sia effettuato alla guida di un ciclomotore o di un motoveicolo il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 98,25 a euro 305,10».

Art. 2.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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